Ricalcolo imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati, ...) da parte dell’Agenzia delle Entrate
La tassazione separata è un regime speciale che evita di applicare l’aliquota IRPEF marginale più alta a redditi che, pur incassati in un singolo anno, maturano in un arco temporale lungo.
Il TFR maturato in
vent’anni, gli arretrati di stipendio sbloccati dopo un contenzioso, la
plusvalenza per la cessione di un’azienda di famiglia: senza una regola di
equità, questi importi farebbero schizzare il contribuente nello scaglione del
43% solo perché fiscalmente concentrati in un singolo periodo d’imposta. L’art.
17 TUIR contiene proprio l’elenco tassativo di queste fattispecie e demanda al
datore di lavoro o agli intermediari il calcolo dell’aliquota media. Vediamo
come funziona con cinque scenari concreti.
Redditi a tassazione separata: l’elenco art. 17
L’art. 17 elenca le ipotesi principali. Le più frequenti,
per le quali costruiremo i casi pratici, sono:
- TFR
e indennità equipollenti: il trattamento di fine rapporto del
lavoratore dipendente, le indennità percepite a fronte della cessazione
del rapporto e ogni altra somma corrisposta in conseguenza della
cessazione (incluse le somme a titolo di incentivo all’esodo).
- Arretrati
di lavoro dipendente: emolumenti riferiti ad anni precedenti,
corrisposti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti
amministrativi sopravvenuti, oppure per cause non dipendenti dalla volontà
delle parti.
- Plusvalenze
da cessione d’azienda: realizzate dall’imprenditore individuale o
dagli eredi, quando l’azienda è posseduta da più di cinque anni.
- Indennità
per la perdita dell’avviamento commerciale: corrisposta al conduttore
di immobili locati per uso diverso da quello abitativo alla cessazione del
rapporto, ai sensi della L. 392/1978.
- Indennità
di preavviso non lavorato e altre somme una tantum connesse al
rapporto di lavoro.
- Redditi
pluriennali imputati per trasparenza, redditi degli eredi connessi
all’attivita’ di lavoro autonomo del de cuius, somme conseguite a titolo
di rimborso di imposte o oneri dedotti.
Ricalcolo TFR
La tassazione del TFR effettuata dal datore di lavoro non è
definitiva: l’Agenzia delle Entrate ricalcola successivamente l’imposta e può
richiedere al contribuente il versamento di ulteriori somme oppure riconoscere
un rimborso.
La tassazione sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR)
applicata dal datore di lavoro in sede di cessazione del contratto non chiude
il capitolo con l’Erario. L’Agenzia delle Entrate può successivamente
rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente.
Perché la tassazione effettuata dal datore è solo
provvisoria
Alla cessazione del contratto il datore di lavoro calcola e
applica sul fondo TFR accantonato dal dipendente dal 1° gennaio 2001 e fino
alla data stessa di cessazione del rapporto, un’aliquota fiscale provvisoria,
da cui deriva una ritenuta da versare all’Erario con modello F24.
Successivamente, gli uffici finanziari provvedono a
ricalcolare l’imposta dovuta sul TFR in base ad un’aliquota definitiva.
Ai fini del calcolo si considerano i cinque anni precedenti
la cessazione del contratto.
Se vi è stato reddito imponibile:
- In
ciascuno dei cinque anni, si applica la corrispondente aliquota media;
- Solo
in uno o più dei cinque anni, opera l’aliquota media calcolata con
riferimento alle annualità in cui vi è stato reddito imponibile;
- In
nessuno dei cinque anni, si applica l’aliquota minima corrispondente al
primo scaglione di reddito (23 per cento).
Gli uffici finanziari provvedono ad iscrivere a ruolo
(imposte ancora dovute dal contribuente) o a rimborsare le differenze (imposte
trattenute in eccesso al contribuente) entro il terzo anno successivo quello di
presentazione del modello 770 da parte del datore di lavoro – sostituto
d’imposta.
Il termine in cui l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricalcolare l’imposta sulla liquidazione TFR è entro 5 anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del sostituto d’imposta.
Modalità di riliquidazione
- Il
datore di lavoro liquida il TFR applicando l’aliquota media determinata al
momento della cessazione.
- Successivamente,
l’Agenzia delle Entrate può, entro 5 anni, emettere un provvedimento di
riliquidazione sulla base dei redditi complessivi effettivamente
dichiarati dal lavoratore.
- Il
contribuente riceve la comunicazione di riliquidazione e, in caso di
maggiori imposte, un avviso di pagamento.
Impatti per aziende e lavoratori
- Per
l’azienda: non vi sono adempimenti ulteriori dopo la liquidazione, salvo
dover rispondere a eventuali richieste di chiarimenti documentali.
- Per
il lavoratore: il ricalcolo può determinare un conguaglio a debito (più
frequente) o a credito (più raro). Il debito è direttamente richiesto
dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, senza coinvolgere il datore di
lavoro.
Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a
tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia determina l’imposta
dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali
sono state già versate delle somme a titolo d’acconto (per esempio, il
trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di
lavoro dipendente o di pensione, eccetera).
Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel
quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli
riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, viene calcolata
definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.
Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al
contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza
sanzioni e interessi), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in
alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo
risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica
Certificata (INI-PEC).
Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al
controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi.
Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima
ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione e che,
successivamente, ne riceva un’altra relativa a somme ancora dovute su redditi
soggetti a tassazione separata.

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