La detrazione IVA sulle fatture di fine anno non può essere “retro-imputata” al 2025 se il documento di acquisto viene ricevuto nel 2026: in tal caso l’imposta a credito confluisce, di regola, nella liquidazione del nuovo anno. La possibilità di recuperare l’IVA non detratta rimane comunque aperta, entro limiti temporali ben definiti, tramite dichiarazione annuale e, in ultima istanza, dichiarazione integrativa “a favore”.
Presupposti per il diritto alla detrazione - Il diritto alla detrazione sorge quando:
- l’imposta è divenuta esigibile (requisito sostanziale);
- il cessionario/committente è in possesso di una fattura regolare ex art. 21 D.P.R. n. 633/1972 (requisito formale).
La circolare 1/E/2018 chiarisce che il diritto è esercitabile al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui entrambi i requisiti si sono verificati.
Fatture a cavallo d’anno e art. 1 D.P.R. n. 100/1998 - In via ordinaria, l’art. 1 D.P.R. n. 100/1998 consente di includere nella liquidazione del mese “N” anche l’IVA a credito di fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese “N+1”; fa però eccezione il caso delle fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente. Per le operazioni effettuate a dicembre 2025, se la fattura è ricevuta e registrata entro il 15 gennaio 2026, la detrazione non può essere imputata all’ultima liquidazione 2025 ma dovrà confluire in quella di gennaio (o successive) 2026.
Esempio
- Se un servizio è reso e pagato il 29 dicembre 2025 (esigibilità nel 2025) ma la fattura è emessa il 5 gennaio 2026 ed è ricevuta via SdI lo stesso giorno, il prestatore imputa l’IVA a debito a dicembre 2025, mentre il committente può esercitare la detrazione solo a partire dalle liquidazioni 2026.
- Se invece la fattura di acquisto relativa a dicembre viene ricevuta entro il 31 dicembre 2025, l’IVA a credito può essere detratta nel 2025, sia inserendola nell’ultima liquidazione, sia annotandola entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2025 (30 aprile 2026), ad esempio in un sezionale dedicato.
Dichiarazione integrativa “a favore” e interpello 115/2025 - Qualora il contribuente non eserciti il diritto alla detrazione entro il termine della dichiarazione annuale, l’IVA può essere recuperata tramite dichiarazione integrativa “a favore” ex art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998, entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (nel caso di IVA 2025, entro il 31 dicembre 2031). La risposta a interpello n. 115/2025 ha evidenziato che la mancata registrazione della fattura può essere letta dall’Amministrazione come rinuncia al diritto di detrazione; per accedere all’integrativa è quindi essenziale che la fattura sia stata comunque annotata nel registro acquisti nei termini, così da configurare un errore emendabile e non una scelta definitiva.
Delega fiscale e possibile riforma della regola di fine anno - La Legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 7, comma 1, lett. d), n. 3) prevede un correttivo che elimini l’eccezione di cui all’art. 1 D.P.R. n. 100/1998, consentendo di esercitare il diritto alla detrazione per le fatture relative a operazioni effettuate nell’anno precedente, ma ricevute nei primi 15 giorni di gennaio, entro la dichiarazione dell’anno di ricezione. L’obiettivo è uniformare il trattamento delle fatture di dicembre a quello degli altri mesi, evitando disallineamenti tra IVA a debito del fornitore e IVA a credito del cliente, ma occorrerà attendere i decreti attuativi per la piena operatività della nuova regola.
Fattispecie | Regola applicabile | Riferimento di prassi e normativo |
Presupposti per il diritto alla detrazione | La detrazione è esercitabile solo quando:
| Chiarimenti circolare Agenzia Entrate 1/E/2018: il diritto si esercita al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui si verificano entrambi i requisiti. |
Regola ordinaria 15 del mese successivo | In generale, l’IVA a credito può essere inclusa nella liquidazione del mese di effettuazione anche se le fatture sono ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo. | Art. 1 D.P.R. n. 100/1998, regola di “allineamento” tra competenza IVA e registrazione per i mesi infrannuali. |
Eccezione fatture a cavallo d’anno | Per operazioni effettuate a dicembre, se la fattura è ricevuta nei primi 15 giorni di gennaio, la detrazione non può essere imputata all’ultima liquidazione dell’anno precedente ma solo dal nuovo anno. | L’art. 1 D.P.R. n. 100/1998 esclude la retro-imputazione per documenti relativi a operazioni dell’anno precedente (fatture 2025 ricevute nel 2026). |
Caso fattura emessa/ricevuta a gennaio | Se il servizio è reso e pagato a dicembre 2025 ma fatturato e ricevuto via SdI il 5 gennaio 2026, il fornitore liquida l’IVA a debito nel 2025, mentre il committente può detrarre solo dal 2026. | Emissione entro 12 giorni ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972; divieto di detrazione nell’ultima liquidazione 2025 anche se registrata entro il 15 gennaio 2026. |
Fatture ricevute entro il 31 dicembre | Se la fattura relativa a operazioni di dicembre è ricevuta entro il 31 dicembre, la detrazione può essere imputata al 2025, con confluenza nell’ultima liquidazione o registrazione entro la dichiarazione IVA 2025 (30 aprile 2026). | Possibile uso di sezionale acquisti dedicato per garantire corretta imputazione annuale. |
Recupero tramite dichiarazione integrativa “a favore” | Se la detrazione non è esercitata entro la dichiarazione dell’anno di competenza, l’IVA può essere recuperata con integrativa “a favore” entro il quinto anno successivo alla dichiarazione (per IVA 2025, entro il 31 dicembre 2031). | Art. 8, comma 6-bis, D.P.R. n. 322/1998; necessario che la fattura sia stata regolarmente registrata per configurare un errore emendabile. |
Effetto della mancata registrazione | L’assenza di annotazione nel registro acquisti può essere interpretata come rinuncia al diritto alla detrazione, precludendo l’uso dell’integrativa “a favore”. | Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 115/2025) sull’importanza della registrazione tempestiva ai fini del recupero dell’IVA. |
Riforma prospettata dalla delega fiscale | La Legge delega (Legge n. 111/2023) prevede un correttivo per consentire la detrazione anche su fatture relative all’anno precedente ma ricevute nei primi 15 giorni di gennaio, allineando il trattamento agli altri mesi. | Art. 7, comma 1, lett. d), n. 3 Legge n. 111/2023; occorrono i decreti attuativi per superare l’attuale eccezione dell’art. 1 D.P.R. n. 100/1998. |

Commenti
Posta un commento