La ricerca del personale nel
2026 richiede un metodo più ordinato rispetto al passato: l'impresa può tenere
conto degli incentivi all'occupazione, ma deve prima definire il profilo
professionale, la fascia retributiva e i criteri di selezione.
Il D.Lgs. 7 maggio 2026, n.
96, in vigore dal 7 giugno 2026, rafforza infatti gli obblighi di trasparenza
retributiva nella fase preassuntiva. Negli avvisi e nelle procedure di
selezione devono essere fornite informazioni sulla retribuzione iniziale o sulla
relativa fascia e sulle disposizioni collettive applicabili; inoltre, il datore
di lavoro non può chiedere, neppure indirettamente tramite recruiter o agenzie,
informazioni sulle retribuzioni attuali o precedenti del candidato.
La regola operativa da adottare è quindi la seguente: posizione da coprire, fascia retributiva, valutazione professionale, screening agevolativo, scelta documentata, verifica definitiva dell'incentivo e assunzione.
RICORDA. L'agevolazione non deve diventare un requisito di accesso alla selezione. È corretto verificare i requisiti agevolativi sui candidati professionalmente idonei; è invece rischioso pubblicare annunci rivolti esclusivamente a under 35, donne disoccupate, percettori NASpI o altre categorie non collegate a un requisito professionale essenziale.
Schema operativo per la ricerca
La tabella seguente è uno strumento di preselezione da utilizzare insieme alla job description.
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Profilo
da ricercare |
Requisiti
del candidato |
Contratto
agevolato |
Risparmio
indicativo |
Durata
dell'agevolazione |
|
Giovane under 35 - Bonus giovani 2026 |
Meno di 35 anni alla data
di assunzione e condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato.
Per i molto svantaggiati rilevano, tra l'altro, assenza di impiego
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi oppure da almeno 12 mesi con
ulteriori condizioni UE. |
Tempo indeterminato nel
2026. Esclusi apprendistato e lavoro domestico. |
Esonero 100% contributi
datoriali previdenziali, esclusi INAIL, entro 500 euro mensili; 650 euro se
sede/unità produttiva in ZES unica o aree ammesse. |
24 mesi per i molto
svantaggiati; 12 mesi per gli svantaggiati. |
|
Giovane under 30 mai occupato a tempo
indeterminato |
Meno di 30 anni e assenza
di precedenti rapporti a tempo indeterminato, salve le eccezioni normative
per apprendistato non confermato e fruizione residua. |
Assunzione o
trasformazione a tempo indeterminato. |
Riduzione 50% contributi
INPS datoriali, massimo 3.000 euro annui. |
36 mesi, con possibile
estensione territoriale ove prevista dalla disciplina applicabile. |
|
Donna - Bonus donne 2026 |
Donna di qualsiasi età
svantaggiata o molto svantaggiata secondo Reg. UE 651/2014: assenza di
impiego regolarmente retribuito da 24 mesi; oppure da 12 mesi con ulteriori
condizioni; oppure altre condizioni di svantaggio. |
Tempo indeterminato nel
2026. Non agevola TD, trasformazioni, lavoro domestico, apprendistato e
intermittente. |
Esonero 100% contributi
datoriali previdenziali, esclusi INAIL, fino a 650 euro mensili; 800 euro per
lavoratrici residenti nella ZES unica. |
24 mesi per molto
svantaggiate; 12 mesi per svantaggiate. |
|
Donna svantaggiata - L. 92/2012 |
Donna priva di impiego
regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residente; oppure da almeno
6 mesi se residente in aree ammesse o impiegata in settore/professione con
