I contribuenti con debiti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dagli enti che hanno comunicato il provvedimento di applicazione della Rottamazione-quinquies, potranno richiedere la definizione agevolata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026 con le modalità telematiche che saranno pubblicate entro il 15 ottobre 2026
La dichiarazione di adesione alla Rottamazione-quinquies per gli enti locali potrà essere presentata tra il 16 ottobre e il 15 dicembre 2026, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro il 15 ottobre 2026. Nel dettaglio, entro quest'ultima data, l'Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili.
Rottamazione-quinquies per gli enti locali
I contribuenti che non hanno potuto accedere alla definizione agevolata per i carichi iscritti a ruolo dagli enti locali potranno ora fruire dell’art. 10 quinquies DL 38/2026 (conv. in L. 88/2026) che ha esteso la rottamazione quinquies anche a tutti i debiti, tributari e non,con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle regioni e dagli enti locali. L’agevolazione non è automatica ma subordinata all’adesione dell’ente.
A tal proposito è opportuno, prima di procedere, verificare l’elenco degli enti che hanno comunicato l'adozione del provvedimento di applicazione della definizione agevolata (Rottamazione-quinquies) ai carichi, relativi alle proprie entrate, affidati all’agente della Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
Sono indicati anche i soggetti terzi, comunicati dagli enti che hanno adottato il provvedimento e che hanno affidato ad AdeR, per conto degli stessi enti, carichi da ricomprendere nella definizione agevolata.
In ogni caso, non rientrano in tale procedura i tributi locali gestiti direttamente dall’ente mediante riscossione diretta oppure affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati. Per tali entrate la Legge di Bilancio 2026 ha attribuito agli enti territoriali la possibilità di adottare proprie delibere e regolamenti per introdurre una definizione agevolata autonoma, secondo le modalità stabilite dal singolo ente.
È importante evidenziare che non esistono limiti di importo minimo o massimo del debito e non sono state introdotte restrizioni alle categorie di soggetti che possono presentare domanda di adesione: si può aderire alla rottamazione quinquies 2026 riservata agli enti locali sia per piccoli debiti sia per posizioni debitorie di rilevante entità e possono farlo tanto le persone fisiche quanto le persone giuridiche.
Come e quando aderire: gli step procedurali
I contribuenti che intendono fruire della nuova finestra dedicata ai tributi locali dovranno presentare la domanda di adesione entro il 15 dicembre 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet dal 15 ottobre 2026. In tale data il Contribuente potrà individuare i carichi definibili e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni).
La sequenza temporale cui i Contribuenti dovranno prestare attenzione è:
- a decorrere dal 15 ottobre 2026, l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026, il debitore presenta la dichiarazione con cui manifesta all’agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione, con modalità esclusivamente telematiche;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2027, oppure in un massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari importo con scadenza, rispettivamente, le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell'anno 2027 e quelle dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.
Una volta presentata la domanda di adesione entro il 15 dicembre 2026, l’agente della Riscossione entro il 28 febbraio 2027, invierà ai contribuenti interessati la comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione, l’importo delle singole rate e le relative scadenze.
Come di consueto, la lett. e) del DL 38/2026, rinviando all’art. 1 c. 94 L. 199/2025 prevede che alla data del 31 marzo 2027 le dilazioni sospese ai sensi del comma 91, lettera b), sono automaticamente revocate e non possono essere accordate nuove rateizzazioni e che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

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