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Assunzioni agevolate 2026 - Guida alla ricerca dei candidati agevolabili dopo il D.Lgs. n. 96/2026

 


La ricerca del personale nel 2026 richiede un metodo più ordinato rispetto al passato: l'impresa può tenere conto degli incentivi all'occupazione, ma deve prima definire il profilo professionale, la fascia retributiva e i criteri di selezione.

Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, in vigore dal 7 giugno 2026, rafforza infatti gli obblighi di trasparenza retributiva nella fase preassuntiva. Negli avvisi e nelle procedure di selezione devono essere fornite informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla relativa fascia e sulle disposizioni collettive applicabili; inoltre, il datore di lavoro non può chiedere, neppure indirettamente tramite recruiter o agenzie, informazioni sulle retribuzioni attuali o precedenti del candidato.

La regola operativa da adottare è quindi la seguente: posizione da coprire, fascia retributiva, valutazione professionale, screening agevolativo, scelta documentata, verifica definitiva dell'incentivo e assunzione.

RICORDA. L'agevolazione non deve diventare un requisito di accesso alla selezione. È corretto verificare i requisiti agevolativi sui candidati professionalmente idonei; è invece rischioso pubblicare annunci rivolti esclusivamente a under 35, donne disoccupate, percettori NASpI o altre categorie non collegate a un requisito professionale essenziale.

Schema operativo per la ricerca

La tabella seguente è uno strumento di preselezione da utilizzare insieme alla job description.

Profilo da ricercare

Requisiti del candidato

Contratto agevolato

Risparmio indicativo

Durata dell'agevolazione

Giovane under 35 - Bonus giovani 2026

Meno di 35 anni alla data di assunzione e condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato. Per i molto svantaggiati rilevano, tra l'altro, assenza di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi con ulteriori condizioni UE.

Tempo indeterminato nel 2026. Esclusi apprendistato e lavoro domestico.

Esonero 100% contributi datoriali previdenziali, esclusi INAIL, entro 500 euro mensili; 650 euro se sede/unità produttiva in ZES unica o aree ammesse.

24 mesi per i molto svantaggiati; 12 mesi per gli svantaggiati.

Giovane under 30 mai occupato a tempo indeterminato

Meno di 30 anni e assenza di precedenti rapporti a tempo indeterminato, salve le eccezioni normative per apprendistato non confermato e fruizione residua.

Assunzione o trasformazione a tempo indeterminato.

Riduzione 50% contributi INPS datoriali, massimo 3.000 euro annui.

36 mesi, con possibile estensione territoriale ove prevista dalla disciplina applicabile.

Donna - Bonus donne 2026

Donna di qualsiasi età svantaggiata o molto svantaggiata secondo Reg. UE 651/2014: assenza di impiego regolarmente retribuito da 24 mesi; oppure da 12 mesi con ulteriori condizioni; oppure altre condizioni di svantaggio.

Tempo indeterminato nel 2026. Non agevola TD, trasformazioni, lavoro domestico, apprendistato e intermittente.

Esonero 100% contributi datoriali previdenziali, esclusi INAIL, fino a 650 euro mensili; 800 euro per lavoratrici residenti nella ZES unica.

24 mesi per molto svantaggiate; 12 mesi per svantaggiate.

Donna svantaggiata - L. 92/2012

Donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residente; oppure da almeno 6 mesi se residente in aree ammesse o impiegata in settore/professione con accentuata disparità di genere.

Tempo determinato, tempo indeterminato o trasformazione.

Riduzione 50% contributi datoriali e premi INAIL.

12 mesi per TD; 18 mesi per TI; fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione.

Over 50 disoccupato

Almeno 50 anni e stato di disoccupazione da oltre 12 mesi.

Tempo determinato, tempo indeterminato o trasformazione.

Riduzione 50% contributi datoriali e premi INAIL.

12 mesi per TD; 18 mesi per TI.

Bonus ZES 2026 - over 35

Lavoratore non dirigente che ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da almeno 24 mesi. Datore privato fino a 10 dipendenti e sede/unità produttiva nella ZES unica.

Tempo indeterminato nel 2026, anche part-time con riproporzionamento.

Esonero 100% contributi datoriali previdenziali, esclusi INAIL, massimo 650 euro mensili.

Fino a 24 mesi.

Apprendistato professionalizzante ordinario

In genere 18-29 anni; 17 anni se in possesso di qualifica professionale. Verificare qualifica da conseguire, precedenti apprendistati, piano formativo e limiti numerici.