accentuata disparità di genere. |
Tempo determinato, tempo
indeterminato o trasformazione. |
Riduzione 50% contributi
datoriali e premi INAIL. |
12 mesi per TD; 18 mesi
per TI; fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione. |
|
Over 50 disoccupato |
Almeno 50 anni e stato di
disoccupazione da oltre 12 mesi. |
Tempo determinato, tempo
indeterminato o trasformazione. |
Riduzione 50% contributi
datoriali e premi INAIL. |
12 mesi per TD; 18 mesi
per TI. |
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Bonus ZES 2026 - over 35 |
Lavoratore non dirigente
che ha compiuto 35 anni ed è disoccupato da almeno 24 mesi. Datore privato
fino a 10 dipendenti e sede/unità produttiva nella ZES unica. |
Tempo indeterminato nel
2026, anche part-time con riproporzionamento. |
Esonero 100% contributi
datoriali previdenziali, esclusi INAIL, massimo 650 euro mensili. |
Fino a 24 mesi. |
|
Apprendistato professionalizzante ordinario |
In genere 18-29 anni; 17
anni se in possesso di qualifica professionale. Verificare qualifica da
conseguire, precedenti apprendistati, piano formativo e limiti numerici. |
Apprendistato
professionalizzante. |
Aliquota datoriale
ordinaria 11,61%; ulteriori riduzioni per datori fino a 9 addetti; possibile
sottoinquadramento o percentualizzazione da CCNL. |
Periodo formativo previsto
dal CCNL, di regola fino a 3 anni; contribuzione agevolata per 12 mesi dopo
la conferma, salvo discipline speciali. |
|
Apprendistato per percettori NASpI |
Beneficiario effettivo di
NASpI o altro trattamento di disoccupazione alla data di assunzione; nessun
limite massimo di età; percorso coerente di qualificazione o
riqualificazione. |
Apprendistato
professionalizzante ex art. 47, comma 4, D.Lgs. 81/2015. |
Regime contributivo
dell'apprendistato ordinario; non spettano l'esonero totale per piccoli
datori né il beneficio post-qualificazione. |
Periodo formativo da CCNL,
massimo ordinario 36 mesi elevabile in alcuni settori artigiani. |
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Percettore NASpI - incentivo economico |
Lavoratore che fruisce
ancora della NASpI e ha trattamento residuo. Assunzione non dovuta per
obbligo legale/contrattuale. |
Tempo pieno e
indeterminato. |
Contributo mensile pari al
20% dell'indennità NASpI residua che sarebbe spettata al lavoratore. |
Per il periodo teorico
residuo della NASpI. |
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Beneficiario ADI/SFL |
Beneficiario di Assegno di
Inclusione o Supporto per la Formazione e il Lavoro, con offerta inserita nel
SIISL e requisiti sussistenti alla data di assunzione. |
TI, apprendistato,
trasformazione a TI; oppure TD/stagionale. |
TI/apprendistato: esonero
100% fino a 8.000 euro annui. TD/stagionale: 50% fino a 4.000 euro annui. |
Massimo 12 mesi; per
trasformazione a TI fino a 24 mesi complessivi inclusi i periodi già fruiti. |
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Persona con disabilità |
Riduzione capacità
lavorativa >79%, oppure 67%-79%, oppure disabilità intellettiva/psichica
>45%; verifica secondo L. 68/1999 e procedure protette. |
Tempo indeterminato; per
disabilità intellettiva/psichica anche TD almeno 12 mesi. |
>79% o
intellettiva/psichica >45%: 70% retribuzione mensile lorda imponibile.
67%-79%: 35%. |
36 mesi per >79% e
67%-79%; 60 mesi per intellettiva/psichica a TI; per tutta la durata del TD
ammesso. |
|
APPROFONDIMENTO.
