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TFR: cosa cambia dal 1^ luglio?

Dal 1° luglio cambia la regola di default sulla previdenza complementare. Il neoassunto è iscritto d'ufficio.  Per dire di no ha 60 giorni. Non è più una scelta su dove far confluire il TFR: è un'adesione automatica a una forma previdenziale, con TFR, contributo datore e contributo lavoratore.



Dal 1° luglio 2026 cambia la logica di fondo del rapporto tra TFR e fondi pensione. Non si tratta più di scegliere dove destinare il trattamento di fine rapporto, ma di un'iscrizione automatica del lavoratore alla previdenza complementare, che il singolo può rifiutare entro una finestra ristretta. È il passaggio dal silenzio-assenso all'auto-enrolment. Attorno a questo perno, la riforma muove altre cinque leve: deducibilità, modalità di investimento, forme di erogazione, portabilità e tutele. Di seguito un quadro operativo, profilo per profilo, con gli adempimenti per le aziende e i punti ancora aperti.

1. Perché il secondo pilastro diventa strategico

Il sistema pensionistico pubblico funziona a ripartizione: i contributi di chi lavora finanziano le pensioni di chi è già in quiescenza. Con il passaggio al metodo contributivo (L. 335/1995), l'invecchiamento della popolazione e il calo della natalità, il tasso di sostituzione — il rapporto tra ultima retribuzione e prima pensione — si è progressivamente ridotto, in particolare per i contributivi puri.

La previdenza complementare nasce per colmare questo divario operando a capitalizzazione: i versamenti vengono accumulati e investiti. La riforma del 2026 prende atto che, a quasi vent'anni dal D.Lgs. 252/2005, i tassi di adesione restano insufficienti, soprattutto tra i giovani, e interviene sul comportamento di default: trasforma l'adesione da scelta attiva a impostazione predefinita, lasciando però sempre al lavoratore la possibilità di tirarsi indietro.

2. Dalla scelta tacita all'adesione automatica

Fino al 30 giugno 2026, il neoassunto ha sei mesi per decidere se aderire o meno; in assenza di scelta opera il silenzio-assenso sulla destinazione del TFR. Dal 1° luglio 2026 (art. 1, comma 204, L. 199/2025) il meccanismo si capovolge: il lavoratore del settore privato è iscritto d'ufficio alla previdenza complementare e ha 60 giorni dall'assunzione per rinunciare.

I tratti operativi da tenere a mente:

Finestra di operatività: 60 giorni dalla data di assunzione (non più sei mesi). Entro il termine il lavoratore può rinunciare e indicare un'altra forma pensionistica, oppure mantenere il TFR in azienda ex art. 2120 c.c. (scelta reversibile).

Effetto retroattivo: l'iscrizione decorre dalla data di assunzione, non dal mese successivo alla scadenza del termine. I versamenti partono dal mese successivo ai 60 giorni, ma includono il maturato dal primo giorno.

Contribuzione piena: non confluisce solo il TFR, ma anche il contributo del datore e quello del lavoratore nella misura prevista dagli accordi collettivi. Unica eccezione: il lavoratore con retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale (546,24 euro mensili per 13 mensilità nel 2026) può non versare la propria quota.

Fondo di destinazione: la forma prevista dal CCNL applicato (anche territoriale o aziendale); se ne esiste più di una, quella con il maggior numero di adesioni in azienda. In mancanza di accordi, il fondo residuale è COMETA— e in questo solo caso confluisce il TFR senza contribuzione aggiuntiva.

Il punto concettuale, spesso trascurato: non è più una scelta sulla destinazione del TFR, ma un'iscrizione automatica a una forma previdenziale. La facoltà di rinuncia entro 60 giorni è ciò che mantiene la misura compatibile con l'art. 38, comma 5, Cost., che vuole la previdenza privata libera e non obbligatoria.

3. A chi si applica: i tre profili

Le FAQ del Ministero del Lavoro del 17 giugno 2026 hanno chiarito il perimetro. Per "prima assunzione" si intende il primo rapporto di lavoro subordinato instaurato dopo il 30 giugno 2026 in capo a chi non è già titolare di una posizione di previdenza complementare. Restano esclusi pubblico impiego e lavoratori domestici e — salvo diverso decreto attuativo — gli intermittenti. Su questa base si distinguono tre profili.

Profilo A — Prima assunzione in assoluto

Il caso lineare. Scatta l'adesione automatica al fondo di CCNL, con TFR e contribuzione piena. Entro 60 giorni il lavoratore può rinunciare, scegliere un'altra forma o mantenere il TFR in azienda.

Profilo B — Già occupato, con adesione alimentata dal TFR

Il datore verifica la posizione pregressa e raccoglie apposita dichiarazione. Per chi dichiara di avere già un'adesione alimentata, in tutto o in parte, dal TFR, l'adesione automatica scatta comunque, salvo scelta esplicita di un altro fondo. Poiché la destinazione del TFR alla previdenza complementare è una scelta non reversibile, la quota di TFR prosegue di norma verso il fondo già in essere — non verso quello del nuovo CCNL.

Profilo C — Già occupato, senza adesione (TFR in azienda)

Per chi dichiara di non avere alcuna adesione alimentata dal TFR, l'automatismo non opera. Il TFR resta in azienda — o confluisce al Fondo Tesoreria INPS secondo le soglie dimensionali — senza che scatti l'iscrizione d'ufficio. La scelta è sempre revocabile: il lavoratore può in qualsiasi momento destinare il TFR maturando a un fondo liberamente scelto. È il chiarimento delle FAQ del 17 giugno 2026, che ha superato la lettura — diffusa nei primi commenti anteriori alle FAQ — secondo cui l'adesione automatica avrebbe riguardato anche chi aveva sempre mantenuto il TFR in azienda.

