Passa ai contenuti principali

Affitti brevi 2026: con tre appartamenti scatta l'obbligo di Partita IVA

La legge di bilancio 2026 introduce obblighi fiscali e previdenziali per chi affitta più di due immobili. Tra i requisiti, l'apertura della partita Iva e l'iscrizione alla camera di commercio e all'Inps



Dal 1° gennaio 2026, chi loca in affitto breve almeno 3 appartamenti sarà considerato imprenditore a tutti gli effetti

Obbligo di apertura della Partita IVA, uscita dalla gestione “privata” e applicazione delle regole fiscali e previdenziali dell’attività d’impresa.

La novità arriva da un emendamento alla Manovra 2026 e mette un punto fermo a un tema rimasto per anni in zona grigia.

La regola chiave

  • 1 o 2 appartamenti → attività non imprenditoriale (salvo organizzazione complessa)

  • 3 o più appartamenti → attività imprenditoriale obbligatoria

Non conta:

  • la piattaforma utilizzata (Airbnb, Booking, ecc.)

  • la durata dei soggiorni

  • il fatto che gli immobili siano nello stesso Comune o meno

Conta il numero degli immobili locati con affitti brevi.

🏠 Condizione📌 Regime previsto*
1 immobile (locato per scopi turistici)Cedolare secca al 21%
2 immobili (locati per scopi turistici)Cedolare secca al 26%
3 o più immobili (locati per scopi turistici)Obbligo di Partita IVA

*In base alla bozza attuale della manovra (novembre 2025). Alcuni aspetti potrebbero subire modifiche in sede parlamentare.


Se hai in gestione uno o due appartamenti — come spesso accade per chi opera nel segmento B&B, locazioni turistiche o case vacanze di fascia media/luxury — e desideri mantenere la struttura giuridica di “privato locatore”, queste regole impongono una riflessione:

  • Se mantieni un solo immobile, la cedolare al 21% resta un’opzione fiscalmente interessante.
  • Al secondo immobile, il salto a 26% incrementa la tassazione: potrebbe essere il momento di valutare il passaggio a regime imprenditoriale.
  • Con tre o più unità, l’apertura di Partita IVA diventa obbligatoria: se già gestisci più immobili, sarà necessario adeguare contabilità, compliance e valutare se adottare un regime forfettario o ordinario.

Per chi dispone anche di strutture luxury o appartamenti in diverse località, questo rende fondamentale un’attenta pianificazione fiscale e una revisione della struttura societaria/giuridica.

Per capire l’impatto reale della manovra 2026 sugli affitti brevi, conviene farsi qualche esempio concreto.

Caso 1: una sola casa in affitto breve

Hai un appartamento al mare che affitti qualche settimana d’estate su Airbnb.

  • Puoi continuare a scegliere la cedolare secca al 21%.
  • Non scatta nessun nuovo obbligo di partita IVA.
  • Rispetto al panico iniziale (“tutti al 26%”), per te la manovra, nella versione emendata, è sostanzialmente neutra.

Caso 2: due immobili in affitto breve

Possiedi due case che affitti in modalità breve.

  • Resti nel mondo “privato”, senza P.IVA.
  • Su un immobile puoi applicare la cedolare al 21%, sull’altro la cedolare al 26% (come già oggi).
  • La manovra non peggiora questo meccanismo, ma lo rende parte stabile del sistema.

Detta altrimenti: se ti fermi a due immobili, il regime 21 + 26 resta il tuo orizzonte.

Caso 3: tre immobili o più in affitto breve

Se hai tre case o più in affitto breve, cambia tutto.

  • Dal terzo immobile in poi, l’attività viene considerata presuntivamente imprenditoriale.
  • Devi aprire partita IVA e passare a una tassazione da impresa.
  • La cedolare secca esce di scena, entrano in gioco:
    • regime forfettario (se hai i requisiti),
    • oppure regime ordinario con contabilità e IVA.

È su questa soglia che la manovra 2026 fa davvero la differenza: non punta solo a raccogliere più imposte, ma a portare dentro il recinto delle imprese tutti gli host più strutturati.

Ritenuta Airbnb e portali: cosa è ancora da chiarire

Un punto delicato riguarda la ritenuta che applicano i portali quando incassano i canoni per conto del proprietario.

La bozza iniziale della manovra prevedeva di passare dal 21% al 26% anche per quella ritenuta, allineandola alla cedolare secca al 26%. Con il maxi-emendamento è cambiato tutto sulla prima parte (aliquote e soglia impresa), ma molti riassunti giornalistici si concentrano proprio su queste novità e non entrano più nel dettaglio delle ritenute.

