Il cd. Decreto Omnibus ha stabilizzato le modalità di calcolo del valore fiscale degli autoveicoli concessi in uso promiscuo: proviamo dunque ad applicare il disposto normativo a fattispecie concrete, concentrandoci su alcuni casi particolari.
Ora, al di là della norma, vogliamo qui consegnare un quadro applicativo concreto e pratico, che non può prescindere da una serie di valutazione a monte del disposto stesso. Dunque, allacciamo le cinture e partiamo.
La nuova norma, comma per comma
La formulazione dell’art. 2 D.Lgs. 148/2026 del Decreto Omnibus modifica in modo sostanziale l’art. 51 c. 4 TUIR (il quale, ricordiamo, verrà sostituito dal nuovo D.Lgs. 117/2026 a partire dal 1° gennaio 2027).
La norma si compone di diversi commi. Cerchiamo di riassumerli.
- Si toglie ogni riferimento al concetto di “nuova immatricolazione” e si conferma l’impianto del 2025 ovvero, per quanto al calcolo del benefit, “si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al 4 Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.”In più, si introduce un concetto innovativo, inerente le auto “vecchie”, le quali sconteranno un incremento “del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione”. Tale dizione non è scevra da possibili interpretazioni, dato che il “quinto anno successivo” è per definizione il sesto (ovvero, il primo anno di immatricolazione non si conta e si aggiungono 5 anni). Se, diversamente, si intendeva stabilire 5 anni (e non 6) occorrerà un chiarimento a cura dell’amministrazione finanziaria.Anche in presenza di optional vi sarà un incremento del 5% del valore del benefit: su questo punto deve supporsi che eventuali addebiti al dipendente potranno essere deducibili, data la imponibilità degli allestimenti.
- Sui benefit, è curiosa la scelta del legislatore. Lessicalmente viene riferito come “In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento”. Quindi gli accessori (il gancio traino, il portabici, ecc.) non valorizzati nelle tabelle ACI e non acquistati dal lavoratore aumentano il benefit del 5%. Ma quando è che il dipendente acquista i benefit da installare in auto probabilmente a noleggio? Non solo: si sta discutendo del caso di completa non imponibilità dell’optional. Ma se diversamente al dipendente venisse effettuata una trattenuta di meno del 5% imponibile, sarebbe deducibile vista l’imponibilità a monte o no?
- Si introduce una clausola di salvaguardia più estesa della previgente, introdotta dalla legge di conversione del cd. Decreto Bollette 2025 (DL 19/2025, convertito in L. 60/2025) la quale precisa che “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis è sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».Concretamente, viene benedetta la riconcessone di autoveicoli già nelle disponibilità aziendale, circostanza che l’Agenza delle Entrate aveva annoverato nei c.d. nuovi conferimenti. In sintesi, il benefit segue l’auto e non il beneficiario (per le auto immatricolate ante-2024). In più, le auto concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, ovvero quelle ordinate entro fine 2024 ma concesse entro fine 2025, manterranno il calcolo fiscale secondo regole vecchie (ovvero ante modifica del 2025: banalmente, il criterio basato sui grammi di COdep2 emessi) con incremento del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dopo sei anni, a lettera della norma).
- Il comma quarto si rivolge unicamente alle autovetture di cui alla clausola di salvaguardia appena discussa, ma in relazione agli optional (art. 51 c. 4 quarto periodo TUIR). In sintesi: le nuove norme, in relazione unicamente agli optional si applicano anche a chi poteva vantare la vetusta e superata clausola di salvaguardia (ovvero veicoli ordinati pre-2024 e concessi ed immatricolati entro il 30 giugno 2025).
- Il quinto e ultimo comma merita una trascrizione letterale: “Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 3”. Viene dunque proclamata la fine del valore “quasi normale” dato che, decorrendo le nuove disposizioni dal 2026, la nuova formulazione legata alla percorrenza media di 15.000 chilometri si applica a tutti, indistintamente.Sarà ora da capire come ricalcolare i benefit per chi aveva presunto un certo numero di chilometri personali nel 2026.
Dalla norma alla pratica: due esempi
Una volta compresa la norma, la mente necessita di esemplificazioni.
- Pensiamo al caso dell’assegnazione di una autovettura immatricolata nel 2023, il cui valore fiscale, legata ai grammi di CO2, è pari a 2.500 euro annui. Nel 2026, l’unica considerazione che l’azienda dovrà effettuare, al di là di scadenzare il compimento del sesto anno di vita, sarà quella di comprendere se vi sono optional (definiti dal legislatore “accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI”) o meno. Fermo restando che la definizione di "allestimento" che l’Agenzia delle Entrate sarà probabilmente atecnica, nel caso di specie il valore fiscale passerà a 2.625,00 euro annui, utili anche ai fini del trattamento di fine rapporto.
Come si può notare, il concetto di optional è scarsamente rilevante, anche se il beneficiario volesse installare le peggiori corbellerie sull’autoveicolo, dato che la percentuale è forfettizzata. Come a dire: se inserite degli optional, anche di poco conto, conviene esagerare.
- Ma l’autoveicolo concesso in uso nel 2019? La fedele auto che non intende abbandonarci, come deve essere valorizzata?Leggendo il disposto normativo, è evidente come non vi sia una fattispecie identificata per questi casi. Peraltro non risulta abrogato, almeno formalmente, il comma 633 della L. 160/2019, che già concesse una salvaguardia nella prima modifica dell’art. 51 c. 4 TUIR a cura del Governo Conte. Pertanto, si potrebbe sostenere che il benefit continuerà ad essere il 30% della percorrenza media di 15.000 chilometri, senza upgrade al 50% e senza optional da valorizzare, stante l’assenza di una disposizione.
Ma l’amministrazione finanziaria sarà d’accordo con questa evidenza? Davvero la ratio della norma, che voleva ammodernare il parco automobilistico proprio per la transizione ecologica, consentirà di non appesantire automobili vecchissime? Quindi auto con oltre sei anni verrebbero colpite dall’incremento del benefit, mentre mezzi del 1988 no?
Nel supporre che debba prevalere il buon senso, come in tutte le cose, azzardo una previsione: lo scopriremo a breve.

Commenti
Posta un commento