Passa ai contenuti principali

Gli aspetti fiscali delle cene di Natale

Sovente, in prossimità delle festività natalizie, le imprese organizzano delle cene o pranzi per lo scambio degli auguri.

Tali “eventi” rientrano nel novero delle prestazioni gratuite di servizi.


In particolare, detta tipologia di spesa, alla luce di quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, con la
 circolare n. 34/E/2009, si può considerare di rappresentanza solo nel caso in cui non siano presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa.

Nel dettaglio, l’Amministrazione finanziaria, all’interno del par. 4 del documento citato, afferma: «Nel caso di spese sostenute per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, di festività nazionali o religiose ovvero in occasione dell’inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti, ai fini della qualificazione delle medesime come spese di rappresentanza […], si ritiene necessario documentare la tipologia di destinatari delle spese. Si ritiene, in particolare, che non siano qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente i dipendenti dell’impresa, in quanto le spese non possono considerarsi sostenute nell’ambito di “significative attività promozionali” dei prodotti dell’impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza».

Pertanto, le casistiche che si possono presentare sono di 2 tipologie:

  • cena o pranzo con la presenza esclusiva dei dipendenti;
  • cena o pranzo con la presenza di dipendenti e di altri soggetti.

Nella prima ipotesi, la spesa non può essere qualificata di rappresentanza; ne deriva che potrebbe rientrare tra le erogazioni liberali rivolte alla generalità dei dipendenti.

Di conseguenza, in tale prima ipotesi, la spesa risulta deducibile dal reddito d’impresa nei limiti:

  • del 75% del costo, in quanto relativa a spese di vittoex art. 109, comma 5, TUIR; e
  • del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendenteex art. 100, comma 1, TUIR.

In merito all’IVA, l’imposta risulta essere indetraibile, in quanto relativa a un costo per i dipendenti in assenza del requisito dell’inerenza.

Ai fini IRAP, invece, il costo risulta essere indeducibile, in quanto è riconducibile ai costi per lavoro dipendente.

Nella seconda ipotesi, ovvero in presenza, all’evento, di altri soggetti terzi oltre ai dipendenti, la spesa è qualificabile come spesa di rappresentanza e, pertanto, è deducibile al 75% del costo sostenuto e nei limiti previsti dall’art. 108, comma 2, TUIR.

Permane, inoltre, l’indetraibilità ai fini IVA e l’indeducibilità ai fini IRAP.

Per quanto riguarda i professionisti, le cene o pranzi natalizi organizzati per i dipendenti sono sempre considerati spese per la somministrazione e sono deducibili nei limiti:

  • del 75% del costo, in quanto relative a spese di vitto; e
  • fino a un massimo del 2% del totale dei compensi percepiti nel periodo d’impostaex art. 54-septies, comma 1, TUIR.

Diversamente, le cene o i pranzi organizzati anche con la presenza di soggetti terzi, sono considerati spese di rappresentanza, e sono deducibili nei limiti:

  • del 75% del costo;
  • e fino a un massimo dell’1% del totale dei compensi percepiti nel periodo d’impostaex art. 54-septies, comma 2, TUIR.

In tali ipotesi l’IVA è indetraibile.

Commenti

Post popolari in questo blog

730 2026: dati GSE nella dichiarazione precompilata

Il Decreto MEF 21 gennaio 2025 ha previsto che, dal 2026, i proventi da Scambio sul Posto (SSP) e Ritiro Dedicato (RID) confluiranno direttamente nella dichiarazione precompilata, riducendo errori e oneri per i contribuenti. Fiscalmente, tali somme sono generalmente redditi diversi (se non abituali), con distinzione tra SSP, che tassa solo le eccedenze, e RID, che può generare reddito imponibile più ampio o d’impresa. Il panorama degli  adempimenti fiscali  per i produttori di energia da  fonti rinnovabili  (principalmente fotovoltaico) ha subito una significativa semplificazione con l’introduzione del Decreto MEF 21 gennaio 2025. Tale provvedimento disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei  dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero . A partire dalle  dichiarazioni fiscali del 2026 , relative al periodo d’imposta 202...

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Estromissione 2026 per i beni immobili strumentali

Il  DDL Bilancio 2026  prevede che gli  imprenditori individuali  potranno escludere dal patrimonio dell’impresa i  beni immobili strumentali  che possiedono  al 30 settembre 2025 , trasferendoli a sé stessi e pagando un’ imposta sostitutiva . Tale possibilità si applicherà alle operazioni effettuate  tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 . L' imprenditore individuale  ha la possibilità di “sistemare” la propria azienda, escludendo l' immobile strumentale  che non ha più le caratteristiche di essere utilizzato per l'esercizio dell'attività. Il  DDL Bilancio 2026 , art. 14, permette questa esclusione con applicazione di norme agevolative circa la tassazione dell'operazione. Il provvedimento richiama le disposizioni contenute nell'art. 1 c. 121 L. 208/2015, motivo per cui, ai fini dell'applicazione della nuova possibilità di estromettere l'immobile aziendale dall'impresa individuale, occorre fare riferimento a quest'ult...