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TFR: cosa cambia dal 1^ luglio?

Dal 1° luglio cambia la regola di default sulla previdenza complementare. Il neoassunto è iscritto d'ufficio.  Per dire di no ha 60 giorni. Non è più una scelta su dove far confluire il TFR: è un'adesione automatica a una forma previdenziale, con TFR, contributo datore e contributo lavoratore. Dal 1° luglio 2026 cambia la logica di fondo del rapporto tra TFR e fondi pensione. Non si tratta più di scegliere dove destinare il trattamento di fine rapporto, ma di un' iscrizione automatica del lavoratore alla previdenza complementare, che il singolo può rifiutare entro una finestra ristretta. È il passaggio dal silenzio-assenso all' auto-enrolment . Attorno a questo perno, la riforma muove altre cinque leve: deducibilità, modalità di investimento, forme di erogazione, portabilità e tutele. Di seguito un quadro operativo, profilo per profilo, con gli adempimenti per le aziende e i punti ancora aperti. 1. Perché il secondo pilastro diventa strategico Il sistema pension...
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Auto aziendali e fringe benefit: semplificazione

Con l'approvazione del cd. Decreto Omnibus il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti , modificando le metodologie di quantificazione del cd. fringe benefit auto con decorrenza dal periodo di imposta 2026: proviamo a comprendere l' estensione delle modifiche . Fringe benefit auto aziendali: com'era Partiamo dalle basi. Come ben sapete, il fringe benefit per le autovetture aziendali è attualmente determinato basandosi su una distinzione fondata sulla tipologia di alimentazione del veicolo , in virtù dell’art. 51 c. 4 lett. a TUIR, così come modificato dal citato comma 48 della legge di bilancio 2025.  Ne deriva che, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli endotermici (benzina, diesel, GPL) concorre alla partecipazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri . Per calcolare tale importo occorre prendere a riferimento...

Trust con Legge di San Marino: interposizione fittizia e obblighi fiscali

  La Risp. AE 18 giugno 2026 n. 125 dell'Agenzia delle Entrate definisce il trattamento fiscale e gli obblighi di monitoraggio di un trust familiare residente in Italia , formalmente regolato dalla Legge di San Marino e istituito per provvedere al mantenimento e alla formazione di 2 beneficiarie. La Risp. AE 18 giugno 2026 n. 125 dell'Agenzia delle Entrate analizza la qualificazione fiscale di un trust familiare residente in Italia , regolato dalla Legge di San Marino . Nonostante l'apparente struttura formale, la commistione di ruoli tra trustee e beneficiarie e la previsione di anticipazioni patrimoniali illimitate a favore di una società di famiglia escludono l'autonomia gestionale del trust. L'Amministrazione finanziaria configura la fattispecie come un' interposizione fittizia , negando la soggettività passiva autonoma del trust. Di conseguenza, i redditi sono imputati per trasparenza direttamente alle beneficiarie residenti, sulle quali gravano anch...