Determinazione dell’acconto: prevista la possibilità di scelta, in base all’andamento dell’attività e alle esigenze finanziarie del contribuente, tra metodo storico, metodo previsionale oppure metodo analitico
Ambito soggettivo per il versamento dell’acconto IVA 2025
Soggetti tenuti al versamento | Soggetti esclusi |
Soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA 2025 sono i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA. | Rimangono, comunque, esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2025 i soggetti passivi IVA che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:
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Le diverse metodologie di calcolo dell’acconto IVA 2025
Per il versamento dell’acconto il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Infatti, si può versare a titolo d’acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:
Metodo previsionale | 88% del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2025. Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione. | ||||||||||||
Metodo storico | 88% del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2024). Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso. | ||||||||||||
Metodo analitico | 100% del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2025 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. n. 477/1993, conv. dalla Legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis della Legge n. 405/1990 a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250 conv. con modif. dalla Legge 8 agosto 1995, n. 349).
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Tabella: Casi particolari
Casistiche particolari | |
Trasformazione di snc, sas, srl, sapa in società semplice | In tale ipotesi l’acconto IVA 2025 non sarà dovuto qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA. |
Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa | In tale ipotesi:
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Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale | Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2025, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2025. |
Analisi del metodo storico
Il metodo c.d. “storico” (art. 6, comma 2, della Legge n. 405/1990) per la determinazione dell’acconto IVA prevede il versamento di un importo pari all’88% dell’imposta dovuta nell’ultimo mese o trimestre dell’anno precedente. Ne consegue che:
- per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2024 si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2025;
- per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
- in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2024. Al fine del calcolo dell’acconto si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 marzo 2025;
- per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2024 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74, D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 febbraio 2025.
Tabella: metodo storico
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta | Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2025 con il metodo storico (*) |
Liquidazione IVA mensile | Somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2025 |
Liquidazione IVA trimestrale | Somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 marzo 2025 |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori) | Somma del versamento dell’acconto 2024 effettuato entro il 27 dicembre 2024 e del saldo versato entro il 17 febbraio 2025 |
(*) Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2025 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2024. Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto | |
Esempi | |
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Acconto versato nel 2024 | Euro 5.000 |
Saldo IVA dicembre 2024 | Euro 6.000 |
Totale | Euro 11.000 |
Acconto IVA 2025 dovuto | Euro 9.680 (11.000*88%) |
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Acconto versato nel 2024 | Euro 4.000 |
Saldo IVA dicembre 2024 | Euro 5.050 |
Di cui interessi 1% | Euro 50 |
Totale | Euro 9.000 (4.000 + 5.050 - 50) |
Acconto IVA 2025 dovuto | Euro 7.920 (9.000*88%) |
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Acconto versato nel 2024 | Euro 5.000 |
Saldo IVA IV trimestre 2024 | Euro 10.000 |
Totale | Euro 15.000 |
Acconto IVA 2025 dovuto | Euro 13.200 (15.000*88%) |
Variazioni dei regimi di liquidazione e di versamento dell’imposta
Nei casi in cui un contribuente sia passato da un regime a liquidazioni e versamenti trimestrali ad un regime di liquidazioni mensili o viceversa, i “dati” da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’acconto saranno:
- contribuente trimestrale nel 2024 e mensile nel 2025: mancando una liquidazione per il mese di dicembre 2024 la norma prevede che il parametro di commisurazione “dato storico” sia costituito da un terzo dell’imposta liquidata in sede di dichiarazione annuale, mentre il secondo parametro “dato previsionale” sarà il risultato della liquidazione che si dovrà effettuare per il mese di dicembre 2025;
- contribuente mensile nel 2024 e trimestrale nel 2025: in questa ipotesi, il “dato storico” sarà dato dalla somma dei versamenti fatti per gli ultimi tre mesi dell’anno precedente 2024 (il dato da prendere a base del calcolo è quindi la somma algebrica delle risultanze delle liquidazioni mensili comprensivi dell’importo versato a titolo di acconto), mentre il secondo parametro cioè il “dato previsionale” sarà l’ammontare dell’imposta che risulterà dalla dichiarazione annuale per l’anno 2025.
Caso pratico:
Domanda: La nostra società nel 2025 ha iniziato ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA con cadenza mensile anziché trimestrale. Nel calcolo dell’acconto IVA dovuto per il 2025 si devono osservare regole particolari? Risposta: In sede di determinazione dell’acconto IVA dovuto entro il 27 dicembre di ogni anno, se sono intervenute delle variazioni nella periodicità di liquidazione rispetto all’anno precedente occorre, in particolare, seguire le seguenti regole:
Si veda l’esempio di seguito riportato
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Esercizio di più attività (art. 36 del D.P.R. n. 633/1972)
I contribuenti che esercitano contemporaneamente imprese o arti e professioni, ovvero attività di commercio all’ingrosso e al minuto con vendita promiscua di beni soggetti ad aliquote diverse (art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972), i quali sono obbligati a tenere una contabilità separata, con liquidazione mensile e trimestrale a seconda dell’ammontare dei singoli volumi d’affari, dovranno effettuare un unico versamento d’acconto.
