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Congedi per malattia dei figli: dal 2026, tutela più ampia

La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) include diverse disposizioni che, a vario titolo, interessano la genitorialità, l’inclusione sociale, le persone con disabilità e i loro nuclei familiari.

Tra queste, il comma 220 della Legge di Bilancio 2026 interviene sulle disposizioni di cui all’articolo 47 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, potenziando i permessi per malattia dei figli nella fascia oltre i tre anni di età. Infatti, i giorni fruibili da ciascun genitore passano da 5 a 10 annui e la fascia di età è estesa da “3-8 anni” a “3-14 anni”.



Congedo per la malattia del figlio: disciplina generale e modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

La disciplina del congedo per malattia del figlio è contenuta negli articoli 47-52 del D.Lgs. n. 151/2001.

L’articolo 47, comma 1 , stabilisce che “entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a 3 anni”. Per tale fascia di età il diritto è pieno e non soggetto a limiti quantitativi annui. 

La Legge di Bilancio 2026 interviene, invece, sul comma 2 del medesimo articolo, riscrivendo la disciplina della fascia successiva.

Nella formulazione previgente, per le malattie dei figli di età compresa tra 3 e 8 anni, ciascun genitore poteva astenersi nel limite di 5 giorni lavorativi annui.

Dal 1° gennaio 2026:

  • il limite passa da 5 a 10 giorni lavorativi annui per ciascun genitore;
  • la fascia anagrafica viene estesa fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

Il limite dei 10 giorni è riferito a ciascun genitore e a ciascun figlio. La fruizione resta alternativa: non è consentita l’astensione contemporanea di entrambi i genitori per il medesimo evento morboso.

La modifica assume rilievo sistematico, in quanto estende la tutela all’intero periodo della scuola primaria e secondaria di primo grado, superando il precedente limite degli 8 anni.

Sotto il profilo economico, l’articolo 48 del D.Lgs. n. 151/2001 stabilisce che i periodi di congedo per malattia del figlio non sono retribuiti, salvo diversa previsione del contratto collettivo applicato o accordi individuali migliorativi.

I periodi di assenza:

  • sono computati nell’anzianità di servizio;
  • non producono effetti sulla maturazione di ferie, tredicesima e ulteriori mensilità aggiuntive.

L’assenza non retribuita può incidere sui ratei mensili: qualora l’assenza si protragga per oltre metà mese, potrebbero non maturare ferie e mensilità aggiuntive, in base ai criteri applicativi aziendali.

Sul piano previdenziale, l’articolo 48, comma 3 , riconosce la contribuzione figurativa per i periodi di congedo, garantendo la neutralità ai fini pensionistici.

L’articolo 49 del Testo Unico dispone inoltre che la malattia del figlio che comporti ricovero ospedaliero interrompe, su richiesta del genitore, le ferie eventualmente in corso.

L’interruzione delle ferie opera solo in caso di ricovero ospedaliero del minore e su espressa richiesta del genitore interessato.

L’istituto trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori subordinati, a prescindere dalla tipologia contrattuale, in coerenza con il principio di non discriminazione di cui all’articolo 25 del D.Lgs. n. 81/2015.

Ai fini della fruizione del congedo per malattia del figlio, la lavoratrice o il lavoratore sono tenuti a comunicare al medico, all’atto della compilazione del certificato di malattia del minore, le proprie generalità, allo scopo di usufruire del congedo stesso.

La certificazione di malattia è trasmessa telematicamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all’INPS.

Il lavoratore deve consegnare copia del certificato al datore di lavoro quale giustificativo della propria assenza.

Il congedo per malattia del figlio non è soggetto alla disciplina del controllo della malattia del lavoratore. Non si applicano, pertanto, le fasce di reperibilità previste per l’assenza per malattia ex art. 2110 c.c.

Riassumendo

Età del figlio

Diritto all’astensione

Limite annuo per ciascun genitore

Fino a 3 anni

Tutti i giorni di malattia

Nessun limite

Da 3 a 14 anni

Astensione per malattia

10 giorni lavorativi annui

Le particolarità per adozioni e affidamenti

La disciplina del congedo per malattia del figlio si applica anche nei casi di adozione e affidamento, ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs. n. 151/2001.

Tuttavia, a differenza di quanto previsto per i figli biologici, la Legge di Bilancio 2026 non è intervenuta direttamente su tale disposizione. Ne consegue che, la disciplina applicabile ai genitori adottivi e affidatari mantiene una struttura distinta rispetto a quella delineata dall’articolo 47 .

In base al predetto articolo 50, infatti:

  • per i minori adottati o affidati fino al compimento del sesto anno di età, i genitori possono astenersi dal lavoro per tutti i giorni di malattia, senza limite massimo annuo;
  • per i minori di età compresa tra 6 e 8 anni, ciascun genitore può fruire del congedo nel limite di 10 giorni lavorativi annui;
  • qualora, al momento dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa tra 6 e 12 anni, il congedo può essere esercitato nei primi tre anni dall’ingresso in famiglia, nel limite di dieci giorni lavorativi annui per ciascun genitore.

L’estensione fino ai 14 anni prevista dalla Legge di Bilancio 2026 per i figli biologici opera mediante modifica dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 151/2001, ma non comporta una riscrittura dell’articolo 50. Pertanto, per adozioni e affidamenti permane un perimetro anagrafico differente, con una disciplina non pienamente allineata a quella prevista per i figli naturali.

Dal punto di vista applicativo, nelle ipotesi di adozione o affidamento è necessario verificare con particolare attenzione:

  • l’età del minore al momento dell’ingresso nel nucleo familiare;
  • la decorrenza del termine triennale entro il quale il congedo può essere fruito nei casi previsti;
  • il rispetto del limite annuo di dieci giorni lavorativi per ciascun genitore.

Età del figlio adottato o affidato

Regime applicabile

Fino a 6 anni

Giorni illimitati

Tra 6 e 8 anni

10 giorni lavorativi annui

Tra 6 e 12 anni al momento dell’ingresso

10 giorni annui nei primi 3 anni dall’ingresso

Tutela alla genitorialità e congedi parentali

L’intervento della Legge di Bilancio 2026 non si limita alla modifica dell’articolo 47 del D.Lgs. n. 151/2001 in materia di congedo per malattia del figlio, ma incide anche su un ulteriore istituto cardine della tutela alla genitorialità: il congedo parentale disciplinato dall’articolo 32 del medesimo decreto.

Il comma 219 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 interviene, infatti, estendendo il limite anagrafico entro il quale può essere esercitato il diritto al congedo parentale.

Nel dettaglio, viene previsto che:

  • per ogni bambino, nei primi suoi 14 anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dall’articolo 32 del D.Lgs. n. 151/2001;
  • per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni;
  • per i periodi di congedo parentale, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione e, per la durata massima di 1 ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

Il congedo parentale può essere fruito anche dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L'indennità è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia.

Riassumendo





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