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Rottamazione-5 Enti territoriali: nuove scadenze

 

Il D.L. 30 aprile 2026, n. 63 (c.d. Decreto “Carburanti-ter”), ha rivisto in maniera significativa le scadenze legate alla rottamazione-quinquies delle entrate degli Enti territoriali affidate per il recupero all’Agente della riscossione nazionale, ADER. I Comuni, così come le Regioni e gli altri Enti territoriali, avranno più tempo per deliberare la sanatoria, infatti il termine viene spostato dal 30 giugno 2026 al 31 luglio 2026. Cambiano anche le scadenze per la presentazione dell’istanza di adesione nonché quella per il pagamento della prima e delle rate successive.


L’estensione della rottamazione nazionale, rottamazione-quinquies, commi 82-101 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, anche alle entrate tributarie e non degli Enti territoriali è stata prevista con l’art.10-quinquies del D.L. 38/2026, c.d. Decreto “fiscale”.

Sono interessati dall’intervento del c.d. Decreto “fiscale” le Regioni e gli “enti locali”, nel cui novero rientrano gli enti pubblici territoriali: i Comuni, le Province e le Città metropolitane e gli altri Enti territoriali assimilati previsti dal TUEL  quali le Comunità montane e le Unioni di Comuni.

Sulla base di tali disposizioni, potranno essere oggetto di sanatoria:

  • tutti i debiti, tributari (IMU, TARI, TOSAP, ecc.) e patrimoniali (rette scolastiche, servizio idrico, ecc.), con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 ad ADER dalle Regioni e dagli enti locali che, nell’esercizio della propria e autonoma potestà impositiva,
  • ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione alle proprie entrate.

Tale nuova chance di sanatoria, affianca l’ipotesi di sanatoria locale.

Infatti, la Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, oltre a prevedere una nuova rottamazione delle cartelle per i carichi affidati all’ADER dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, consente alle Regioni e agli enti locali di prevedere una definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, attivabile su base volontaria con apposito regolamento.

La formulazione letterale della norma sulla definizione agevolata delle entrate delle Regioni e degli Enti locali, consente di affermare che la stessa può essere attivata a regime:

  • sia laddove a monte sia prevista una rottamazione “nazionale” per i carichi affidati all’ADER 
  • sia nei casi in cui non ci sia una norma statale che prevede una pace fiscale

Come accennato il legislatore è intervenuto in sede di conversione in Legge del Decreto “Fiscale” sopra citato, ampliando la portata applicativa delle disposizioni di cui alla rottamazione nazionale, c.d. rottamazione-quinquies:

  • estendendola alle entrate degli Enti territoriali affidate per il recupero all’Agente della riscossione nazionale, ADER
  • che non potevano essere attratti alla sanatoria locale in quanto: “il regolamento non può prevedere obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione”.

Nei fatti gli Enti territoriali, entro il prossimo 30 giugno, con specifica delibera corredata dal parere dell’Organo di Revisione potranno decidere di applicare alle proprie entrate tributarie e non la sanatoria nazionale delle cartelle esattoriali.

Al contrario di quanto previsto per la sanatoria locale sopra citata, rispetto all’attivazione della rottamazione-quinquies, l’Ente non potrà scegliere quali entrate o quali annualità definire.

Dunque la decisione è limitata alla scelta o meno di aderire alla definizione erariale, non potendo l’ente apportare alcuna modifica ai criteri e modalità individuati dalla normativa primaria.

Il citato art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, dettaglia nello specifico il cronoprogramma che caratterizza la rottamazione-quinquies per gli Enti territoriali. 

Tuttavia, dopo l’approvazione della conversione in Legge del D.L. 30 aprile 2026, n. 63 (c.d. Decreto “Carburanti-ter”), sia in Senato che alla Camera dei Deputati, le scadenze iniziali sono state però riviste: l’adozione delibera regolamentare per l’attivazione rottamazione-quinquies potrà avvenire entro il 31 luglio non più entro il 30 giugno.

Il cronoprogramma per la rottamazione-quinquies

Scadenza

Soggetto interessato

Indicazioni

15 giugno (invariata)

ADER

Individuazione modalità tramite le quali l’ente territoriale comunica i Regolamenti adottati (il modello di comunicazione è stato approvato in data 9 giugno 2026)

31 luglio (in precedenza 30 giugno)

Enti territoriali

  • Adozione delibera regolamentare per l’attivazione rottamazione-quinquies per le proprie entrate tributarie e patrimoniali;
  • Pubblicazione sul proprio portale web.

30 settembre (invariata)

Enti territoriali

Trasmissione al MEF ai soli fini statistici.

Per i contribuenti che intenderanno aderire alla sanatoria, laddove l’ente abbia adottato apposito regolamento per attivare la sanatoria, varranno le seguenti scadenze così come riviste dal D.L. 30 aprile 2026, n. 63.

Scadenze rottamazione-quinquies per il contribuente (tra parentesi le vecchie scadenze)

Dal 15 ottobre 2026 (in precedenza 15 settembre)

ADER rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili (c.d. prospetto informativo).

Tra il 16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026 (dal 16 settembre al 31 ottobre 2026

Il debitore presenta la dichiarazione di voler procedere alla definizione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa ADER pubblicherà nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026 (in precedenza 15 settembre).

Entro il 15 dicembre 2026 (entro il 31 ottobre 2026)

Possibile integrare la domanda già presentata.

Entro il 28 febbraio 2027 (entro il 31 dicembre 2026)

ADER comunicherà ai debitori che hanno presentato l’istanza di adesione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non può essere inferiore a 100 euro, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

31 marzo 2027 (31 gennaio 2027)

Revoca dilazioni eventualmente in corso per gli stessi carichi oggetto di sanatoria 

Una volta perfezionata la suddetta procedura, il pagamento delle somme dovute per la definizione sarà effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo 2027 (non più 31 gennaio 2027) o nel numero massimo di 54 rate bimestrali, di pari ammontare.

Le scadenze bimestrali sono così individuate:  

  • le prime cinque il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre dell’anno 2027 e
  • dalla sesta alla cinquantaquattresima il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028.

In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Sono confermate le seguenti ipotesi di decadenza dalla definizione agevolata come previsioni di cui al comma 95 della Legge di Bilancio 2026.

Dunque si perdono i vantaggi della sanatoria, in ipotesi di mancato o insufficiente versamento:

  1. dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento;
  2. di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
  3. dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.

In sede di conversione in Legge del D.L. n. 38/2026, con l’art. 10, comma 2-bis, nell’ipotesi a) e c) è stata ammessa la tolleranza di un ritardo nei versamenti non superiore a 5 giorni (come avviene già per la rottamazione-quater). Si veda la modifica apportata al comma 95 della Legge n. 199/2025.

Dunque l’unica o l’ultima rata, in ipotesi di rateazione, prevista per il perfezionamento della definizione agevolata, potrà essere pagate oltre la scadenza ordinaria indicata nella c.d. comunicazione delle somme dovute ma con un ritardo max di 5 giorni.

Una volta decaduta, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell’agente della riscossione; i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico, senza che si determini l’estinzione del debito residuo.



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