Per
Bonus giovani 2026 e Bonus donne 2026 la durata non è unica: 24 mesi per i
lavoratori o le lavoratrici molto svantaggiati, 12 mesi per le categorie
svantaggiate. Per le sedi o unità produttive nella ZES unica il Bonus giovani
sale a 650 euro mensili; per il Bonus donne il massimale sale a 800 euro
quando la lavoratrice risiede nella ZES unica. I rapporti di apprendistato
restano esclusi da questi due esoneri perché godono di un proprio regime
contributivo. |
Istruzioni operative
|
Step |
Azione |
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1 |
Definire prima dell'annuncio mansioni, sede, orario, CCNL, livello,
tipologia contrattuale e budget della posizione. |
|
2 |
Stabilire la retribuzione iniziale o la fascia retributiva senza usare
la storia salariale del candidato. |
|
3 |
Pubblicare un annuncio neutro rispetto al genere e privo di requisiti
personali non necessari. |
|
4 |
Effettuare la valutazione professionale con griglia omogenea per tutti
i candidati. |
|
5 |
Solo dopo la valutazione professionale, raccogliere i dati necessari a
verificare l'eventuale incentivo. |
|
6 |
Calcolare il beneficio effettivo e non solo il massimale teorico,
verificando part-time, cumulo, aiuti di Stato e autorizzazione preventiva. |
|
7 |
Conservare nel fascicolo della selezione annuncio, criteri, fascia
retributiva, istruzioni al recruiter, griglia di valutazione, documentazione
agevolativa e motivazione della scelta. |
Checklist trasparenza salariale e incentivi
La
checklist può essere allegata alla pratica di assunzione o usata come
promemoria prima dell'invio della comunicazione obbligatoria.
|
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Area |
Controllo operativo |
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☐ |
Annuncio |
Denominazione neutra, mansioni, sede, orario, CCNL, livello/fascia e
retribuzione iniziale o range pubblicati prima dei colloqui. |
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☐ |
Retribuzione |
Fascia definita senza usare RAL attuale o precedente; criteri
oggettivi su competenze, responsabilità, autonomia e condizioni di lavoro. |
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☐ |
Parità |
Confronto con lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di
pari valore; differenze motivate e tracciate. |
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☐ |
Recruiter |
Istruzioni scritte a selezionatori e agenzie: vietato chiedere o
acquisire informazioni sulla storia retributiva. |
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☐ |
Privacy |
Raccolta dati agevolativi limitata ai candidati professionalmente
idonei; minimizzazione per stato familiare, salute, disabilità e categorie
protette. |
|
☐ |
Incentivo |
Verifica separata di età, DID/C2, periodi di impiego, precedenti
TI/apprendistato, NASpI, ADI/SFL, disabilità, residenza o sede ZES. |
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☐ |
Datore |
DURC, CCNL, sicurezza, diritti di precedenza, obblighi assunzionali,
licenziamenti ostativi, incremento occupazionale netto, aiuti di Stato e
cumulo. |
|
☐ |
Assunzione |
UNILAV tempestivo, domanda preventiva INPS quando richiesta, lettera
coerente con fascia pubblicata e fascicolo della selezione conservato. |
|
RICORDA.
