I soci lavoratori di S.r.l. hanno sempre versato i contributi INPS anche sugli utili societari non distribuiti e mai percepiti: tuttavia, con ben 6 sentenze del 16 settembre 2026, la Corte di Cassazione ha smentito questo criterio chiarendo che il prelievo contributivo debba essere applicato solo agli utili effettivamente tassati in capo ai soci.
Tale ormai consolidato modus operandi derivava dalle indicazioni fornite sul punto dall’INPS secondo cui, per il socio lavoratore di S.r.l., rileva la quota del reddito della società anche se da questi non percepita. Pertanto, per evitare recuperi contributivi e sanzioni, i soci hanno sempre versato all’INPS ingenti somme calcolate sulla base di redditi mai entrati nella loro disponibilità corrispondenti agli utili rimasti nella S.r.l. poiché accantonati a riserva o reinvestiti nell’attività.
Con le Sentenze 16 settembre 2026 nn. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382 e 25383 - seguite il giorno successivo da due ulteriori pronunce conformi (nn. 25465-25467) - la Corte di Cassazione ha disatteso il suddetto orientamento stabilendo che dalla base imponibile previdenziale dovessero essere esclusi gli utili delle S.r.l. non distribuiti al socio lavoratore.
La norma su cui è stata posta l’attenzione dei giudici è l'art. 3-bis c. 1 DL 384/1992, secondo cui la contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani e commercianti è rapportata alla totalità dei "redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF" per l’anno al quale i contributi si riferiscono.
Ebbene, per la Cassazione il reddito prodotto dalla S.r.l. (ordinaria e non trasparente) è soggetto ad IRES e non viene imputato automaticamente al socio in proporzione alla partecipazione; l’utile accantonato a riserva rimane nel patrimonio sociale e non diventa, per il solo possesso della quota, un reddito della persona fisica da tassare con IRPEF.
Da qui il principio di rilevante interesse: l’iscrizione del socio alla Gestione previdenziale e l’esistenza dell’obbligo contributivo non consentono di attrarre nella sua base imponibile un reddito (gli utili non distribuiti) che, fiscalmente e patrimonialmente, appartiene alla società.
Sebbene l’INPS abbia difeso la propria tesi, asserendo che debba rilevare non soltanto il reddito effettivamente percepito ma anche quello conseguibile in astratto dal socio, e valorizzando all’uopo il principio solidaristico che caratterizza il sistema previdenziale, i giudici di legittimità non hanno accolto questa impostazione risolvendo la questione in base al dato normativo: l’art. 3-bis non richiama genericamente il reddito prodotto dall’impresa, ma i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dal soggetto obbligato e non quelli astrattamente “conseguibili”. Il passaggio è decisivo perché impedisce di sovrapporre il reddito della società al reddito del socio. Nella S.r.l. ordinaria l’utile prodotto e accantonato è assoggettato a imposizione in capo alla società e non è, per ciò solo, fiscalmente imputato alla persona fisica; la Corte esclude così che la disciplina previdenziale possa creare autonomamente un’imputazione reddituale che non esiste sul piano tributario.
Merita particolare menzione il caso concreto esaminato dalla sentenza n. 25377/2026 in cui la contribuente ricorrente era socia unica, amministratrice e partecipava personalmente al lavoro aziendale. La difesa dell’INPS ha fatto leva sulla concentrazione dei ruoli assunti, osservando in sostanza che la mancata distribuzione dell’utile dipendeva dalla stessa socia. Secondo la Corte, tuttavia, neppure tale circostanza consente di superare l’autonomia soggettiva della società e di considerare come reddito personale ciò che è rimasto nel patrimonio sociale.
A parere dei giudici romani, quindi, non è semplicemente la mancata percezione materiale dell’utile a escluderne la rilevanza contributiva, bensì la sua mancata imputazione fiscale in capo al socio.