Tradotto:
su questo punto specifico è prudente considerare il quadro ancora in movimento, in attesa:

  • del testo definitivo in Gazzetta Ufficiale,
  • dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Finché non ci saranno indicazioni ufficiali, meglio non dare per certo che la ritenuta sia fissata al 21% o al 26% come se nulla potesse cambiare.

Perché il governo ha cambiato rotta sugli affitti brevi

La domanda è inevitabile: perché si è passati dal “tutti al 26%” alla versione più morbida sulla prima casa, ma più dura sulla soglia di attività d’impresa?

Le ragioni sono due:

  1. Pressione politica e sociale
    Colpire in modo uniforme chi ha una sola casa in affitto breve avrebbe significato inimicarsi una fetta ampia di piccoli proprietari, spesso famiglie che usano l’immobile per arrotondare il reddito o coprire le spese del mutuo.
  2. Obiettivo di regolamentare il settore
    Il vero bersaglio della manovra 2026 non sono gli host occasionali, ma gli operatori con portafogli da tre, quattro, cinque case e oltre, che finora si muovevano al limite tra attività di fatto imprenditoriale e regime fiscale da privati.

La scelta di spingere verso la partita IVA dal terzo immobile non è casuale: significa dire, in modo piuttosto esplicito, che chi fa degli affitti brevi un vero business deve essere trattato come un’impresa a tutti gli effetti.

Cosa significa la manovra 2026 per piccoli host e investitori

Se guardiamo solo alle aliquote, il piccolo proprietario con una casa in affitto breve tira un sospiro di sollievo: il 21% resta, il 26% “per tutti” per ora è solo un titolo passato.

Ma il segnale è chiaro:

  • il settore degli affitti brevi non è più considerato una nicchia “amatoriale”;
  • l’idea è di separare in modo netto chi affitta una casa o due da chi costruisce un mini-imperio di appartamenti turistici.

Per chi sta pianificando investimenti, la domanda diventa molto concreta:
mi conviene fermarmi a due immobili e restare nel perimetro 21%/26% da privato, o fare il salto e strutturarmi come impresa, con partita IVA e gestione professionale?

La risposta dipende da:

  • livello di reddito,
  • spese sostenute (pulizie, arredi, personale, commissioni, manutenzioni),
  • possibilità di sfruttare il regime forfettario in modo efficiente.

È una scelta che, da adesso in poi, andrà valutata con più lucidità e meno improvvisazione.

Faq sulla manovra 2026 e gli affitti brevi

Dal 2026 pago il 26% anche sulla prima casa in affitto breve?
No. Nella versione emendata della manovra 2026 la cedolare secca al 21% per il primo immobile in affitto breve viene confermata. Il 26% resta legato agli altri immobili.

Qual è la differenza tra prima e seconda casa in affitto breve?
Su una sola casa puoi scegliere la cedolare al 21%. Se hai un secondo immobile in affitto breve, per quello si applica la cedolare al 26%. Questo meccanismo era già stato introdotto e la manovra 2026 lo consolida.

Quando scatta l’obbligo di partita IVA per gli affitti brevi?
Con la nuova impostazione, dal terzo immobile in affitto breve in poi l’attività viene considerata imprenditoriale. Da quel momento scatta l’obbligo di partita IVA e l’uscita dalla cedolare secca.

Se affitto tre immobili brevi posso restare con la cedolare secca?
No. Dal terzo immobile la logica della manovra è proprio quella di farti entrare nel regime di impresa. La cedolare secca resta una possibilità solo per chi resta nel perimetro dei due immobili (21% sul primo, 26% sul secondo).

Cambia qualcosa per la ritenuta che applicano Airbnb e gli altri portali?
La bozza iniziale parlava di aumento al 26%, ma nella fase del maxi-emendamento l’attenzione si è spostata sulle aliquote di cedolare e sulla soglia impresa. Sul tema specifico delle ritenute è prudente attendere il testo definitivo e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, prima di dare numeri come definitivi.

La manovra 2026 è già definitiva?
A dicembre 2025 la manovra è in fase di approvazione parlamentare, con il maxi-emendamento del governo già depositato. Per parlare di norme pienamente in vigore bisogna però attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e le eventuali circolari esplicative.

Questo è il quadro reale: niente apocalisse immediata per chi ha una sola casa in affitto breve, ma una stretta chiara su chi pensa di costruire un business a più immobili restando travestito da privato. Da qui in poi, affitti brevi e pianificazione fiscale non si possono più improvvisare.



Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...