La tassazione separata è un regime speciale che evita di applicare l’aliquota IRPEF marginale più alta a redditi che, pur incassati in un singolo anno, maturano in un arco temporale lungo. Il TFR maturato in vent’anni, gli arretrati di stipendio sbloccati dopo un contenzioso, la plusvalenza per la cessione di un’azienda di famiglia: senza una regola di equità, questi importi farebbero schizzare il contribuente nello scaglione del 43% solo perché fiscalmente concentrati in un singolo periodo d’imposta. L’art. 17 TUIR contiene proprio l’elenco tassativo di queste fattispecie e demanda al datore di lavoro o agli intermediari il calcolo dell’aliquota media. Vediamo come funziona con cinque scenari concreti. Redditi a tassazione separata: l’elenco art. 17 L’art. 17 elenca le ipotesi principali. Le più frequenti, per le quali costruiremo i casi pratici, sono: TFR e indennità equipollenti : il trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, le indennità pe...
Il trattamento fiscale delle auto aziendali assegnate ai dipendenti varia in base alla modalità di utilizzo del veicolo. La scelta tra uso promiscuo, uso esclusivamente aziendale o uso esclusivamente personale determina, infatti, impatti differenti sia sotto il profilo della tassazione in capo al lavoratore sia per la deducibilità dei costi in capo all’impresa. Le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti determinano, lato dipendente, un fringe benefit tassato secondo il criterio convenzionale a norma dell’art. 51 comma 4 lett. a) del TUIR (dal 2027, art. 53 comma 6 lett. a) del DLgs. 117/2026), come modificato dall’art. 2 del DLgs. 148/2026 (c.d. correttivo “Omnibus”) che ha introdotto la rilevanza dell’anzianità del veicolo e degli optional (salvo che non rientri nella soglia di non imponibilità di 1.000/2.000 euro). Il DLgs. 148/2026 non è invece intervenuto lato impresa (datore di lavoro) ai fini della deducibilità dei costi per le auto concesse in uso promiscuo...