La creazione della holding può sembrare operazione alquanto banale in quanto si risolve in una mera costituzione di una società o in una operazione di aumento del capitale sociale di una società preesistente.
Invero, molte sono le attenzioni da porre in via preventiva,
in quanto alcuni errori potrebbero inficiare l’operazione precludendo
il regime di realizzo controllato o generando delle donazioni indirette
che potrebbero creare problemi successori (per tacer delle possibili
osservazioni del Fisco).
Non entriamo, in questa sede, nel merito delle ragioni
che possono indurre il contribuente a crearsi la holding, che potrebbero
andare dall’esigenza di favorire il ricambio generazionale a quella di gestire
meglio gli assetti di governance o, anche di tutelare il patrimonio.
Non entriamo, altresì, nel merito di eventuali profili
di abuso dell’operazione che devono essere attentamente valutati. È,
infatti, fondamentale conoscere il pensiero dell’ufficio
sull’operazione che stiamo implementando. Da un lato, per poter conseguire
una serenità nel caso in cui si appuri che l’operazione non viene generalmente
qualificata come abusiva, dall’altro per essere consapevoli che se
l’ufficio è solito contestare l’operazione che ci accingiamo a
implementare (ad esempio, un cash buy out) siamo consapevoli che
dovremo ragionevolmente affrontare un contenzioso.
Non entriamo in questa sede nemmeno nel merito delle
soluzioni alternative al conferimento di partecipazioni che possono
essere valutate. Il nostro punto di partenza, pertanto, è quello di un
contribuente che da solo, o assieme ad altri soci, intende conferire la
propria partecipazione in una società di capitali in una holding.
Il primo punto da valutare attiene alla natura della
società conferitaria (holding). Per poter beneficiare del regime
di realizzo controllato, di cui all’art.
177, commi 2 e 2-bis, TUIR, la conferitaria deve essere
una società di capitali o – si spera – anche una società
di persone in contabilità ordinaria. Appare oltremodo rischioso il
conferimento in una società semplice o in una società di persone
commerciale in contabilità semplificata in quanto la mancata presenza
dello Stato patrimoniale rende impossibile, o quantomeno
difficoltoso, monitorare l’incremento del Patrimonio netto.
Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla conferitaria
non residente.
Il secondo step da valutare è se la conferitaria
acquisisca o incrementi il controllo di diritto nella conferita.
In caso affermativo, potrà trovare applicazione il comma
2, dell’art. 177, TUIR, e non assume rilevanza né la natura del
conferente, né l’attività svolta dalla conferita. Qualora non venga
integrato il controllo, il socio conferente potrà valutare l’applicazione
del successivo comma 2-bis, ma le cose si complicano.
Pur rimanendo ininfluente la natura del conferente, questi
deve essere l’unico socio della holding conferitaria. In caso
di conferente persona fisica, sono accettati solo i
familiari dell’art.
5, comma 5, TUIR, i quali, tuttavia, se effettuano anche loro un
conferimento di partecipazione possono beneficiare del comma 2-bis solo
se anche la loro partecipazione, singolarmente conferita, risulta
qualificata (percentuale di diritti di voto esercitabili
nell’assemblea ordinaria > 20% oppure partecipazione al capitale o al
patrimonio > 25%). Nel comma 2-bis, in relazione alla natura della
conferitaria/holding valgono le considerazioni svolte in precedenza.
Diversamente, in relazione alla conferita il conferimento deve avere a
oggetto una partecipazione qualificata e, a differenza del comma 2,
assume rilevanza l’attività da questa svolta. Infatti, se questa si
qualifica come holding finanziaria o industriale, ai sensi dell’art.
162-bis, TUIR, devono essere rispettati gli ulteriori
requisiti restrittivi del successivo comma 2-terche in questa sede
non approfondiamo.
Un ultimo aspetto da considerare, infine, attiene
all’eventuale priorità esistente tra le varie norme che regolano il
conferimento. Si tratta di un approccio che non trova puntuale riscontro
nel dato normativo ma che deriva dall’elaborazione dell’Amministrazione
finanziaria. Il Principio
di diritto n. 10/E/2020 ha chiarito che il regime di
realizzo controllato, di cui all’art
177, comma 2, TUIR, prevale su quello ordinario dell’art.
9, TUIR. Le risposte a interpello n. 552/E/2021 e n. 180/E/2025 hanno,
inoltre, chiarito che il regime di cui all’art. 175, applicabile ai
conferenti che operano nella sfera di impresa commerciale, prevale su
quello dell’art
177, comma 2, TUIR. L’ufficio non si è mai espresso in
merito alla prevalenza dell’art
177, comma 2-bis, TUIR sull’art.
9, TUIR, e di una eventuale prevalenza del conferimento
intracomunitario ex artt.
178 e 179,
TUIR, sull’art
177.
Possiamo ragionevolmente ritenere che, sussistendone i
requisiti, il comma 2-bis prevalga sulla regola generale
dell’art.
9 e che il regime del conferimento intracomunitario di
cui all’art.
178, proprio per la sua specialità, prevalga sul realizzo
controllato, di cui all’art
177, comma 2, TUIR.
Le 2 norme, infatti, potrebbero sovrapporsi nel
caso in cui uno o più soggetti residenti in Italia conferiscano delle partecipazioni
detenute in una società estera comunitaria in una holding italiana. Lo step
successivo sarà rappresentato dalla puntuale indicazione del costo
fiscalmente riconosciuto. Si tratta, tuttavia, di un tema che
approfondiremo in successivi interventi.

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