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INPS e REDDITI: utili non distribuiti dei soci di s.r.l.: cosa fare per il 2026?

 Le recenti sentenze della Corte di Cassazione depositate nel settembre 2026 potrebbero segnare una svolta significativa nella determinazione della base imponibile previdenziale dei soci lavoratori di s.r.l. iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell’INPS. Il tema è particolarmente rilevante in vista della compilazione del quadro RR del modello Redditi Persone Fisiche, attraverso il quale viene determinato il saldo contributivo dovuto dagli iscritti alle gestioni autonome.



La disciplina vigente prevede che gli artigiani e i commercianti versino i contributi previdenziali sul reddito d’impresa dichiarato ai fini IRPEF, secondo il principio di derivazione tra imponibile fiscale e imponibile contributivo previsto dall’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992 e ribadito dalla prassi INPS, in particolare dalle circolari n. 135/1997, n. 102/2003 e n. 62/2026.

Per i soci di s.r.l. che partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, l’orientamento dell’INPS è stato per anni particolarmente rigoroso. Le circolari n. 102/2003 e n. 84/2021 hanno infatti sostenuto che la contribuzione dovesse essere calcolata anche sulla quota di reddito d’impresa attribuibile al socio in base alla partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva distribuzione degli stessi. In sostanza, il socio lavoratore era chiamato a versare contributi anche su quello che la prassi aveva definito “utile virtuale”, ossia utile prodotto dalla società ma trattenuto in azienda mediante accantonamento a riserva.

Proprio questo principio è stato messo in discussione dalla Suprema Corte con una serie di pronunce tra cui le sentenze n. 25377, 25378 e 25383 del 16 settembre 2026 e le sentenze n. 25465, 25466 e 25467 del 17 settembre 2026. I giudici hanno affermato che, nelle s.r.l. che non hanno optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dagli artt. 115 e 116 del TUIR, gli utili accantonati a riserva non costituiscono reddito dichiarato dal socio ai fini IRPEF e, conseguentemente, non possono concorrere alla formazione della base imponibile previdenziale.

La distinzione assume una portata fondamentale. Nelle società trasparenti il reddito viene imputato direttamente ai soci indipendentemente dalla sua distribuzione e continua pertanto a rilevare anche ai fini contributivi. Diversamente, nelle s.r.l. ordinarie il reddito rimane in capo alla società fino all’eventuale deliberazione di distribuzione dell’utile. In tale contesto, secondo la Cassazione, assoggettare a contribuzione somme mai percepite e nemmeno dichiarate dal socio ai fini IRPEF risulterebbe in contrasto con il principio di correlazione tra imponibile fiscale e imponibile previdenziale.

Le conseguenze pratiche potrebbero essere molto rilevanti. Nei casi in cui una s.r.l. non trasparente abbia accantonato integralmente gli utili prodotti, il socio lavoratore potrebbe essere tenuto al versamento dei soli contributi minimi obbligatori, senza applicazione della contribuzione eccedente calcolata sugli utili trattenuti dalla società. Per molte realtà artigiane e commerciali ciò potrebbe tradursi in un risparmio contributivo significativo.

Tuttavia, il quadro operativo resta ancora incerto. L’INPS non ha finora emanato alcuna circolare che recepisca formalmente il nuovo indirizzo giurisprudenziale né ha fornito indicazioni sulle modalità di compilazione del quadro RR alla luce delle recenti decisioni della Cassazione. Restano inoltre aperti alcuni aspetti applicativi, tra cui il trattamento degli utili distribuiti solo in parte o distribuiti in esercizi successivi rispetto a quello di formazione.

In vista delle dichiarazioni 2026 relative al periodo d’imposta 2025, professionisti e contribuenti si trovano quindi di fronte a una scelta non priva di rischi. Da un lato, il nuovo orientamento della Cassazione appare ormai consolidato e fondato su argomentazioni giuridiche particolarmente robuste; dall’altro, l’assenza di una presa di posizione ufficiale dell’INPS potrebbe determinare contestazioni e successive attività di accertamento.

Per le annualità pregresse merita inoltre attenzione la possibile presentazione di istanze di rimborso dei contributi versati sugli utili non distribuiti. Anche in questo caso sarà opportuno valutare ogni posizione singolarmente, tenendo conto dei termini di prescrizione, dell’ammontare delle somme recuperabili e della concreta possibilità di dover sostenere un contenzioso con l’Istituto previdenziale.

In attesa di un auspicabile intervento chiarificatore dell’INPS o del Ministero del Lavoro, la soluzione più prudente sembra essere quella di analizzare caso per caso le singole posizioni, distinguendo le s.r.l. in regime ordinario da quelle in trasparenza fiscale e verificando attentamente la natura degli utili considerati ai fini del calcolo contributivo. Una questione che, dopo anni di interpretazioni controverse, potrebbe finalmente ridisegnare il rapporto tra reddito societario e contribuzione previdenziale dei soci lavoratori.


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