Disoccupazione, assenza di
un impiego regolarmente retribuito e titolarità di una prestazione a sostegno
del reddito sono condizioni giuridicamente distinte e non devono essere
utilizzate come sinonimi. Nella verifica preliminare di un'assunzione
agevolata occorre quindi individuare con precisione quale requisito sia
richiesto dalla specifica misura e accertarne la sussistenza alla data
dell'assunzione, conservando nel fascicolo aziendale documentazione idonea a
dimostrarlo. ·
Lo stato
di disoccupazione è una
condizione amministrativa disciplinata dall'art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015. È
considerato disoccupato il soggetto privo di impiego che dichiara
telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di
un'attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva
concordate con il Centro per l'Impiego. Pertanto, la semplice circostanza di
"non lavorare" non coincide automaticamente con lo stato
amministrativo di disoccupazione: assume rilievo il rilascio della DID –
Dichiarazione di Immediata Disponibilità. ·
La DID
è, in sostanza, l'atto con il quale la persona entra formalmente nel sistema
dei servizi per l'impiego dichiarandosi immediatamente disponibile a lavorare
e a partecipare alle politiche attive. Può essere rilasciata attraverso i
sistemi telematici competenti o tramite il Centro per l'Impiego secondo le
modalità regionali. Inoltre, per chi richiede NASpI o DIS-COLL, la domanda
presentata all'INPS equivale per legge al rilascio della DID; il
beneficiario è poi tenuto agli adempimenti connessi al percorso di politica
attiva e al patto di servizio. ·
Il
requisito dell'assenza di un impiego regolarmente retribuito non si
verifica semplicemente se il candidato possieda una DID o risulti disoccupato
al CPI, ma si ricostruisce la sua effettiva situazione lavorativa e
reddituale nel periodo precedente l'assunzione. Ai sensi del D.M. 17 ottobre
2017, ad esempio, è "privo da almeno sei mesi di impiego regolarmente
retribuito" chi, nei sei mesi precedenti, non abbia svolto attività
subordinata della durata di almeno sei mesi e non abbia svolto attività
autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito superiore alla
soglia individuata dalla stessa disposizione. Ne consegue che un candidato
può essere privo di impiego regolarmente retribuito pur non coincidendo
necessariamente la sua posizione con quella di un soggetto formalmente
disoccupato munito di DID. ·
La titolarità
di una prestazione a sostegno del reddito, come ad esempio la NASpI non
riguarda soltanto la condizione occupazionale, ma l'esistenza di uno
specifico rapporto previdenziale con l'INPS e il diritto alla relativa prestazione.
La percezione della NASpI può costituire essa stessa il presupposto di
particolari istituti – si pensi, ad esempio, alle specifiche fattispecie di
assunzione di percettori di NASpI o di apprendistato over 30 – ma non può
essere automaticamente utilizzata per dimostrare qualsiasi diverso requisito
di "disoccupazione" o di "assenza di impiego regolarmente
retribuito" previsto da un'altra agevolazione. |
Documenti da chiedere al candidato
Per rendere la verifica realmente utilizzabile nella fase di recruiting, può essere di supporto seguire la procedura documentale:
|
Documento |
Che cosa dimostra |
Come si ottiene |
|
DID |
Immediata disponibilità al lavoro e inserimento nel sistema dei
servizi per l'impiego |
Tramite i sistemi telematici/CPI; per NASpI e DIS-COLL la domanda INPS
equivale alla DID INPS |
|
C2 storico / certificato storico |
Posizione registrata presso il CPI e, secondo le modalità regionali,
stato di disoccupazione |
Rilasciato dal CPI. Nel Lazio, dal 15 giugno 2026, può essere
richiesto direttamente online attraverso il Portale Lazio Lavoro e
successivamente scaricato dal portale Regione
Lazio |
|
Percorso lavoratore |
Rapporti di lavoro risultanti dalle comunicazioni obbligatorie
presenti nel sistema regionale |
CPI/servizi regionali. È utile per ricostruire la storia
occupazionale, ma non è necessariamente esaustivo |
|
Estratto conto contributivo INPS |
Periodi contributivi risultanti all'INPS |
Area personale MyINPS; utile per integrare il controllo del C2 |
|
Attestazione NASpI/DIS-COLL |
Titolarità, decorrenza e situazione della prestazione |
Fascicolo previdenziale/servizi INPS |
|
Autodichiarazione del candidato |
Circostanze non integralmente ricostruibili dalle banche dati |
Dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000, formulata specificamente
rispetto al requisito dell'incentivo |
|
Documentazione specifica |
Eventuali ulteriori condizioni richieste dalla singola agevolazione |
Da individuare caso per caso in funzione della misura |
ATTENZIONE al limite
probatorio del C2. Il C2
può non contenere alcune tipologie di attività – ad esempio determinate
attività autonome – e può presentare ritardi relativamente alle assunzioni o
cessazioni più recenti o ai rapporti svolti fuori regione; per questo si raccomanda
di integrare la verifica con l'estratto conto contributivo INPS.
