Con l'approvazione del cd. Decreto Omnibus il legislatore è intervenuto nuovamente sulla disciplina delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, modificando le metodologie di quantificazione del cd. fringe benefit auto con decorrenza dal periodo di imposta 2026: proviamo a comprendere l'estensione delle modifiche.
Fringe benefit auto aziendali: com'era
Partiamo dalle basi. Come ben sapete, il fringe benefit per le autovetture aziendali è attualmente determinato basandosi su una distinzione fondata sulla tipologia di alimentazione del veicolo, in virtù dell’art. 51 c. 4 lett. a TUIR, così come modificato dal citato comma 48 della legge di bilancio 2025.
Ne deriva che, a partire dal 1° gennaio 2025, per i veicoli endotermici (benzina, diesel, GPL) concorre alla partecipazione del reddito un ammontare pari al 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri. Per calcolare tale importo occorre prendere a riferimento il costo chilometrico individuabile nelle tabelle ACI e moltiplicarlo per la percorrenza convenzionale precedentemente menzionata.
Per raggiungere gli obiettivi di transizione ecologica ed energetica la percentuale è ridotta:
- al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in (i quali combinano un motore termico con un motore elettrico);
- al 10% per i veicoli elettrici a batteria (cd. BEV, che utilizzano solo un motore elettrico e batterie ricaricabili).
In questo modo, veniva superata la precedente disciplina, la quale basava il calcolo del fringe benefit auto sui grammi di COdep2 emessi.
Ciononostante, la nuova previsione è stata sin da subito oggetto di contestazioni: di fatto, poteva accadere che i veicoli venissero ordinati nel 2024 e immatricolati nel 2025, a causa dei tempi di consegna. Proprio per questo motivo è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che, con la citata Circ. 10/E del 2025 ha fornito le relative istruzioni operative. Nello specifico, ha precisato che le nuove percentuali si applicano ai veicoli che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
- immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contatti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025;
- assegnati e consegnati ai lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025.
Non solo. La circolare prosegue richiamando il citato DL 19/2025, il quale introduce al comma 48-bis una disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano nel regime di cui al comma 48. Ne consegue che la disciplina previgente (basata sulle emissioni di COdep2) si applica non solo ai veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, ma anche ai veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. Sul punto è importante precisare che il comma 48-bis fa riferimento esclusivamente alla concessione in uso promiscuo (e quindi alla consegna) e non alla stipulazione del relativo contratto.
Facciamo un esempio. Se un’auto viene ordinata il 20 agosto 2024, concessa in uso con un contratto stipulato il 5 ottobre 2024 e successivamente immatricolata e consegnata a gennaio 2025, viene applicato il regime previgente. Lo stesso regime si applica anche nel caso in cui l’auto venisse concessa con un contratto stipulato dopo il 31 dicembre 2024, proprio perché, come detto in precedenza, il comma 48-bis esclude la stipulazione del contratto come requisito di applicazione del precedente regime.
Rimane il tema: e i veicoli immatricolati nel 2024 (o prima) e consegnati a partire dal 1° luglio 2025?
Su questo l’Agenzia delle Entrate, sempre nella medesima circolare, ha fatto ricorso al c.d. valore "quasi normale”. Si parla di “quasi normale” in quanto la stessa Agenzia, nella Risoluzione 46/E del 2020, ha previsto espressamente che il criterio del “valore normale” è applicabile per la valorizzazione degli autoveicoli concessi per uso privato, effettuando pertanto un distinguo con i veicoli concessi in uso promiscuo. Nel medesimo atto, l'Agenzia richiama anche la Ris. 74/E del 2017 in materia di telefoni cellulari, in cui disponeva che “laddove il legislatore non abbia indicato un criterio forfetario per la valorizzazione di un benefit, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di evitare che l'intero "valore normale" di esso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente”.
Occorre dunque individuare un sistema per determinare il valore "quasi normale", al netto dell’utilizzo aziendale. Facile a dirsi, difficile a farsi.
