Il Disegno di Legge di Bilancio 2027 ripropone all’art. 13 la disciplina per l’estromissione dell’immobile strumentale dall’attività di impresa individuale. Come già proposta lo scorso anno dalla Legge di Bilancio 2026, la norma richiama la disciplina dell’art. 1, comma 121, della Legge n. 208/2015 e riguarda esclusivamente l’imprenditore individuale..
I contribuenti che decideranno di destinare il bene alla propria sfera personale dovranno annotare questa scelta in contabilità entro il 31 maggio 2027, ma il perfezionamento dell’operazione avverrà concretamente con la compilazione dei relativi dati nella dichiarazione dei redditi 2028.
Il costo dell’operazione coincide con il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% sulla plusvalenza, calcolata come differenza tra il valore di mercato (o catastale) del bene e il valore fiscale riconosciuto. Questo contributo assorbe sia l’IRPEF che l’IRAP dovute, mentre l’IVA segue il regime ordinario, ma con diverse attenuazioni: l’esenzione per le operazioni su fabbricati strumentali e la neutralità per il pro-rata di detraibilità, salvo il caso di acquisto con IVA detraibile negli ultimi dieci anni, per cui sarà necessario riversare la quota residua.
La nuova tempistica prevede l’annotazione in contabilità entro fine maggio 2027 e il pagamento dell’imposta sostitutiva in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2027, oppure in due rate suddivise tra novembre 2027 e giugno 2028. Se il valore catastale è inferiore a quello fiscale, non sarà dovuta imposta. In caso di mancato pagamento, l’imposta verrà iscritta a ruolo con una sanzione maggiorata del 25%, ma l’estromissione resta valida.
La misura si conferma particolarmente vantaggiosa per coloro che prevedono di cessare l’attività nei prossimi anni, consentendo un’uscita agevolata dal regime imprenditoriale.
ESTROMISSIONE AGEVOLATA IMMOBILI DELL’IMPRENDITORE INDIVIDUALE 2027 | |||
Aspetto | Funzionamento | ||
Immobili che possono essere estromessi |
Posseduti alla data del 30 settembre 2026 | ||
Scadenza estromissione |
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Decorrenza effetti |
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Perfezionamento |
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Imposta sostitutiva |
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Pagamento imposta | Unica soluzione entro il 30.11.2027 oppure in due rate | ||
Rata | Importo | Scadenza | |
I rata | 60% | 30.11.2027 | |
II rata | 40% | 30.06.2028 | |
Regime IVA |
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Effetti mancato pagamento |
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Convenienza fiscale |
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Riferimenti normativi:
- DDL Bilancio 2027

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