Passa ai contenuti principali

Acconto IVA 2025

Entro il 29 dicembre 2025 (il 27 dicembre cade di sabato) i contribuenti con partita IVA sono tenuti a versare, laddove dovuto, l’acconto IVA 2025. L’obbligo riguarda la generalità dei soggetti passivi d’imposta, quindi, imprenditori individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali, lavoratori autonomi, Pubbliche amministrazioni, ecc..



L’acconto IVA va calcolato utilizzando uno dei seguenti 3 metodi:

  • il metodo storico;
  • il metodo previsionale;
  • il metodo effettivo.

Sulla base del metodo storico, l’acconto IVA va calcolato in misura pari all’88% di una base di riferimento che varia a seconda della periodicità di liquidazione adottata. Va da sé che non sarà dovuta alcuna somma a titolo di acconto laddove la base di riferimento si sia chiusa a credito. Di contro, l’acconto IVA dovrà essere versato allorché la base di riferimento evidenzi un saldo a debito.

La base di riferimento è data:

  • per i contribuenti mensili, dal saldo a debito della liquidazione del mese di dicembre 2024;
  • per i contribuenti trimestrali per opzione con saldo annuale a debito, dal saldo a debito della dichiarazione IVA relativa al 2024 (debito annuale + acconto), senza che siano computati gli interessi dell’1%;
  • per i contribuenti trimestrali per opzione con saldo annuale a credito, dall’importo pari alla differenza tra l’acconto 2024 versato e il credito IVA emerso dalla dichiarazione IVA relativa al 2024 (acconto – credito annuale);
  • per i contribuenti trimestrali speciali, dal saldo a debito della liquidazione del quarto trimestre 2024.

In alternativa al metodo storico, il contribuente può decidere di commisurare l’importo dell’acconto IVA 2025 dovuto su un dato previsionale avendo riguardo alle operazioni che si stima saranno riferibili all’ultimo mese o all’ultimo trimestre del 2025 e applicando poi a tale risultato stimato la percentuale dell’88%.

Chi opta per l’utilizzo di questo metodo deve fare attenzione affinché l’importo dell’acconto IVA dovuto sia almeno pari a quello che sarebbe risultato dall’applicazione del metodo storico oppure, se inferiore, all’88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, per il quarto trimestre o in sede di liquidazione IVA annuale. Se ciò non dovesse accadere si incorrerebbe in sanzione, proprio a causa dell’insufficiente versamento.

Il metodo effettivo è tale poiché con esso l’acconto è calcolato tenendo conto delle operazioni effettuate ai fini IVA, ai sensi dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, nell’ultimo periodo di liquidazione dell’anno, mese o trimestre che sia, fino alla data del 20 dicembre. Dunque, ai fini del computo delle operazioni, assume rilevanza il momento di effettuazione.

In particolare, con riferimento all’acconto IVA 2025:

  1. contribuenti mensili devono considerare non solo le operazioni attive registrate ma anche le operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’IVA nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2025 e il 20 dicembre 2025;
  2. contribuenti trimestrali devono tener conto non solo delle operazioni attive registrate, ma anche delle operazioni attive per le quali si è verificata l’esigibilità dell’IVA nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2025 e il 20 dicembre 2025.

Il versamento dell’acconto IVA 2025 va effettuato mediante l’utilizzo del modello F24 con l’indicazione del codice tributo:

  • 6013” per i contribuenti mensili;
  • 6035” per i contribuenti trimestrali;

e dell’anno 2025 nel campo periodo di riferimento.

Si ricorda infine che:

  • l’importo dell’acconto dovuto non deve essere maggiorato dell’interesse dell’1% dai contribuenti trimestrali;
  • il versamento può essere effettuato con compensazione di crediti tributari disponibili. In caso di compensazione orizzontale per il pagamento dell’F24, i contribuenti sono tenuti a utilizzare i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...