La detrazione IVA sulle fatture di fine anno non può essere “retro-imputata” al 2025 se il documento di acquisto viene ricevuto nel 2026: in tal caso l’imposta a credito confluisce, di regola, nella liquidazione del nuovo anno. La possibilità di recuperare l’IVA non detratta rimane comunque aperta, entro limiti temporali ben definiti, tramite dichiarazione annuale e, in ultima istanza, dichiarazione integrativa “a favore”. Presupposti per il diritto alla detrazione - Il diritto alla detrazione sorge quando: l’imposta è divenuta esigibile (requisito sostanziale); il cessionario/committente è in possesso di una fattura regolare ex art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (requisito formale). La circolare 1/E/2018 chiarisce che il diritto è esercitabile al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui entrambi i requisiti si sono verificati. Fatture a cavallo d’ anno e art. 1 D.P.R. n. 100/1998 - In via ordinaria, l’ art. 1 D.P.R. n. 1...
www.studiorinaldi.net