In questi casi i parametri di commisurazione da prendere in considerazione per il calcolo dell’acconto saranno determinati nel modo seguente:
- il “dato storico” sarà uguale alla somma algebrica delle risultanze dell’ultima liquidazione periodica per l’anno 2024 (per le attività mensili e trimestrali ex art. 74, comma 4) e delle risultanze della dichiarazione annuale (per le attività trimestrali ex art. 33);
- il “dato previsionale” sarà anch’esso determinato con gli stessi criteri sopra descritti, ma con riferimento alle risultanze previste per l’anno in corso.
Fusioni, incorporazioni e scissioni
In tema di fusione e di incorporazione diverse sono le ipotesi da esaminare:
- Fusioni e incorporazioni di società in regime mensile con effetto dal 1° gennaio al 30 novembre, ovvero in regime trimestrale con effetto, in quest’ultima ipotesi, sino al 30 settembre.
- Fusioni: nessun acconto è dovuto né dalle società fuse né da quella risultante dalla fusione.
- Incorporazioni: l’acconto dovrà essere versato solo dalla società incorporante, la quale dovrà tenere conto ai fini del calcolo, come “dato storico” l’importo risultante dalla propria contabilità e come “dato previsionale” quello riferito a tutte le operazioni effettuate a seguito dell’incorporazione, sia proprie che di quelle delle società incorporate.
- Fusioni e incorporazioni di società con effetto dal 1° Ddicembre ovvero per le trimestrali dal 1° ottobre al giorno di versamento dell’acconto.
- Fusioni: la società risultante dalla fusione dovrà versare l’acconto utilizzando quale “dato storico” la somma algebricadei “dati storici” dell’ultima liquidazione periodica relativa all’anno precedente delle società fuse e come “dato previsionale” la somma algebrica delle risultanze creditorie e debitorie di ciascuna società fusa.
- Incorporazioni: l’acconto sarà calcolato e versato dall’incorporante al proprio concessionario, con gli stessi criteri sopra indicati al punto 2.a. tenendo, altresì, conto dei dati “storici” o “previsionali” delle società incorporate e di quelli relativi alla propria attività compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie.
Con riferimento, invece, all’ipotesi di un’operazione di scissione che comporti il trasferimento di aziende o complessi aziendali, gli obblighi e i relativi diritti derivanti dall’applicazione dell’IVA risultano essere assunti dalle società beneficiarie. Qualora, l’operazione di scissione avvenga nel corso dell’anno, la R.M. n. 183/E del 13 luglio 1995 ha chiarito che:
- nel caso in cui la società beneficiaria si costituisca a seguito dell’operazione di scissione, la medesima non risulta tenuta al versamento dell’acconto IVA, in quanto non esistente l’anno precedente;
- la società scissa risulta chiamata a versare l’acconto. Qualora la stessa si avvalga del metodo storico, non risulta autorizzata a diminuire gli importi su cui calcolare l’acconto a seguito dell’effettuazione dell’operazione di scissione;
- nel caso in cui la beneficiaria dell’operazione di scissione risulti essere una società già esistente dall’anno precedente, la dottrina prevalente ritiene che la medesima risulti tenuta a provvedere al calcolo dell’acconto IVA sulla base del proprio dato storico, ossia senza considerare l’operazione di scissione al pari della scissa.
Modalità di versamento dell’acconto
L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a 103,29 euro deve essere versato in unica soluzione.
Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica utilizzando il Modello F24.
Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:
- “6013” se trattasi di contribuente mensile;
- “6035” se trattasi di contribuente trimestrale.
Lo scomputo dell’acconto IVA 2025 avviene nel modo seguente:
Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta | Scomputo dell’acconto IVA da: |
Liquidazione IVA mensile | Liquidazione relativa al mese di dicembre 2025 |
Liquidazione IVA trimestrale | Dichiarazione annuale IVA per il 2025 |
Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori) | Liquidazione del IV trimestre 2025 |
Attività separate in regime misto di liquidazione | Liquidazione di dicembre 2025 |
Sanzioni
Sulle somme non versate o versate in meno torna applicabile la sanzione amministrativa, per errori commessi dal 1° settembre 2025, nella misura del 25% dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5% nei casi di acconto calcolato sul “Dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23, Capitolo quarto, par. 1.3).
Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).
Riferimenti normativi:

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