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730 2026: dati GSE nella dichiarazione precompilata

Il Decreto MEF 21 gennaio 2025 ha previsto che, dal 2026, i proventi da Scambio sul Posto (SSP) e Ritiro Dedicato (RID) confluiranno direttamente nella dichiarazione precompilata, riducendo errori e oneri per i contribuenti. Fiscalmente, tali somme sono generalmente redditi diversi (se non abituali), con distinzione tra SSP, che tassa solo le eccedenze, e RID, che può generare reddito imponibile più ampio o d’impresa.



Il panorama degli adempimenti fiscali per i produttori di energia da fonti rinnovabili (principalmente fotovoltaico) ha subito una significativa semplificazione con l’introduzione del Decreto MEF 21 gennaio 2025. Tale provvedimento disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero. A partire dalle dichiarazioni fiscali del 2026, relative al periodo d’imposta 2025, il processo di integrazione tra il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e l’Agenzia delle Entrate sarà completamente realizzato. Nel modello dichiarativo precompilato saranno inclusi sia i proventi derivanti dallo Scambio sul Posto (SSP) sia quelli ottenuti tramite altre modalità, come il Ritiro Dedicato (RID). L’obiettivo è l’integrazione automatica di tali importi nei modelli 730 e Redditi PF precompilati, riducendo i margini di errore e facilitando l’adempimento per i contribuenti. 

Il percorso di attuazione 

Il Decreto MEF 21 gennaio 2025 ha introdotto l’obbligo per il GSE di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai proventi erogati alle persone fisiche e ai condomini. L’integrazione di tali dati è stata scalettata secondo un calendario a 2 fasi

  • nella dichiarazione precompilata 2025 (periodo d’imposta 2024) sono stati inseriti i dati relativi alle eccedenze liquidate con la modalità Scambio sul Posto (SSP) erogate alle persone fisiche non titolari di partita IVA; 
  • nella dichiarazione precompilata 2026 (periodo d’imposta 2025), invece, vengono aggiunte anche le informazioni relative: 
  • somme corrisposte ai condomini come Scambio sul Posto (SSP); 
  • corrispettivi incassati con formule diverse dallo Scambio sul Posto (es. Ritiro Dedicato). 

Inquadramento fiscale dei proventi erogati dal GSE 

Le somme corrisposte per l’energia prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno domestico o condominiale non costituiscono un semplice rimborso, ma assumono la natura di redditi diversi. Dal punto di vista giuridico, tali proventi rientrano ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR, nella categoria dei redditi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente. Ai fini dichiarativi, tali contributi devono essere inseriti secondo il principio di cassa nel quadro D, rigo D5, codice 1, per il Modello 730/2026 e nel quadro RL, rigo RL14, colonna 2, per il Modello Redditi PF/2026. 

Ambito soggettivo e oggettivo della comunicazione 

La trasmissione dei dati da parte del GSE riguarda: 

  • impianti con potenza fino a 20 kW
  • realizzati per soddisfare le esigenze dell’abitazione principale o di edifici condominiali
  • produttori persone fisiche non titolari di partita IVA (in ambito non imprenditoriale). 

Il GSE è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente entro il termine ordinariamente previsto per la trasmissione dei dati relativi a oneri e spese detraibili (generalmente il 16 marzo). Se l’impianto fotovoltaico, invece, supera la soglia dei 20 kW di potenza nominale, viene meno la presunzione di destinazione prevalente al fabbisogno domestico e l’attività di produzione e cessione dell’energia può assumere rilevanza imprenditoriale, con conseguente qualificazione dei proventi come reddito d’impresa, obbligo di apertura della partita IVA e applicazione delle ordinarie regole di determinazione e tassazione previste dal TUIR. Inoltre, nel caso di Ritiro Dedicato (RID), qualora l’impianto sia strutturato per la cessione integrale e sistematica dell’energia prodotta, l’attività assume carattere commerciale abituale, con conseguente qualificazione dei proventi come reddito d’impresa e obbligo per il contribuente di fatturare i corrispettivi incassati al GSE

Lo Scambio sul Posto (SSP) 

Nel sistema dello Scambio sul Posto (SSP), chi usufruisce di questo meccanismo non ha la possibilità di vendere l’energia elettrica prodotta in eccesso. Quando si immette nella rete energia che non viene immediatamente consumata, si accumula un credito energetico verso il gestore della rete. Il GSE provvede poi a rimborsare il responsabile dell’impianto fino al limite delle spese sostenute per l’acquisto di energia dal proprio fornitore. Questo rimborso avviene sotto forma di acconti detti “contributi in conto scambio” e si completa con un saldo finale denominato “conguaglio contributi in conto scambio”. Tali compensazioni non vengono considerate come reddito imponibile. Qualora, invece, il valore dell’energia prodotta e non autoconsumata sia superiore al costo sostenuto per l’acquisto dell’energia elettrica dal proprio fornitore, l’art. 27, comma 45, Legge n. 99/2009, ha previsto 2 possibilità per il contribuente: 

  • il riporto del credito maturato e suo utilizzo nei periodi successivi; 
  • la liquidazione delle eccedenze che deve essere manifestata tramite apposita opzione all’interno del portale del GSE. 

