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Imposta di soggiorno: dichiarazione entro il 30 giugno 2026

Il Modello della dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentato telematicamente entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.



La tassa di soggiorno (più correttamente chiamata imposta di soggiorno) è un tributo locale applicato ai viaggiatori che pernottano nelle strutture ricettive di un Comune diverso da quello di residenza. I fondi raccolti vengono reinvestiti dall'amministrazione locale nel miglioramento dei servizi turistici, nella promozione culturale e nella manutenzione del territorio.

Premesso ciò, tutti i titolari di strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e i titolari di locazioni turistiche e brevi che riscuotono l’imposta di soggiorno per conto dei Comuni che hanno istituito tale tributo sono tenuti a presentare entro il prossimo 30 giugno 2026 la dichiarazione telematica sulla imposta di soggiorno relativa all’anno di imposta 2025. Questo rappresenta un adempimento ulteriore rispetto a quelli richiesti con riferimento alla medesima imposta da parte dei Comuni ed ha per oggetto il numero delle presenze degli alloggiati e l’importo cumulativo di quanto riscosso nell’anno 2025.

L’obbligo di pagamento 

A tal proposito, l’art. 4 c. 1-ter D.Lgs. 23/2011, prevede che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Dunque, l’imposta di soggiorno è un tributo locale, applicato a carico di chi soggiorna (o pernotta) in una struttura ricettiva che si trova in un Comune in cui tale imposta è stata istituita. Questo tipo di imposta non è corrisposto da chi gestisce la struttura ricettiva ma dalle persone che vi soggiornano, e l'intero ammontare incassato dall'Ente comunale, come da normativa, è interamente investito in ambito turistico. 

Come sottolineato in giurisprudenza, il pagamento dell'imposta di soggiorno è posto a carico di colui che gestisce la struttura ricettiva e che incassa il pagamento definitivo, anche perché è l'unico soggetto in grado di verificare il presupposto per il pagamento dell'imposta ovvero che vi sia stata l'effettiva presenza dell'ospite nella struttura ricettiva e che l'ospite non rientri tra le categorie esentate. Risulta evidente, pertanto, che il responsabile della piattaforma telematica per la prenotazione non può sostituire in questo ruolo il gestore della struttura anche perché la dichiarazione è periodica e cumulativa e non è dedotto alcun rapporto di esclusiva tra la struttura ricettiva e il portale telematico che gestisce le prenotazioni (Cass. 23 giugno 2023 n. 18018).

La comunicazione telematica 

Come precisato dalla summenzionata disposizione, il gestore della struttura ricettiva è responsabile della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Dopo aver effettuato l’accesso nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, l’utente troverà il servizio all’interno della scheda “Servizi”, nella categoria “dichiarazioni”. L’accesso al portale può essere effettuato dal titolare con Spid o altro identificativo digitale o avvalendosi di un intermediario abilitato

La responsabilità tributaria 

In tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest'ultimo non abbia versato l'ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell'imposta e della sanzione (Cass. 7 marzo 2024 n. 6187). Pertanto, la controversia avente ad oggetto il mancato versamento della suddetta imposta rientra nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendo escludersi una concorrente giurisdizione contabile, atteso che l'obbligazione dell'albergatore si pone in rapporto di solidarietà con quella fiscale del cliente (della cui natura, quindi, partecipa), di modo che la sua responsabilità nei confronti dell'ente impositore non è più correlata al "maneggio" delle somme corrisposte, a tal fine, dal cliente medesimo ma prescinde dal relativo pagamento, salvo il diritto di rivalsa (Cass. S.U. 23 gennaio 2026 n. 1527).

Le sanzioni

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200% dell'importo dovuto.

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