Verifiche specifiche sulle principali misure
Bonus giovani 2026
La misura riguarda assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026 di giovani che non hanno compiuto 35 anni. L'esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali datoriali, esclusi INAIL, entro 500 euro mensili; il massimale sale a 650 euro nelle unità produttive ubicate nella ZES unica o nelle altre aree ammesse. La durata è 24 mesi per i molto svantaggiati e 12 mesi per gli svantaggiati. Sono esclusi apprendistato e lavoro domestico.
Bonus donne 2026
La misura agevola assunzioni a tempo indeterminato nel 2026 di donne svantaggiate o molto svantaggiate, di qualsiasi età. Il massimale ordinario è 650 euro mensili; sale a 800 euro per lavoratrici residenti nella ZES unica. Non agevola tempo determinato, trasformazioni, apprendistato, lavoro domestico e intermittente. Anche qui la durata deve seguire la classe di svantaggio: 24 o 12 mesi.
ZES, apprendistato e percettori
Il Bonus ZES 2026 è distinto dal potenziamento territoriale dei Bonus giovani/donne: riguarda datori privati fino a 10 dipendenti che assumono a tempo indeterminato personale non dirigenziale over 35, disoccupato da almeno 24 mesi, presso sedi o unità produttive nella ZES unica. L'apprendistato ordinario resta invece una leva autonoma: contribuzione ridotta, possibile sottoinquadramento o percentualizzazione e obbligo di piano formativo. Per percettori NASpI o di altri trattamenti di disoccupazione l'apprendistato professionalizzante può essere usato senza limite massimo di età, ma non genera l'incentivo economico NASpI del 20%, che resta collegato all'assunzione a tempo pieno e indeterminato.
ADI/SFL, over 50 e disabili
Per ADI/SFL, l'incentivo richiede l'inserimento dell'offerta nel SIISL e varia in base al contratto: 100% fino a 8.000 euro annui per tempo indeterminato o apprendistato, 50% fino a 4.000 euro annui per tempo determinato o stagionale. L'over 50 disoccupato da oltre 12 mesi resta coperto dall'incentivo strutturale L. 92/2012. Per i disabili, il beneficio è commisurato alla retribuzione mensile lorda imponibile e cambia in base alla percentuale e alla natura della disabilità.
APPROFONDIMENTO. La
formula neutra consigliata negli annunci è: l'azienda valuterà, nel rispetto
della parità di trattamento, l'eventuale presenza dei requisiti previsti dalla
normativa per l'accesso agli incentivi all'occupazione. È importate evitare
invece formule come: la candidatura è aperta solo a candidati agevolabili e
richiedere in visione le buste paga precedenti.
Fonti normative di riferimento
·
D.Lgs. 7
maggio 2026, n. 96, attuativo della direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza
retributiva.
·
INPS,
circolari 14 maggio 2026, nn. 55, 56 e 57, su Bonus giovani 2026, Bonus ZES e
Bonus donne 2026.
·
INPS,
messaggi 11 giugno 2026, nn. 1966 e 1970, istruzioni operative Bonus giovani e
Bonus donne 2026.
·
Art. 4,
commi 8-11, L. 92/2012, incentivo donne svantaggiate e over 50.
·
Art. 47,
comma 4, D.Lgs. 81/2015 e circolare INPS n. 108/2018, apprendistato per
beneficiari di trattamenti di disoccupazione.
·
Art. 2,
comma 10-bis, L. 92/2012, incentivo per assunzione di beneficiari NASpI.
·
Art. 13,
L. 68/1999 e circolare INPS n. 99/2016, incentivo assunzione lavoratori con
disabilità.
·
Disciplina
ADI/SFL e incentivi all'assunzione dei beneficiari tramite SIISL.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento Dott.ssa Alice Fornasa CdL alicefornasa@studiorinaldi.net

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