Decreto Omnibus: nuova semplificazione del calcolo del fringe benefit
Ora le cose cambiano: l’art. 2 del nuovo D.Lgs. modifica sostanzialmente l’art. 51 c. 4 TUIR.
Per prima cosa si toglie ogni riferimento al concetto di “nuova immatricolazione”. Il testo del nuovo primo comma è il seguente: “per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori, concessi in uso promiscuo, si assume il 50 per cento dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al 4 Ministero dell’economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori determinati ai sensi del primo e del secondo periodo sono incrementati del 50 per cento dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle di cui al primo periodo e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore, determinato a norma dei periodi primo, secondo e terzo, è incrementato del 5 per cento;”.
Volendo tradurre, la regola abbandona la distinzione temporale tra veicoli ordinati, immatricolati e conferiti. E consegna un quadro più chiaro, rimesso alla sostanza del veicolo, se endotermico, plug in o BEV.
È dunque previsto un plus fiscale nel caso in cui:
- il veicolo sia, potremmo dire, vecchio. Quindi vi sarà un incremento del benefit pari al 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. Tale dizione non è scevra da possibili interpretazioni, dato che il “quinto anno successivo” è per definizione il sesto (ovvero, il primo anno di immatricolazione non si conta e si aggiungono 5 anni). Se diversamente si voleva stabilire 5 anni (e non sei) occorrerà un chiarimento a cura dell’amministrazione finanziaria;
- siano presenti optional. In tal caso vi sarà un incremento del 5% del valore del benefit: deve supporsi che eventuali addebiti al dipendente potranno essere deducibili, data la imponibilità degli allestimenti.
Decreto Omnibus: veicoli riconcessi in uso promiscuo e ultrattività del vecchio regime
Non solo. Il secondo comma del nuovo testo dell’art. 51 c. 4 TUIR precisa: “All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, il comma 48-bis è sostituito dal seguente: «48-bis. Resta ferma l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore determinato ai sensi del primo periodo è incrementato del 50 per cento. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano anche nei casi in cui i veicoli ivi contemplati siano concessi in uso promiscuo ad altro dipendente.».
Concretamente:
- viene benedetta la riconcessone di autoveicoli già nelle disponibilità aziendale, circostanza che l’Agenzia delle Entrate aveva annoverato nei nuovi conferimenti. In sintesi, il benefit segue l’auto e non il beneficiario;
- le auto concesse dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, ovvero quelle ordinate entro fine 2024 ma concesse entro fine 2025 manterranno il calcolo fiscale secondo le regole previgenti alla modifica del 2025 (si torna, banalmente, ai grammi di CO2) con incremento del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione (quindi dopo 6 anni, a lettera della norma).
Addio a clausola di salvaguardia e valore "quasi normale"
Concludiamo con l'analisi degli ultimi due commi dell'art. 2 del Decreto Omnibus.
A partire dal 1° gennaio 2026 le nuove norme “si applicano anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.” In sintesi, le nuove norme si applicano anche a chi poteva vantare la clausola di salvaguardia (ovvero veicoli ordinati pre 2024 e concessi ed immatricolati entro il 30 giugno 2025)
Attenzione: il legislatore, modificando regole che potrebbero impattare sui metodi di calcolo del finge assunti nel 2025, precisa come “Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti disciplinati dall’articolo 51, comma 4, lettera a), quarto periodo, del citato testo unico delle imposte sui redditi, introdotto dal comma 1; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate”.
In soldoni: chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato.
Il quarto comma merita una trascrizione letterale “Le disposizioni del comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell’anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all’articolo 1, comma 48-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificato dal comma 2”.
Viene dunque determinata la fine del valore “quasi normale” dato che, decorrendo le nuove disposizioni dal 2026, la nuova formulazione legata alla percorrenza media di 15mila chilometri si applica a tutti, indistintamente.

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