Il 1° ottobre 2024 rappresenta una data estremamente importante per le imprese edili, poiché l’attività lavorativa è consentita esclusivamente a imprese e lavoratori autonomi in possesso della patente a crediti.
RICORDA. La disciplina regolatoria è contenuta
all’articolo 29 del D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024, che ha
novellato l'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008. È, invece, il D.M. 132/2024 a
darne attuazione e a delegare all'Ispettorato Nazionale del Lavoro la
definizione degli aspetti applicativi per il rilascio e la gestione della
patente.
Di seguito, Le chiariamo la platea dei destinatari dell'obbligo, i requisiti da osservare, le tempistiche e modalità di rilascio della patente, oltre alle condizioni di sospensione e revoca.
Aspetti generali
La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti, incrementabili fino a 100, secondo i
criteri dell'art. 5 del D.M. 132/2024. La richiesta di crediti aggiuntivi sarà
possibile solo dopo l'implementazione della piattaforma informatica, con
modalità che saranno comunicate sul sito dell'Ispettorato, secondo le seguenti
regole:
- Requisiti
posseduti alla presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti con
effetto retroattivo;
- Requisiti conseguiti dopo la presentazione della domanda: i crediti aggiuntivi saranno attribuiti aggiornando il punteggio della patente.
ATTENZIONE. In merito alla decurtazione dei crediti, si prevede che il punteggio della
patente sia soggetto a decurtazioni in conseguenza di provvedimenti definitivi
emessi nei confronti di datori di lavoro, dirigenti e preposti di imprese o
lavoratori autonomi. Le specifiche casistiche e le relative penalizzazioni in
termini di crediti sono dettagliate nell'allegato I-bis del medesimo decreto
legislativo n. 81/2008.
Inoltre, va tenuto presente quanto segue.
- Decurtazione
dei crediti in caso di più violazioni: In caso di accertamento ispettivo che rilevi più violazioni, la
decurtazione dei crediti non può superare il doppio della penalizzazione
prevista per la violazione più grave.
- Provvedimenti
definitivi e comunicazione:
Sono considerati provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato
e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti devono
essere comunicati entro 30 giorni, anche in via informatica,
dall'amministrazione emittente all'Ispettorato nazionale del lavoro per la
decurtazione dei crediti.
- Contatti
con le sedi giudiziarie: Gli
Ispettorati territoriali devono contattare le competenti sedi giudiziarie
per richiedere la trasmissione delle sentenze passate in giudicato
relative agli illeciti commessi da datori di lavoro, dirigenti e preposti.
- Applicazione
delle sanzioni: I
provvedimenti sanzionatori si applicano alle condotte illecite poste in
essere dal 1° ottobre 2024 in poi, anche se la patente è stata rilasciata
prima di tale data.
|
ATTENZIONE. Si precisa, inoltre, che sono
previste le seguenti conseguenze in caso di una patente con punteggio inferiore a 15
crediti.
·
Eccezione:
completamento di lavori in corso superiori al 30% del valore del contratto.
·
Sanzione
amministrativa pari al 10% del valore dei lavori con un minimo di 6.000 euro
(non soggetta a diffida ex art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/08); ·
esclusione
da lavori pubblici per 6 mesi; ·
competenza
dell'Ispettorato territoriale per l’emanazione dell'ordinanza ingiunzione; ·
comunicazione
della sanzione ad ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per
l'interdizione semestrale alla partecipazione di lavori pubblici.
·
Sanzione
da 711,92 a 2.562,91 euro, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, se
non verifica il possesso della patente o del documento equivalente nei
confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi (pure nella
ipotesi di subappalto) dell'attestazione SOA.
·
Finanziamento
dei sistemi informatici per rilascio e aggiornamento della patente.
|
Soggetti interessati
Sono tenute al possesso della patente a
crediti “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri
temporanei o mobili di
cui all’art. 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano
mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
Devono quindi essere in possesso della patente tutti coloro che, imprese o lavoratori autonomi, operano (inteso come “presenza fisica”) al 1° ottobre 2024 nei cantieri definiti come “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al D.Lgs. n. 81/2008. È condizione decisiva, pertanto, l’operare all’interno del cantiere ed è irrilevante la distinzione tra appalto e sub-appalto.
APPROFONDIMENTO. Le sole esclusioni riguardano i soggetti che effettuano mere forniture, si ritiene “senza posa in opera o installazione”, nonché coloro che rendono prestazioni di natura intellettuale (es. geometri, architetti…). Costoro quindi possono liberamente accedere al cantiere senza previa verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori, come previsto dall’art. 90, comma 9 lettera b-bis) del citato D.Lgs. n. 81/2008, del possesso della patente. Risultano estranei all’ambito applicativo del descritto titolo abilitativo anche le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023). In assenza di diverse indicazioni si ritiene che non sia necessario possederne una specifica relativa alla categoria dell’edilizia.