Inoltre, nel contesto delle somme corrisposte dal GSE ai contribuenti, è opportuno distinguere tra 2 differenti tipologie di erogazioni: 

  • le eccedenze che rappresentano il valore economico dell’energia immessa in rete e non compensata tramite autoconsumo; 
  • la tariffa incentivante che riguarda dei contributi erogati dal GSE ai produttori di energia da fonti rinnovabili. 

Le eccedenze legate alla cessione dell’energia prodotta alla rete sono imponibili in quanto il corrispettivo incassato, pur non configurandosi come un’attività imprenditoriale in senso proprio, integra una manifestazione di capacità contributiva. Tali importi sono generalmente certificati dal GSE entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati liquidati. Inoltre, a partire dall’anno scorso per le persone fisiche e quest’anno per i condomini, il GSE trasmette all’Agenzia delle Entrate gli importi percepiti nell’anno precedente nell’ambito dello Scambio sul Posto (SSP) per alimentare la dichiarazione precompilata. Le tariffe incentivanti, invece, secondo l’orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 46/E/2007), sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, in quanto qualificabili come misure di sostegno e non come corrispettivi per la cessione dell’energia. Per recuperare il prospetto delle eccedenze dal portale GSE, è necessario accedere all’Area Clienti GSE e selezionare il servizio “SSP – Scambio sul Posto”. Dal menu di navigazione si sceglie la sezione “COMUNICAZIONI” e poi si seleziona il tasto “RICERCA” per visualizzare nella tabella il prospetto denominato “LIQUIDAZIONE ECCEDENZE ANNO” seguito dall’anno di riferimento, che contiene il riepilogo delle eccedenze SSP riconosciute. Si ricorda che la certificazione non sarà disponibile qualora non siano presenti eccedenze da liquidare (es. il credito maturato è stato riportato negli esercizi successivi). 

Il Ritiro Dedicato (RID) 

Nel regime del Ritiro Dedicato (RID) l’energia immessa in rete non viene compensata con i consumi, ma è venduta direttamente al GSE, che ne effettua il ritiro e la valorizzazione secondo i prezzi di mercato. Nel contesto del Ritiro Dedicato (RID), occorre sottolineare che l’operazione realizzata dal produttore di energia elettrica risulta configurarsi, a tutti gli effetti, come una cessione effettiva. A differenza dello Scambio sul Posto (SSP), dove la finalità principale è la compensazione tra energia prodotta e consumata e il surplus genera solo un credito energetico o, in certi casi, una liquidazione delle eccedenze, nel Ritiro Dedicato (RID) la natura dell’operazione assume rilevanza imprenditoriale nel caso di cessione totale dell’energia prodotta. La cessione parziale di energia, invece, per la parte che risulta esuberante rispetto ai consumi privati in questo regime non è oggetto di compensazione, ma costituisce un vero e proprio reddito imponibile per il contribuente. La valorizzazione economica dell’energia avviene sulla base di tariffe definite e corrisposte dal GSE e dal punto di vista fiscale, per le persone fisiche prive di partita IVA, tali importi continuano a essere classificati tra i redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. i), TUIR. Tuttavia, diversamente dallo Scambio sul Posto, nel Ritiro Dedicato viene tassato l’intero corrispettivo percepito, al netto degli eventuali costi amministrativi trattenuti dal GSE, e non soltanto un’eventuale eccedenza. Nell’area clienti del GSE nella sezione “PAGAMENTI” è possibile effettuare il download della lista dei corrispettivi per la cessione dell’energia con l’elenco dei bonifici ricevuti nel periodo d’imposta oggetto di dichiarazione. Inoltre, a partire dal periodo d’imposta 2025 anche le somme incassate tramite la modalità di Ritiro Dedicato (RID) alimenteranno la dichiarazione dei redditi precompilata. 

In conclusione, nel quadro normativo vigente nel 2026, la differenza tra Scambio sul Posto e Ritiro Dedicato non è soltanto tecnica, ma incide sulla stessa struttura della fattispecie imponibile. Nel primo caso, il Legislatore tassa soltanto l’effettivo surplus economico generato oltre la funzione compensativa; nel secondo, la vendita dell’energia determina ordinariamente un reddito imponibile. L’integrazione dei dati GSE nella dichiarazione precompilata ha reso tale distinzione più trasparente e, soprattutto, più agevole da gestire per il contribuente, inserendo definitivamente la fiscalità dell’energia rinnovabile domestica nel perimetro di un sistema dichiarativo sempre più automatizzato e interoperabile. 

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