Apprendistato professionalizzante.

Aliquota datoriale ordinaria 11,61%; ulteriori riduzioni per datori fino a 9 addetti; possibile sottoinquadramento o percentualizzazione da CCNL.

Periodo formativo previsto dal CCNL, di regola fino a 3 anni; contribuzione agevolata per 12 mesi dopo la conferma, salvo discipline speciali.

Apprendistato per percettori NASpI

Beneficiario effettivo di NASpI o altro trattamento di disoccupazione alla data di assunzione; nessun limite massimo di età; percorso coerente di qualificazione o riqualificazione.

Apprendistato professionalizzante ex art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015.

Regime contributivo dell'apprendistato ordinario; non spettano l'esonero totale per piccoli datori né il beneficio post-qualificazione.

Periodo formativo da CCNL, massimo ordinario 36 mesi elevabile in alcuni settori artigiani.

Percettore NASpI - incentivo economico

Lavoratore che fruisce ancora della NASpI e ha trattamento residuo. Assunzione non dovuta per obbligo legale/contrattuale.

Tempo pieno e indeterminato.

Contributo mensile pari al 20% dell'indennità NASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore.

Per il periodo teorico residuo della NASpI.

Beneficiario ADI/SFL

Beneficiario di Assegno di Inclusione o Supporto per la Formazione e il Lavoro, con offerta inserita nel SIISL e requisiti sussistenti alla data di assunzione.

TI, apprendistato, trasformazione a TI; oppure TD/stagionale.

TI/apprendistato: esonero 100% fino a 8.000 euro annui. TD/stagionale: 50% fino a 4.000 euro annui.

Massimo 12 mesi; per trasformazione a TI fino a 24 mesi complessivi inclusi i periodi già fruiti.

Persona con disabilità

Riduzione capacità lavorativa >79%, oppure 67%-79%, oppure disabilità intellettiva/psichica >45%; verifica secondo L. 68/1999 e procedure protette.

Tempo indeterminato; per disabilità intellettiva/psichica anche TD almeno 12 mesi.

>79% o intellettiva/psichica >45%: 70% retribuzione mensile lorda imponibile. 67%-79%: 35%.

36 mesi per >79% e 67%-79%; 60 mesi per intellettiva/psichica a TI; per tutta la durata del TD ammesso.

  

APPROFONDIMENTO. Per Bonus giovani 2026 e Bonus donne 2026 la durata non è unica: 24 mesi per i lavoratori o le lavoratrici molto svantaggiati, 12 mesi per le categorie svantaggiate. Per le sedi o unità produttive nella ZES unica il Bonus giovani sale a 650 euro mensili; per il Bonus donne il massimale sale a 800 euro quando la lavoratrice risiede nella ZES unica. I rapporti di apprendistato restano esclusi da questi due esoneri perché godono di un proprio regime contributivo.

 

Istruzioni operative

Step

Azione

1

Definire prima dell'annuncio mansioni, sede, orario, CCNL, livello, tipologia contrattuale e budget della posizione.

2

Stabilire la retribuzione iniziale o la fascia retributiva senza usare la storia salariale del candidato.

3

Pubblicare un annuncio neutro rispetto al genere e privo di requisiti personali non necessari.

4

Effettuare la valutazione professionale con griglia omogenea per tutti i candidati.

5

Solo dopo la valutazione professionale, raccogliere i dati necessari a verificare l'eventuale incentivo.

6

Calcolare il beneficio effettivo e non solo il massimale teorico, verificando part-time, cumulo, aiuti di Stato e autorizzazione preventiva.

7

Conservare nel fascicolo della selezione annuncio, criteri, fascia retributiva, istruzioni al recruiter, griglia di valutazione, documentazione agevolativa e motivazione della scelta.

 

Checklist trasparenza salariale e incentivi

La checklist può essere allegata alla pratica di assunzione o usata come promemoria prima dell'invio della comunicazione obbligatoria.

 

 

Area

Controllo operativo                           

Annuncio

Denominazione neutra, mansioni, sede, orario, CCNL, livello/fascia e retribuzione iniziale o range pubblicati prima dei colloqui.

Retribuzione

Fascia definita senza usare RAL attuale o precedente; criteri oggettivi su competenze, responsabilità, autonomia e condizioni di lavoro.

Parità

Confronto con lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore; differenze motivate e tracciate.

Recruiter

Istruzioni scritte a selezionatori e agenzie: vietato chiedere o acquisire informazioni sulla storia retributiva.

