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Ricalcolo imposte sui redditi soggetti a tassazione separata (TFR, arretrati, ...) da parte dell’Agenzia delle Entrate

La tassazione separata è un regime speciale che evita di applicare l’aliquota IRPEF marginale più alta a redditi che, pur incassati in un singolo anno, maturano in un arco temporale lungo. 

Il TFR maturato in vent’anni, gli arretrati di stipendio sbloccati dopo un contenzioso, la plusvalenza per la cessione di un’azienda di famiglia: senza una regola di equità, questi importi farebbero schizzare il contribuente nello scaglione del 43% solo perché fiscalmente concentrati in un singolo periodo d’imposta. L’art. 17 TUIR contiene proprio l’elenco tassativo di queste fattispecie e demanda al datore di lavoro o agli intermediari il calcolo dell’aliquota media. Vediamo come funziona con cinque scenari concreti. 



Redditi a tassazione separata: l’elenco art. 17

L’art. 17 elenca le ipotesi principali. Le più frequenti, per le quali costruiremo i casi pratici, sono:

  • TFR e indennità equipollenti: il trattamento di fine rapporto del lavoratore dipendente, le indennità percepite a fronte della cessazione del rapporto e ogni altra somma corrisposta in conseguenza della cessazione (incluse le somme a titolo di incentivo all’esodo).
  • Arretrati di lavoro dipendente: emolumenti riferiti ad anni precedenti, corrisposti per effetto di leggi, contratti collettivi, sentenze o atti amministrativi sopravvenuti, oppure per cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
  • Plusvalenze da cessione d’azienda: realizzate dall’imprenditore individuale o dagli eredi, quando l’azienda è posseduta da più di cinque anni.
  • Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale: corrisposta al conduttore di immobili locati per uso diverso da quello abitativo alla cessazione del rapporto, ai sensi della L. 392/1978.
  • Indennità di preavviso non lavorato e altre somme una tantum connesse al rapporto di lavoro.
  • Redditi pluriennali imputati per trasparenza, redditi degli eredi connessi all’attivita’ di lavoro autonomo del de cuius, somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri dedotti.

Ricalcolo TFR

La tassazione del TFR effettuata dal datore di lavoro non è definitiva: l’Agenzia delle Entrate ricalcola successivamente l’imposta e può richiedere al contribuente il versamento di ulteriori somme oppure riconoscere un rimborso.

La tassazione sul Trattamento di Fine Rapporto (TFR) applicata dal datore di lavoro in sede di cessazione del contratto non chiude il capitolo con l’Erario. L’Agenzia delle Entrate può successivamente rideterminare l’imposta dovuta dal contribuente.

Perché la tassazione effettuata dal datore è solo provvisoria

Alla cessazione del contratto il datore di lavoro calcola e applica sul fondo TFR accantonato dal dipendente dal 1° gennaio 2001 e fino alla data stessa di cessazione del rapporto, un’aliquota fiscale provvisoria, da cui deriva una ritenuta da versare all’Erario con modello F24.

Successivamente, gli uffici finanziari provvedono a ricalcolare l’imposta dovuta sul TFR in base ad un’aliquota definitiva.

Ai fini del calcolo si considerano i cinque anni precedenti la cessazione del contratto.

Se vi è stato reddito imponibile:

  • In ciascuno dei cinque anni, si applica la corrispondente aliquota media;
  • Solo in uno o più dei cinque anni, opera l’aliquota media calcolata con riferimento alle annualità in cui vi è stato reddito imponibile;
  • In nessuno dei cinque anni, si applica l’aliquota minima corrispondente al primo scaglione di reddito (23 per cento).

Gli uffici finanziari provvedono ad iscrivere a ruolo (imposte ancora dovute dal contribuente) o a rimborsare le differenze (imposte trattenute in eccesso al contribuente) entro il terzo anno successivo quello di presentazione del modello 770 da parte del datore di lavoro – sostituto d’imposta.

Il termine in cui l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di ricalcolare l’imposta sulla liquidazione TFR è entro 5 anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del sostituto d’imposta.

Modalità di riliquidazione

  • Il datore di lavoro liquida il TFR applicando l’aliquota media determinata al momento della cessazione.
  • Successivamente, l’Agenzia delle Entrate può, entro 5 anni, emettere un provvedimento di riliquidazione sulla base dei redditi complessivi effettivamente dichiarati dal lavoratore.
  • Il contribuente riceve la comunicazione di riliquidazione e, in caso di maggiori imposte, un avviso di pagamento.

Impatti per aziende e lavoratori

  • Per l’azienda: non vi sono adempimenti ulteriori dopo la liquidazione, salvo dover rispondere a eventuali richieste di chiarimenti documentali.
  • Per il lavoratore: il ricalcolo può determinare un conguaglio a debito (più frequente) o a credito (più raro). Il debito è direttamente richiesto dall’Agenzia delle Entrate al contribuente, senza coinvolgere il datore di lavoro.

Le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

La liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata è l’operazione con la quale l’Agenzia determina l’imposta dovuta su determinati redditi assoggettati a un regime di favore e per i quali sono state già versate delle somme a titolo d’acconto (per esempio, il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, gli arretrati di lavoro dipendente o di pensione, eccetera).

Sulla base dei redditi dichiarati dal contribuente nel quadro RM del modello Redditi o nel quadro D del modello 730, o di quelli riportati dal sostituto d’imposta nel modello 770, viene calcolata definitivamente la somma dovuta o il rimborso spettante.

Se emergono somme da versare, è inviata direttamente al contribuente una comunicazione contenente la richiesta di pagamento (senza sanzioni e interessi), mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Queste comunicazioni si distinguono da quelle relative al controllo delle dichiarazioni, alle quali possono eventualmente aggiungersi.

Può accadere, pertanto, che il contribuente abbia prima ricevuto la comunicazione di irregolarità relativa alla dichiarazione e che, successivamente, ne riceva un’altra relativa a somme ancora dovute su redditi soggetti a tassazione separata.


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