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Rottamazione-quinquies enti locali: domande al via dal 16 ottobre

Dopo la scadenza del 31 luglio 2026, che ha visto Regioni, Province e Comuni impegnati nella deliberazione dei provvedimenti di adesione, la definizione agevolata dei tributi locali entra nella sua fase più attesa e operativa. Per la sanatoria, la finestra operativa sarà aperta dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.


Il DL 63/2026 (conv. in L. 113/2026) ha prorogato i termini relativi all’estensione della rottamazione-quinquies agli Enti territoriali. Superata la prima fase procedurale scaduta il 31 luglio 2026, riservata all'approvazione degli atti da parte delle amministrazioni locali, la misura agevolativa sui tributi territoriali diventa finalmente accessibile ai contribuenti. La finestra utile per trasmettere l'istanza e definire i ruoli riferiti al periodo 2000-2023 si aprirà il 16 ottobre e si concluderà il 15 dicembre 2026.

Il cronoprogramma definisce i passaggi che i debitori devono compiere per accedere al beneficio. Il calendario dei prossimi mesi si articola secondo le seguenti scadenze:

  • 15 ottobre 2026: entro questa data, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) mette a disposizione dei cittadini, all'interno dell'area riservata del proprio portale telematico, tutti i dati e le informazioni indispensabili per individuare i carichi definibili e verificare con esattezza quali cartelle esattoriali rientrano nella misura;
  • 16 ottobre 2026: si apre ufficialmente il canale telematico per la presentazione delle domande di adesione. Da questa data i contribuenti, autonomamente o tramite un intermediario abilitato, possono trasmettere la richiesta ufficiale di sanatoria;
  • 15 dicembre 2026: rappresenta il termine ultimo e tassativo per l'invio delle istanze. Entro questa medesima data sarà inoltre consentito apportare integrazioni, correzioni o modifiche alle dichiarazioni già trasmesse;
  • 28 febbraio 2027: l'Agente della riscossione invierà ai richiedenti la formale comunicazione delle somme dovute, contenente il prospetto di liquidazione del debito ricalcolato, l'indicazione degli sconti applicati e il prospetto dettagliato delle rate;
  • 31 marzo 2027: giunge a scadenza il termine per il versamento in un'unica soluzione oppure per il pagamento della prima rata del piano di ammortamento.

I requisiti dei carichi e i tributi che rientrano nella sanatoria

La definizione agevolata per gli Enti territoriali riguarda esclusivamente i carichi di natura tributaria ed extratributaria affidati all'Agente della riscossione in un arco temporale particolarmente esteso, compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Qualora l'Ente territoriale competente (Comune, Provincia o Regione) abbia approvato nei termini la delibera di adesione, la misura copre una vasta gamma di entrate locali che gravano abitualmente sui bilanci delle famiglie e delle imprese:

  • tributi sulla casa: Imposta Municipale Unica (IMU) e la vecchia Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);
  • tasse sui rifiuti: Tassa sui Rifiuti (TARI), unitamente ai precedenti prelievi TARSU e TIA;
  • tassazione automobilistica: la tassa automobilistica regionale (bollo auto) arretrata e non versata;
  • sanzioni amministrative: le multe per violazioni al Codice della Strada. In questo specifico caso, lo sconto non cancella la quota capitale (cioè l'importo originario della sanzione), ma azzera interamente gli interessi di mora e le somme maturate a titolo di aggio di riscossione.

È prevista tuttavia un'esclusione oggettiva insuperabile: sono inderogabilmente esclusi dai benefici della rottamazione i debiti derivanti da pronunce di condanna passate in giudicato ed emesse dalla Corte dei Conti per responsabilità contabile o danno erariale. Tali somme devono essere recuperate integralmente secondo le forme ordinarie.

Come verificare l'adesione del proprio Comune o della Regione

Un aspetto importante per i contribuenti riguarda la natura non automatica della sanatoria locale. La legge ha lasciato ai singoli enti territoriali la piena facoltà di scegliere se applicare o meno la rottamazione alle proprie entrate.

Per evitare errori e il rigetto delle istanze, i cittadini devono controllare preventivamente se l'ente creditore ha trasmesso la propria delibera entro il termine previsto. La verifica può essere effettuata attraverso tre canali principali:

  • area riservata del portale AdER: accedendo con SPID, CIE (Carta d'Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), il sistema informatico mostrerà automaticamente solo i carichi per i quali l'ente creditore ha perfezionato l'adesione alla misura;
  • sito web istituzionale dell'ente: i Comuni e le Regioni partecipanti hanno l'obbligo di pubblicare la delibera di adesione nel proprio albo pretorio o nella sezione dedicata alla fiscalità locale;
  • mappatura dei codici storici: nei casi di fusioni di Comuni, incorporazioni o Unioni di Comuni avvenute dopo l'affidamento del ruolo, l'ente subentrante deve aver associato correttamente il "Codice Ente" originario, altrimenti il debito storico potrebbe non risultare immediatamente visibile nei sistemi telematici.

Modalità di pagamento e piano di rateizzazione

In sede di presentazione della domanda, il contribuente deve specificare se intende saldare il proprio debito in un'unica soluzione oppure tramite un piano rateale.

La normativa concede una rateizzazione particolarmente ampia, strutturata fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare. Nel caso si scelga la dilazione, a partire dal 1° aprile 2027 sulle rate successive alla prima si applicheranno gli interessi al tasso del 3% annuo.

La presentazione tempestiva della domanda di adesione produce effetti positivi immediati per il debitore: blocca l'avvio di nuove procedure esecutive (come pignoramenti presso terzi o fermi amministrativi) e sospende quelle già avviate che non siano giunte alla fase di assegnazione delle somme. Per non perdere i benefici, occorrerà poi rispettare rigorosamente le scadenze fissate nella comunicazione dei pagamenti rilasciata dall'Agenzia.

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