Privacy

Raccolta dati agevolativi limitata ai candidati professionalmente idonei; minimizzazione per stato familiare, salute, disabilità e categorie protette.

Incentivo

Verifica separata di età, DID/C2, periodi di impiego, precedenti TI/apprendistato, NASpI, ADI/SFL, disabilità, residenza o sede ZES.

Datore

DURC, CCNL, sicurezza, diritti di precedenza, obblighi assunzionali, licenziamenti ostativi, incremento occupazionale netto, aiuti di Stato e cumulo.

Assunzione

UNILAV tempestivo, domanda preventiva INPS quando richiesta, lettera coerente con fascia pubblicata e fascicolo della selezione conservato.

 

RICORDA. Disoccupazione, assenza di un impiego regolarmente retribuito e titolarità di una prestazione a sostegno del reddito sono condizioni giuridicamente distinte e non devono essere utilizzate come sinonimi. Nella verifica preliminare di un'assunzione agevolata occorre quindi individuare con precisione quale requisito sia richiesto dalla specifica misura e accertarne la sussistenza alla data dell'assunzione, conservando nel fascicolo aziendale documentazione idonea a dimostrarlo.

·         Lo stato di disoccupazione è una condizione amministrativa disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. È considerato disoccupato il soggetto privo di impiego che dichiara telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il Centro per l'Impiego. Pertanto, la semplice circostanza di "non lavorare" non coincide automaticamente con lo stato amministrativo di disoccupazione: assume rilievo il rilascio della DID – Dichiarazione di Immediata Disponibilità.

·         La DID è, in sostanza, l'atto con il quale la persona entra formalmente nel sistema dei servizi per l'impiego dichiarandosi immediatamente disponibile a lavorare e a partecipare alle politiche attive. Può essere rilasciata attraverso i sistemi telematici competenti o tramite il Centro per l'Impiego secondo le modalità regionali. Inoltre, per chi richiede NASpI o DIS-COLL, la domanda presentata all'INPS equivale per legge al rilascio della DID; il beneficiario è poi tenuto agli adempimenti connessi al percorso di politica attiva e al patto di servizio.

·         Il requisito dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito non si verifica semplicemente se il candidato possieda una DID o risulti disoccupato al CPI, ma si ricostruisce la sua effettiva situazione lavorativa e reddituale nel periodo precedente l'assunzione. Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, ad esempio, è "privo da almeno sei mesi di impiego regolarmente retribuito" chi, nei sei mesi precedenti, non abbia svolto attività subordinata della durata di almeno sei mesi e non abbia svolto attività autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito superiore alla soglia individuata dalla stessa disposizione. Ne consegue che un candidato può essere privo di impiego regolarmente retribuito pur non coincidendo necessariamente la sua posizione con quella di un soggetto formalmente disoccupato munito di DID.

·         La titolarità di una prestazione a sostegno del reddito, come ad esempio la NASpI non riguarda soltanto la condizione occupazionale, ma l'esistenza di uno specifico rapporto previdenziale con l'INPS e il diritto alla relativa prestazione. La percezione della NASpI può costituire essa stessa il presupposto di particolari istituti – si pensi, ad esempio, alle specifiche fattispecie di assunzione di percettori di NASpI o di apprendistato over 30 – ma non può essere automaticamente utilizzata per dimostrare qualsiasi diverso requisito di "disoccupazione" o di "assenza di impiego regolarmente retribuito" previsto da un'altra agevolazione.

 

Documenti da chiedere al candidato

Per rendere la verifica realmente utilizzabile nella fase di recruiting, può essere di supporto seguire la procedura documentale:

Documento

Che cosa dimostra

Come si ottiene

DID

Immediata disponibilità al lavoro e inserimento nel sistema dei servizi per l'impiego

Tramite i sistemi telematici/CPI; per NASpI e DIS-COLL la domanda INPS equivale alla DID INPS

C2 storico / certificato storico

Posizione registrata presso il CPI e, secondo le modalità regionali, stato di disoccupazione

Rilasciato dal CPI. Nel Lazio, dal 15 giugno 2026, può essere richiesto direttamente online attraverso il Portale Lazio Lavoro e successivamente scaricato dal portale Regione Lazio

Percorso lavoratore

Rapporti di lavoro risultanti dalle comunicazioni obbligatorie presenti nel sistema regionale

CPI/servizi regionali. È utile per ricostruire la storia occupazionale, ma non è necessariamente esaustivo