4. Gli adempimenti del datore di lavoro

La riforma sposta sul datore un carico informativo e procedurale non banale, da presidiare in fase di onboarding:

Informativa all'assunzione su accordi collettivi applicabili, funzionamento dell'adesione automatica, fondo destinatario, scelte disponibili e tempistica. Secondo le indicazioni operative, la documentazione va consegnata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei 60 giorni.

Dichiarazione del lavoratore sulla destinazione del TFR, da conservare rilasciandone copia; per i già occupati, verifica della posizione previdenziale pregressa.

Modulistica: si attende il rilascio dei modelli TFR aggiornati (TFR2) coerenti con la nuova disciplina.

Versamenti: in caso di adesione automatica, comunicazione al fondo e al lavoratore e avvio dei versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprensivi del maturato dalla data di assunzione.

Configurazione payroll/HR: gestione del versamento contestuale di TFR, contributo datoriale e contributo del lavoratore, con flussi e scadenze dedicati.

5. L'investimento di default: la logica life cycle

Cambia anche il comparto in cui finiscono le somme conferite tacitamente. Finora le adesioni non esplicite confluivano in comparti garantiti, prudenti ma a rendimento contenuto. Ora statuti e regolamenti dovranno prevedere percorsi differenziati per profilo di rischio in funzione dell'età e dell'orizzonte temporale dell'aderente: in giovane età maggiore componente azionaria per massimizzare il rendimento, con spostamento graduale verso comparti più prudenti all'avvicinarsi della pensione. È il principio life cycle, diffuso a livello internazionale; i criteri minimi saranno definiti dalla COVIP.

6. Le altre leve della riforma

Deducibilità a 5.300 euro: il tetto annuo dei contributi deducibili sale da 5.164,57 a 5.300 euro, già dal periodo d'imposta 2026 (1° gennaio 2026, non dal 1° luglio). Per i neo-occupati post-2006 resta il plafond maggiorato nei primi anni di partecipazione, ora fino a 7.950 euro. Dal computo è escluso il TFR.

Capitale fino al 50%: dal 1° luglio 2026 la quota liquidabile in capitale del montante rimane al 50%, per effetto delle recenti modifiche normative (emendamento al Decreto Lavoro), ferma la liquidazione totale nei casi già previsti (rendita sotto soglia, ecc.).

Tre nuove rendite (solo contribuzione definita, dal 1° luglio 2026), alternative alla rendita vitalizia: rendita a durata definita; prelievi liberamente determinabili; erogazione frazionata per almeno 5 anni. Fiscalità: rendita a durata definita e prelievi liberi seguono il regime delle prestazioni in capitale (15%, riducibile fino al 9%); l'erogazione frazionata sconta il 20%, riducibile fino al 15%.

Portabilità del contributo datoriale: fermo il requisito biennale di partecipazione, il lavoratore può trasferire la propria posizione a un'altra forma mantenendo il diritto al contributo del datore previsto dal CCNL. La decorrenza operativa di questa portabilità è stata differita al 31 ottobre 2026 (L. 50/2026, di conversione del DL PNRR).

Stop al cumulo per la pensione anticipata: viene abrogata la facoltà — introdotta dalla L. 207/2024 — per i contributivi puri di sommare il montante della complementare a quello INPS per raggiungere la soglia di accesso alla pensione anticipata contributiva. La complementare torna a essere esclusivamente integrativa.

Tutele rafforzate: i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità già vigenti sono confermati ed estesi alle nuove tipologie di rendita e al montante residuo riscattato in caso di morte; resta il principio di intangibilità nella fase di accumulo.

7. Cosa manca ancora per completare il cerchio

Le FAQ sciolgono molti dubbi operativi, ma il messaggio implicito è che la riforma non è ancora pienamente operativa: per chiudere il cerchio restano tre tasselli istituzionali.

Istruzioni COVIP sulle linee di default: definiranno i requisiti minimi delle linee di investimento per le adesioni non esplicite, superando il comparto garantito verso un percorso coerente con profilo ed età.

Direttive COVIP sull'adesione automatica: chiariranno le casistiche complesse, a partire dalla nozione di prima assunzione e dalle regole per i lavoratori riassunti.

Decreto interministeriale Lavoro-MEF: varerà il nuovo Modulo TFR2, articolato in una sezione per la prima assunzione e una per le assunzioni successive e il TFR parziale.

Nelle more di questi provvedimenti, l'informativa va comunque resa all'atto dell'assunzione e la scelta del lavoratore può essere espressa in forma libera scritta, con copia controfirmata e tracciabilità della consegna: prudenza e documentazione restano la migliore tutela per studio e cliente.

Sul piano operativo pesa inoltre l'assenza di un tracciato unico per distinte, pagamenti e rendicontazione: l'auspicio degli operatori è il transito dei dati su UniEmens e F24 — con una sezione INPS che consenta di verificare le scelte pregresse dei neoassunti — evitando la gestione frammentata sui singoli portali dei fondi. Restano infine i casi limite già chiariti: l'automatismo si perfeziona decorsi i 60 giorni a prescindere dal periodo di prova ma non se il rapporto cessa prima; opera nei contratti a termine solo se la durata consente il decorso dei 60 giorni; è per ora escluso per gli intermittenti, salvo decreto attuativo.

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