Requisiti per il
rilascio
I requisiti previsti per il rilascio
della patente indicati al comma 1 dell’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 – c.d.
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro – sono:
·
iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
·
adempimento,
da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori
autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal
presente decreto;
·
possesso
del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
·
possesso
del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa
vigente;
·
possesso
della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5
e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa
vigente;
· avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Revoca della
patente
Ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la patente è soggetta a revoca qualora venga accertata, in sede di controllo successivo al rilascio, una dichiarazione non veritiera riguardo alla sussistenza di uno o più requisiti richiesti. Trascorso un periodo di 12 mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo ha la facoltà di presentare una nuova richiesta di rilascio della patente.
APPROFONDIMENTO. Il provvedimento di revoca della patente è emesso dall’Ispettorato del lavoro a seguito di un
accertamento che dimostri l'assenza di uno o più requisiti dichiarati
inizialmente. Pertanto, la successiva mancanza di uno o più requisiti, come ad
esempio l'assenza del DURC, non influirà sull'utilizzabilità della patente,
fermo restando l'applicazione di eventuali sanzioni o altre conseguenze
previste dalla normativa vigente. Il controllo dei requisiti, effettuato a
campione, potrà essere svolto sia d'ufficio sia in occasione di accessi
ispettivi da parte dell’Ispettorato o di altri Organi di vigilanza.
La competenza per l'adozione del provvedimento di revoca è attribuita alla Direzione Interregionale o alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’INL, qualora siano coinvolte imprese straniere o situate in territori di competenza di più Direzioni Interregionali. Tali Uffici dovranno essere informati dei provvedimenti da adottare.
L'adozione del provvedimento
amministrativo di revoca
dovrà necessariamente essere preceduta da un confronto con l'impresa o il
lavoratore autonomo titolare della patente e da una valutazione della gravità
dei fatti, al fine di determinare se la revoca sia giustificata.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo
hanno la possibilità di richiedere il rilascio di una nuova patente.
Misura cautelare di sospensione della patente
In conformità alla nuova disposizione
dell'art. 27, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, qualora nei cantieri si
verificassero infortuni con esito fatale o invalidante, in modo permanente e
totale o parziale,
l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è autorizzato ad adottare, a titolo
cautelare, la sospensione della patente per un periodo massimo di 12 mesi. Contro
tale provvedimento di sospensione è possibile presentare ricorso.
In merito a ciò, il D.M. n. 132/2024 introduce una disciplina specifica riguardo al provvedimento di sospensione, stabilendo in primo luogo che esso debba essere emanato dall'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente. Pertanto, il provvedimento deve essere rimesso al Direttore dell'Ispettorato dell'area metropolitana o all'Ispettorato territorialmente competente in base al luogo in cui si è verificato l'infortunio. Gli Uffici territoriali, prima di adottare il provvedimento, hanno la facoltà di richiedere un parere, non vincolante, sulla proposta di provvedimento alla Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza sul Lavoro.
|
RICORDA. I presupposti per l'adozione del
provvedimento di sospensione della patente:
|
Colpa grave
- Marcata
violazione dei doveri di diligenza connessi alla prevenzione dei rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- Grado di
negligenza elevato, comportamento che si discosta notevolmente da ciò che
è considerato ragionevole e diligente.
- Violazione
evidente e sostanziale di specifiche norme prevenzionistiche.
- Consapevolezza
del rischio da parte del responsabile.
Decisione
- Adozione
del provvedimento solo se accertati tutti i presupposti, compresa la colpa
grave.
- Archiviazione della pratica in caso contrario, con apposita relazione agli atti dell'Ufficio
Sintesi
Di seguito, Le forniamo una sintesi sui requisiti di accesso.
|
|
Iscrizione
camera di commercio |
Formazione in
materia di sicurezza |
DURC |
DVR |
DURF |
Designazione
RSPP |
|
Singolo lavoratore autonomo / artigiano |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
No |
Indipendentemente dalla forma
societaria / individuale
I requisiti devono sussistere
contemporaneamente. |
No |
|
Singolo lavoratore autonomo / artigiano con dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Impresa familiare art. 230 bis cc. senza dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Impresa familiare art. 230 bis cc. con tirocinanti |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
No |
No |
|
|
Società (snc, sas, srl, srls) senza dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Società di capitali a socio unico (Srl, Srls) senza dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
No |
|
|
Società di capitali / di persone con dipendenti |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Società di capitali / di persone con tirocinanti |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Qualsiasi tipo di impresa / artigiano solo con co.co.co. che
opera nel cantiere con l’artigiano |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
|
|
Qualsiasi tipo di impresa / artigiano solo con co.co.co. che
opera in cantiere o nei locali dell’artigiano |
Sì |
Sì, se prevista formazione specifica |
Sì |
No |
No |
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Commenti
Posta un commento