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Creare una HOLDING

 


La creazione della holding può sembrare operazione alquanto banale in quanto si risolve in una mera costituzione di una società o in una operazione di aumento del capitale sociale di una società preesistente.

Invero, molte sono le attenzioni da porre in via preventiva, in quanto alcuni errori potrebbero inficiare l’operazione precludendo il regime di realizzo controllato o generando delle donazioni indirette che potrebbero creare problemi successori (per tacer delle possibili osservazioni del Fisco).

Non entriamo, in questa sede, nel merito delle ragioni che possono indurre il contribuente a crearsi la holding, che potrebbero andare dall’esigenza di favorire il ricambio generazionale a quella di gestire meglio gli assetti di governance o, anche di tutelare il patrimonio.

Non entriamo, altresì, nel merito di eventuali profili di abuso dell’operazione che devono essere attentamente valutati. È, infatti, fondamentale conoscere il pensiero dell’ufficio sull’operazione che stiamo implementando. Da un lato, per poter conseguire una serenità nel caso in cui si appuri che l’operazione non viene generalmente qualificata come abusiva, dall’altro per essere consapevoli che se l’ufficio è solito contestare l’operazione che ci accingiamo a implementare (ad esempio, un cash buy out) siamo consapevoli che dovremo ragionevolmente affrontare un contenzioso.

Non entriamo in questa sede nemmeno nel merito delle soluzioni alternative al conferimento di partecipazioni che possono essere valutate. Il nostro punto di partenza, pertanto, è quello di un contribuente che da solo, o assieme ad altri soci, intende conferire la propria partecipazione in una società di capitali in una holding.

Il primo punto da valutare attiene alla natura della società conferitaria (holding). Per poter beneficiare del regime di realizzo controllato, di cui all’art. 177, commi 2 e 2-bis, TUIR, la conferitaria deve essere una società di capitali o – si spera – anche una società di persone in contabilità ordinaria. Appare oltremodo rischioso il conferimento in una società semplice o in una società di persone commerciale in contabilità semplificata in quanto la mancata presenza dello Stato patrimoniale rende impossibile, o quantomeno difficoltoso, monitorare l’incremento del Patrimonio netto. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione alla conferitaria non residente.

Il secondo step da valutare è se la conferitaria acquisisca o incrementi il controllo di diritto nella conferita.

In caso affermativo, potrà trovare applicazione il comma 2, dell’art. 177, TUIR, e non assume rilevanza né la natura del conferente, né l’attività svolta dalla conferita. Qualora non venga integrato il controllo, il socio conferente potrà valutare l’applicazione del successivo comma 2-bis, ma le cose si complicano.

Pur rimanendo ininfluente la natura del conferente, questi deve essere l’unico socio della holding conferitaria. In caso di conferente persona fisica, sono accettati solo i familiari dell’art. 5, comma 5, TUIR, i quali, tuttavia, se effettuano anche loro un conferimento di partecipazione possono beneficiare del comma 2-bis solo se anche la loro partecipazione, singolarmente conferita, risulta qualificata (percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria > 20% oppure partecipazione al capitale o al patrimonio > 25%). Nel comma 2-bis, in relazione alla natura della conferitaria/holding valgono le considerazioni svolte in precedenza. Diversamente, in relazione alla conferita il conferimento deve avere a oggetto una partecipazione qualificata e, a differenza del comma 2, assume rilevanza l’attività da questa svolta. Infatti, se questa si qualifica come holding finanziaria o industriale, ai sensi dell’art. 162-bis, TUIR, devono essere rispettati gli ulteriori requisiti restrittivi del successivo comma 2-terche in questa sede non approfondiamo.

Un ultimo aspetto da considerare, infine, attiene all’eventuale priorità esistente tra le varie norme che regolano il conferimento. Si tratta di un approccio che non trova puntuale riscontro nel dato normativo ma che deriva dall’elaborazione dell’Amministrazione finanziaria. Il Principio di diritto n. 10/E/2020 ha chiarito che il regime di realizzo controllato, di cui all’art 177, comma 2, TUIRprevale su quello ordinario dell’art. 9, TUIR. Le risposte a interpello n. 552/E/2021 e n. 180/E/2025 hanno, inoltre, chiarito che il regime di cui all’art. 175, applicabile ai conferenti che operano nella sfera di impresa commerciale, prevale su quello dell’art 177, comma 2, TUIR. L’ufficio non si è mai espresso in merito alla prevalenza dell’art 177, comma 2-bis, TUIR sull’art. 9, TUIR, e di una eventuale prevalenza del conferimento intracomunitario ex artt. 178 e 179, TUIR, sull’art 177.

Possiamo ragionevolmente ritenere che, sussistendone i requisiti, il comma 2-bis prevalga sulla regola generale dell’art. 9 e che il regime del conferimento intracomunitario di cui all’art. 178, proprio per la sua specialità, prevalga sul realizzo controllato, di cui all’art 177, comma 2, TUIR.

Le 2 norme, infatti, potrebbero sovrapporsi nel caso in cui uno o più soggetti residenti in Italia conferiscano delle partecipazioni detenute in una società estera comunitaria in una holding italiana. Lo step successivo sarà rappresentato dalla puntuale indicazione del costo fiscalmente riconosciuto. Si tratta, tuttavia, di un tema che approfondiremo in successivi interventi.

 

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