Estratto conto contributivo INPS

Periodi contributivi risultanti all'INPS

Area personale MyINPS; utile per integrare il controllo del C2

Attestazione NASpI/DIS-COLL

Titolarità, decorrenza e situazione della prestazione

Fascicolo previdenziale/servizi INPS

Autodichiarazione del candidato

Circostanze non integralmente ricostruibili dalle banche dati

Dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, formulata specificamente rispetto al requisito dell'incentivo

Documentazione specifica

Eventuali ulteriori condizioni richieste dalla singola agevolazione

Da individuare caso per caso in funzione della misura


ATTENZIONE al limite probatorio del C2
. Il C2 può non contenere alcune tipologie di attività – ad esempio determinate attività autonome – e può presentare ritardi relativamente alle assunzioni o cessazioni più recenti o ai rapporti svolti fuori regione; per questo si raccomanda di integrare la verifica con l'estratto conto contributivo INPS.


Verifiche specifiche sulle principali misure

Bonus giovani 2026

La misura riguarda assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di giovani che non hanno compiuto 35 anni. L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusi INAIL, entro 500 euro mensili; il massimale sale a 650 euro nelle unità produttive ubicate nella ZES unica o nelle altre aree ammesse. La durata è 24 mesi per i molto svantaggiati e 12 mesi per gli svantaggiati. Sono esclusi apprendistato e lavoro domestico.

Bonus donne 2026

La misura agevola assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 di donne svantaggiate o molto svantaggiate, di qualsiasi età. Il massimale ordinario è 650 euro mensili; sale a 800 euro per lavoratrici residenti nella ZES unica. Non agevola tempo determinato, trasformazioni, apprendistato, lavoro domestico e intermittente. Anche qui la durata deve seguire la classe di svantaggio: 24 o 12 mesi.

ZES, apprendistato e percettori

Il Bonus ZES 2026 è distinto dal potenziamento territoriale dei Bonus giovani/donne: riguarda datori privati fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato personale non dirigenziale over 35, disoccupato da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive nella ZES unica. L'apprendistato ordinario resta invece una leva autonoma: contribuzione ridotta, possibile sottoinquadramento o percentualizzazione e obbligo di piano formativo. Per percettori NASpI o di altri trattamenti di disoccupazione l'apprendistato professionalizzante può essere usato senza limite massimo di età, ma non genera l'incentivo economico NASpI del 20%, che resta collegato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato.

ADI/SFL, over 50 e disabili

Per ADI/SFL, l'incentivo richiede l'inserimento dell'offerta nel SIISL e varia in base al contratto: 100% fino a 8.000 euro annui per tempo indeterminato o apprendistato, 50% fino a 4.000 euro annui per tempo determinato o stagionale. L'over 50 disoccupato da oltre 12 mesi resta coperto dall'incentivo strutturale L. 92/2012. Per i disabili, il beneficio è commisurato alla retribuzione mensile lorda imponibile e cambia in base alla percentuale e alla natura della disabilità.

APPROFONDIMENTO. La formula neutra consigliata negli annunci è: l'azienda valuterà, nel rispetto della parità di trattamento, l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso agli incentivi all'occupazione. È importate evitare invece formule come: la candidatura è aperta solo a candidati agevolabili e richiedere in visione le buste paga precedenti.

 Lo Studio resta a disposizione per verificare preventivamente, su ciascuna posizione aperta, la misura più coerente con il profilo ricercato, la convenienza economica effettiva e la sostenibilità documentale dell'agevolazione.

  

Fonti normative di riferimento

·         D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, attuativo della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva.

·         INPS, circolari 14 maggio 2026, nn. 55, 56 e 57, su Bonus giovani 2026, Bonus ZES e Bonus donne 2026.

·         INPS, messaggi 11 giugno 2026, nn. 1966 e 1970, istruzioni operative Bonus giovani e Bonus donne 2026.

·         Art. 4, commi 8-11, L. 92/2012, incentivo donne svantaggiate e over 50.

·         Art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015 e circolare INPS n. 108/2018, apprendistato per beneficiari di trattamenti di disoccupazione.

·         Art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012, incentivo per assunzione di beneficiari NASpI.

·         Art. 13, L. 68/1999 e circolare INPS n. 99/2016, incentivo assunzione lavoratori con disabilità.

·         Disciplina ADI/SFL e incentivi all'assunzione dei beneficiari tramite SIISL.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento Dott.ssa Alice Fornasa CdL alicefornasa@studiorinaldi.net 

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