Con il Decreto direttoriale 211/2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono state definite le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse del “Fondo per il potenziamento delle competenze per la riqualificazione professionale”. Sono disponibili 50 milioni di euro per sostenere la formazione professionale di disoccupati e cassaintegrati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il Decreto direttoriale 211/2026 che definisce le modalità di programmazione ed erogazione delle risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, di cui all’art. 50-bis, commi 8 e 9, del DL 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021.
Nello specifico, sono disponibili 50 milioni di euro per realizzare percorsi formativi e interventi di politica attiva del lavoro, a favore di beneficiari d’indennità di disoccupazione e di cassa integrazione.
Fondo per il potenziamento delle competenze
Per completezza d’argomento, occorre ricordare che, con l’art. 50-bis, comma 8, del DL 73/2021 (cd. Decreto “Sostegni bis”), è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il "Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale". Il predetto Fondo, è finalizzato a contribuire al finanziamento di progetti formativi rivolti ai lavoratori beneficiari di trattamenti d’integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, nonché ai percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).
Le risorse del Fondo citate in precedenza, quindi, possono essere utilizzate per la realizzazione di percorsi formativi destinati ai lavoratori beneficiari di trattamenti d’integrazione salariale, con le modalità appena sopra menzionate.
Interventi ammissibili
Come precisato dal Decreto direttoriale 211/2026 in commento, i 50 milioni di euro previsti a sostegno della formazione e riqualificazione professionale di disoccupati e cassaintegrati, saranno utilizzati, nel dettaglio, per la realizzazione dei seguenti interventi formativi e occupazionali:
- percorsi d’aggiornamento professionale, con durata fino a un massimo di 60 ore, destinati ai lavoratori sopra citati, impiegati presso un’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 aprile 2025;
- percorsi d’aggiornamento professionale, con durata fino a un massimo di 150 ore, oppure percorsi di riqualificazione professionale di durata compresa tra 151 ore e 600 ore, per i lavoratori beneficiari di trattamenti d’integrazione salariale per i quali è programmata una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 30%, calcolata in un periodo di 12 mesi, avendo riguardo anche ai beneficiari di Assegno di ricollocazione CIGS (tali percorsi possono essere organizzati dai Centri per l’Impiego e dalle strutture regionali preposte alla gestione delle crisi aziendali, sulla base di specifiche richieste pervenute dalle aziende del territorio o sulla base di quanto previsto negli Accordi sottoscritti con le OO.SS. per la gestione di specifiche situazioni di crisi);
- organizzazione di Job Day correlati a specifici percorsi d’aggiornamento professionale (cd. laboratori formativi), con durata fino a un massimo di 60 ore da erogarsi anche successivamente alla giornata del Job Day;
- attività formative d’aggiornamento professionale mirate, con durata fino a un massimo di 60 ore, organizzate dai Centri per l’Impiego sulla base di specifiche richieste pervenute dalle aziende del territorio;
- servizi di supporto alla ricollocazione professionale, mediante lo strumento dell’outplacement, di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 276/2003, attraverso attività formative d’aggiornamento professionale, con durata fino a un massimo di 60 ore.
È, altresì, previsto che, per i destinatari delle risorse in questione, congiuntamente alle attività formative sopra descritte, sarà possibile avviare percorsi di IVC (Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze), ai sensi del D.Lgs. 13/2013 e del D.I. 14 dicembre 2021 di cui alla Delibera ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, erogati dai Soggetti Titolati dalle Regioni nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC), al fine di valorizzare le conoscenze e le competenze acquisite e mettere in trasparenza le attività e i risultati di apprendimenti per rafforzare la loro spendibilità in altri contesti.
Sarà possibile anche prevedere l’erogazione di un’indennità di partecipazione per la fruizione degli interventi precedentemente elencati.
Secondo il decreto in commento, inoltre, sarà possibile prevedere, per i percorsi di cui alle lett. a), b) (con esclusione dei beneficiari di Assegno di ricollocazione CIGS), d), ed e) indicati in precedenza, l’erogazione di un bonus pari a un valore di 250 euro, in caso di superamento dell’esame finale con esito positivo.
Il predetto bonus dovrà essere in ogni caso previsto per il beneficiario genitore; sarà la Regione a stabilire i criteri d’assegnazione, fino a un massimo di 650 euro, scegliendo alternativamente tra il valore soglia dell’ISEE del beneficiario genitore richiedente o il numero dei figli. In tal caso, il bonus sarà maggiorato di 100 euro per ogni figlio d’età inferiore a 10 anni, fino a un massimo di 650 euro.
La programmazione del bonus di cui al comma 4 è facoltativa nel solo caso in cui la Regione abbia previsto misure analoghe, ovvero forme di sostegno alla genitorialità, a valere su altri fondi, per i soggetti destinatari di cui all’art. 2.
Modalità d’accesso
Disciplinando anche le modalità d’accesso alle risorse in questione, il decreto direttoriale in esame stabilisce che saranno le Regioni ad adottare uno specifico Piano di programmazione dell’intero ammontare delle risorse assegnate, fatto salvo il caso in cui le risorse siano già state oggetto di programmazione nell’ambito dei Piani d’attuazione regionali del Programma GOL, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 novembre 2021.
Il Piano di programmazione sarà adottato dalla Regione, previa valutazione di coerenza da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispetto alle finalità del suddetto Fondo.
Le attività elencate nel paragrafo precedente, saranno programmate in regime di semplificazione dei costi, con l’utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS).
Le attività programmate, inoltre, dovranno rispettare i LEP definiti dall’art .18 del D.Lgs. 150/2015, così come descritti sia nell’Allegato B del Decreto MLPS 4/2018, sia nel Decreto interministeriale 14 dicembre 2021, relativo agli standard della formazione, adottando le UCS relative al Programma Gol o quelle specifiche regionali.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si esprimerà entro 30 giorni dal ricevimento del Piano di programmazione. Qualora si renda necessario variare il Piano di programmazione, la Regione dovrà trasmettere la proposta di modifica al Ministero, il quale, a sua volta, si esprimerà entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di modifica.
Infine, a seguito dell’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Piano di programmazione, si procederà all’erogazione dell’intero ammontare delle risorse assegnate, previa richiesta da parte della Regione.
All’esito della realizzazione degli interventi, la Regione dovrà trasmettere al Ministero del Lavoro una relazione delle attività svolte, in attuazione del Piano di programmazione approvato.

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