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REDDITI: proroga versamenti al 20 luglio 2026

 


Con il D.L. 22 maggio 2026 n. 89, pubblicato in G.U. n. 117 del 22 maggio 2026, il Governo ha differito al 20 luglio 2026 il termine per i versamenti fiscali in scadenza il 30 giugno 2026 per i soggetti che applicano gli ISA e per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio, senza alcuna maggiorazione. È possibile effettuare i versamenti anche nei 30 giorni successivi, quindi fino al 20 agosto 2026, con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo.

La scelta è stata veicolata tramite decreto legge, approvato in Consiglio dei Ministri del 22 maggio e poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la disciplina del nuovo termine contenuta nell’articolo 6 del provvedimento. Si tratta di una risposta alle richieste di proroga che arrivavano da più fronti del mondo professionale e associativo, preoccupati per la compressione dei tempi operativi. 

Le ragioni tecniche della proroga: ritardi software ISA - Uno dei motivi specifici alla base del differimento riguarda la tempistica di rilascio del software ISA. L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il programma “Il tuo ISA 2026 CPB” solo il 13 maggio 2026, oltre la data del 15 aprile fissata dall’articolo 9‑bis del D.L. n. 50/2017 per la messa a disposizione degli strumenti informatici a supporto dei contribuenti. 

La legge 22 maggio 2026, n. 88, di conversione del D.L. n. 38/2026 e pubblicata sulla stessa G.U. n. 117, ha preso atto di questa situazione, inserendo, nell’articolo 9‑bis del D.L. n. 50/2017, il comma 5‑ter: "per il 2026 i programmi di ausilio alla compilazione e trasmissione dei dati ISA devono essere resi disponibili entro il 15 maggio", anziché entro il 15 aprile.

Il risultato concreto è che i contribuenti e i loro intermediari hanno avuto meno tempo del previsto per utilizzare il software, rendendo di fatto inevitabile una proroga dei termini di versamento. In questo contesto si inseriscono le richieste avanzate da ANC e dalle principali associazioni di categoria (Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti), che avevano sollecitato un differimento proprio in ragione del minor tempo operativo disponibile. 

Il D.L. n. 89/2026: proroga, accise e crediti d’imposta - Il D.L. n. 89/2026 non si limita alla proroga dei versamenti ISA, ma contiene anche misure in materia di accise e di crediti d’imposta settoriali. Sul fronte dei carburanti, il decreto conferma fino al 6 giugno 2026 la riduzione delle aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL, gas naturale, nonché sui carburanti HVO e biodiesel per il periodo dal 23 maggio al 6 giugno 2026, mantenendo gli sconti già in vigore: circa 5 centesimi al litro per la benzina e 10 centesimi al litro per il gasolio.

Per il settore dell’autotrasporto, il provvedimento proroga al mese di giugno 2026 il credito d’imposta riconosciuto per i maggiori costi di carburante sostenuti nel periodo marzo‑giugno 2026, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, comprensivi dei 100 milioni già stanziati dal D.L. n. 33/2026 . Viene inoltre introdotto un ulteriore credito d’imposta, fino al 30% della spesa sostenuta, per l’acquisto di fertilizzanti agricoli nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, con plafond massimo di 40 milioni di euro, in coerenza con il quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato adottato il 29 aprile 2026 in risposta alla crisi in Medio Oriente.

Infine, il DL interviene sulla procedura di silenzio assenso per i crediti d’imposta degli autotrasportatori, riducendo dal 1° ottobre 2026 il termine per la formazione del silenzio da 60 a 30 giorni, con presentazione esclusivamente telematica delle istanze.

ProfiloContenuto principale
Nuovo termine versamenti ISA, forfetari, minimi
  • Versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 effettuabili senza maggiorazioni fino al 20 luglio 2026
Scadenza versamenti persone fisiche non interessate dalla proroga
  • Versamento entro il 30 giugno 2026
Termine con maggiorazione
  • Versamento entro il 20 agosto 2026 con maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo
Motivo tecnico della proroga
  • Rilascio software “Il tuo ISA 2026 CPB” il 13 maggio 2026, oltre il termine del 15 aprile; per il 2026 software ISA disponibili entro il 15 maggio.
Soggetti interessati
  • Contribuenti ISA, forfetari, regime di vantaggio, soci di società/associazioni trasparenti ISA
Concordato preventivo biennale
  • Termine di adesione 2026‑2027 differito dal 30 settembre al 2 novembre 2026, adesione comunicabile in dichiarazione
Invio dei modelli 730/2026
  • Entro il 30.09.2026
Invio dei modelli 730/2026 integrativo
  • Entro il 26.10.2026

Il punto di vista dei commercialisti: il comunicato de Nuccio - Sul fronte professionale, il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, ha espresso apprezzamento per il differimento al 20 luglio dei versamenti ISA, definendo la decisione “utile e ragionevole” e frutto di una fitta interlocuzione con il MEF e l’Agenzia delle Entrate. Il presidente ha sottolineato come la richiesta di proroga sia stata reiterata nelle ultime settimane, proprio per l’accavallarsi cronico di scadenze in questo periodo e per il ritardo nel rilascio del software ISA rispetto alla scadenza originaria del 15 aprile.

Secondo de Nuccio, la proroga si estende, in linea con gli anni precedenti, anche ai contribuenti in regime forfetario, in regime di vantaggio e ai soci di società e associazioni in trasparenza che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA, confermando anche la possibilità di effettuare i versamenti con maggiorazione nei trenta giorni successivi al 20 luglio. Il comunicato richiama inoltre un’altra importante novità: l’entrata in vigore delle modifiche al concordato preventivo biennale introdotte in sede di conversione del D.L. n. 38/2026 , con differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2026 del termine per l’adesione al concordato per il biennio 2026‑2027.

Su questo punto, de Nuccio evidenzia come il posticipo del termine renda più adeguati i tempi di valutazione delle proposte e semplifichi gli adempimenti dei professionisti, consentendo di comunicare l’adesione direttamente in dichiarazione dei redditi, senza ricorrere a un modello separato da inviare all’Agenzia delle Entrate. Nel complesso, l’intervento normativo e la posizione della categoria convergono nel riconoscere l’esigenza di calibrare le scadenze fiscali su tempi operativi compatibili con la qualità del lavoro richiesto.

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