È proprio per questa ragione che la Cassazione ha distinto il caso della S.r.l. ordinaria dalle ipotesi di trasparenza fiscale ex art. 115 e ss. TUIR, nelle quali il reddito societario è invece imputato ai soci indipendentemente dalla distribuzione.
Eventuale diritto al rimborso e possibile contenzioso
Il nuovo orientamento giurisprudenziale, oltre che sul calcolo dei contributi futuri, potrebbe avere un rilevante impatto anche sui contributi già versati negli anni passati: dalla conferma dell’illegittimità del criterio di calcolo sostenuto dall’INPS ne deriverebbe che tutti i contributi versati negli anni dai soci lavoratori dovrebbero costituire un indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. per il cui diritto alla restituzione dovrebbe valere l’ordinario termine decennale di prescrizione. Lo stesso servizio INPS dedicato ai rimborsi, infatti, conferma che artigiani e commercianti possono presentare domanda per i contributi indebitamente versati richiamando espressamente il termine prescrizionale decennale.
Prima dell’eventuale istanza, però, sarà necessario quantificare analiticamente l’eventuale indebito mediante una verifica di non facile applicazione: si dovrebbe partire dal quadro RR delle dichiarazioni dei redditi del socio e dai versamenti dei contributi passati e, per ciascun anno, ricostruire la base imponibile utilizzata, individuare la quota riferibile al reddito della S.r.l. non distribuito e ricalcolare la contribuzione che sarebbe stata dovuta senza tale componente, sempre nel rispetto del minimale e del massimale applicabili nell’anno.
Sarà necessario tenere conto anche del fatto che i contributi previdenziali obbligatori sono normalmente deducibili dal reddito del socio ex art. 10 c. 1 lett. e TUIR. Sarà quindi molto probabile che le somme di cui si prospetta la restituzione abbiano prodotto, negli anni del versamento, un beneficio fiscale in capo al socio: l’eventuale rimborso, quindi, potrà essere assoggettato a tassazione quale somma conseguita a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo in periodi d’imposta precedenti. Ne consegue che si dovrebbe affiancare al conteggio dell’indebito previdenziale una seconda ricostruzione fiscale volta a verificare anno per anno l’effettiva deduzione. Solo così sarà possibile stimare il beneficio netto dell’operazione e gestire correttamente il rimborso nell’anno in cui verrà percepito.
A fronte di tutto ciò, dinnanzi ad eventuali immotivati dinieghi di rimborso, vi è l’elevata probabilità che ne scaturisca un corposo contenzioso.
Conclusioni
Le sentenze di settembre 2026 dovrebbero avere un rilevante impatto poiché sembrano cassare un sistema di calcolo da sempre utilizzato. Per anni la posizione ufficiale dell’INPS ha indotto i soci lavoratori di S.r.l. a versare contributi anche su utili che non avevano percepito: la Cassazione afferma ora che, nella S.r.l. ordinaria, quel reddito rimasto nella società non può essere automaticamente trasformato in reddito contributivo del socio.
Il passaggio successivo sarà inevitabilmente operativo. Occorrerà individuare i soggetti interessati, ricostruire fino a dove consente il termine decennale i versamenti eseguiti, quantificare l’indebito e presentare le istanze di restituzione, senza dimenticare l’effetto fiscale derivante dalla precedente deduzione dei contributi.
È probabilmente questo il lascito più rilevante delle nuove pronunce: dopo anni nei quali il tema è stato affrontato soprattutto come problema di determinazione dell’imponibile INPS, il contenzioso potrebbe spostarsi ora sul terreno del recupero concreto di quanto versato in eccesso.
Fonte: Cass. 16 settembre 2026 n. 25377
Cass. 16 settembre 2026 n. 25378
Cass. 16 settembre 2026 n. 25379
Cass. 16 settembre 2026 n. 25380
Cass. 16 settembre 2026 n. 25381
Cass. 16 settembre 2026 n. 25382

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