È in arrivo, con 8 mesi di ritardo rispetto alla deadline originariamente prevista, il decreto ministeriale attuativo dell'obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per usufruire delle agevolazioni alle assunzioni, introdotto dal cd. DL Sicurezza sul lavoro: è quanto annunciato alla Convention dei Consulenti del lavoro di Reggio Calabria.
Dal 1° dicembre 2026 partirà l’obbligo di comunicare sul SIISL le vacancy (le posizioni lavorative libere) per fruire delle assunzioni agevolate.
Lo ha annunciato Andrea Piscopo, direttore generale per l’innovazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 23 settembre 2026, intervenendo alla Convention nazionale dei Consulenti del lavoro a Reggio Calabria, anticipando l'uscita di un apposito decreto ministeriale attuativo dell'adempimento, originariamente introdotto dall’art. 14 c. 1 del cd. DL Sicurezza sul lavoro (DL 159/2025, convertito in L. 198/2025).
La disposizione impatta sui datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi (comunque denominati e purché finanziati con risorse pubbliche) per l'assunzione di personale alle proprie dipendenze: essi avranno infatti l’onere di pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) di cui all'art. 5 DL 48/2023 (convertito in L. 85/2023).
Il legislatore aveva previsto che l’obbligo scattasse dal 1° aprile 2026; ma l’efficacia era appunto condizionata (art. 14 c. 5 DL 159/2025), all’adozione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il quale definire le modalità attuative.
SIISL: sempre più un hub unico per il mercato del lavoro
Il nuovo adempimento rientra nel quadro della rinnovata visione del SIISL quale collettore di tutti i dati utili ai diversi attori del mercato del lavoro per le diverse attività e funzioni di loro competenza.
Lo stesso Piscopo, nel suo intervento, ha ricordato che è in programma uno sviluppo totale dell'ecosistema che vada a impattare non solo sulle politiche attive del lavoro. Si proseguirà infatti con l'inserimento nel SIISL:
- del badge di cantiere legato alla sicurezza sul lavoro (art. 3 DL 159/2025), che verrà rilasciato per tutte le nuove assunzioni fatte sul SIISL direttamente in forma digitale a tutti i lavoratori dei cantieri, in particolare dell'edilizia;
- di tutti i lavoratori formati all'estero, ciò in quanto tutti gli stranieri che arrivano in Italia e che hanno seguito un determinato percorso formativo possano essere assunti dai datori di lavoro tramite la piattaforma.
Come si usufruirà delle agevolazioni per le assunzioni dal 1° dicembre
Tornando alla comunicazione necessaria per le agevolazioni, l’art. 14 c. 2 DL 159/2025 prevede la possibilità di assolvere a tali obblighi anche attraverso l’utilizzo del SIISL, questo con la finalità di agevolare il flusso di comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 9-bis DL 510/1996 (convertito in L. 608/1996). L’adempimento in parola può essere assolto, oltre che dai datori di lavoro, anche dai consulenti del lavoro e dagli altri soggetti autorizzati di cui alla L. 12/1979, utilizzando cioè il SIISL.
A tal fine, come è noto, in via sperimentale la procedura è partita oramai da alcuni mesi, a seguito del Mess. INPS 31 marzo 2026 n. 1153 e delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Nota 30 marzo 2026 n. 6523.
Ai fini dell’inserimento delle comunicazioni obbligatorie, i diversi soggetti (datori di lavoro e loro intermediari; consulenti del lavoro e altri soggetti abilitati ai sensi della legge n. 12/1979) possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi.
Gestione delle vacancy: soggetti abilitati, regime provvisorio, flussi UNIEMENS
Quanto invece all’inserimento della vacancy, possono operare sul SIISL, nei limiti dei rispettivi profili autorizzativi:
- i datori di lavoro e i loro delegati;
- le agenzie per il lavoro e gli altri soggetti abilitati alla pubblicazione di annunci di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003.
Con riferimento alla vacancy per i datori di lavoro che richiedono benefici contributivi, l’INPS specifica che questa deve essere coerente sotto il profilo soggettivo e oggettivo con la comunicazione obbligatoria trasmessa, con qualunque canale, con particolare riferimento:
- al datore di lavoro;
- alla tipologia di contratto di lavoro;
- al profilo professionale ricercato.
Durante il periodo di sperimentazione, la vacancy può essere pubblicata anche successivamente all’assunzione effettiva. A regime, invece, fermo restando quanto sarà disciplinato dal prossimo decreto ministeriale attuativo:
- la vacancy dovrà risultare preventivamente o contestualmente pubblicata rispetto all’assunzione;
- sarà obbligatorio il collegamento univoco tra vacancy e comunicazione obbligatoria;
- tale collegamento dovrà essere tracciato nei flussi UNIEMENS attraverso la corretta associazione dell’id vacancy al codice fiscale del lavoratore. Non solo: tutte le informazioni relative alla vacancy dovranno essere indicate anche nei flussi UNIEMENS.
Per i consulenti del lavoro l’adempimento sarà facilitato nel caso in cui essi siano autorizzati alla pubblicazione di annunci di lavoro di cui al D.Lgs. 276/2003 in qualità di delegati della Fondazione consulenti per il lavoro del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro.

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