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Riscossione: come gestire discarico automatico, sospensioni e riconsegna dei carichi

 


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il Decreto attuativo che individua le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette agli enti creditori quali ad esempio Agenzia delle Entrate e INPS, le informazioni relative allo stato delle procedure afferenti ai carichi dagli stessi affidatele per il recupero nonché alle riscossioni effettuate nel mese precedente. L’invio dei dati è eseguito: entro la fine di ogni mese e con le modalità indicate nell’Allegato 1 del D.M. Tuttavia, le tempistiche di invio delle informazioni possono variare a seconda dell’ente che ha affidato all’ADER il credito da recuperare.

La gestione dei carichi affidati ad ADER

L’art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024, Decreto di riforma della riscossione, al comma 1, lett d), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione assicura (...):

“la trasmissione telematica all’ente creditore, entro la fine di ogni mese e secondo altresì le ulteriori modalità stabilite con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote, nonché le riscossioni effettuate nel mese precedente”.

Il Decreto regola altresì le varie casistiche legate alla gestione dei carichi affidati ad ADER per il recupero.

Infatti, l’art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024 è intervenuto in materia di discarico automatico, discarico anticipato ovvero riconsegna anticipata dei carichi affidati per il recupero ad ADER, ex art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024, comma 1 e ss.

“Le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.”.

Come da Relazione illustrativa del Decreto di riforma della riscossione, le norme in parola, con riferimento alle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedono che sia attivabile da parte dell’ADER:

  • il discarico automatico delle quote affidate e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento;
  • il discarico anticipato delle quote per le quali la stessa Agenzia ha rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti ovvero la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (art. 3, comma 2).

A loro volta, in base alle previsioni di cui al comma 3 dell’art. 3, gli enti creditori possono chiedere all’Agente della Riscossione la riconsegna anticipata dei carichi ad esso affidati e non ancora riscossi, ad eccezione di quelli per i quali sono in corso procedure esecutive o di quelli che rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 4, comma 1 (vedi temporanea esclusione dal discarico automatico).

Si veda a tal proposito il nostro approfondimento “Decreto fiscale. Novità riconsegna anticipata carichi ADER” con le novità di cui al D.L. n. 38/2026 proprio in riferimento alla riconsegna anticipata.

Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico ovvero dalla riconsegna anticipata, con obbligo di evidenziazione separata nei flussi informativi trasmessi all’ente creditore dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (vedi art. 4), le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:

  • al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione, ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali (lett. a) del comma 1 dell’art. 4),
  • tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono conclusi accordi ai sensi del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero sono intervenute dilazioni o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi (lett. b) del comma 1 dell’art. 4).

Inoltre, le predette quote temporaneamente escluse sono discaricate il 31 dicembre del quinto anno successivo: a quello di cessazione della sospensione ovvero di conclusione della procedura, per le quote di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 4, a quello di inadempimento, revoca o decadenza dal beneficio ovvero di revoca della sospensione, per le quote di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art. 4.

La Relazione Tecnica del Decreto di riforma precisava che l’introduzione del discarico automatico di cui all’art. 3 e del differimento del medesimo discarico per le fattispecie previste dall’art. 4 consente di concentrare l’attività di riscossione coattiva sui crediti con maggiori e concrete aspettative di riscossione, ovvero su quelli non vetusti (cioè consegnati dagli enti creditori nel corso di un periodo non superiore a 5 anni) e su quelli per i quali ha operato il differimento del discarico automatico, rendendo così l’azione di recupero dell’Agente di Riscossione più efficace ed efficiente.

L’art. 5 prevede un’ipotesi di riaffidamento dei carichi ad ADER in precedenza discaricati, rispetto alla quale sono già state pubblicate da ADER le “Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione”.

Discarico automatico e anticipato dei carichi affidati ad ADER

Riferimento normativo

Art. 3 e 4, D.Lgs. n. 110/2024 - Discarico automatico e anticipato dei carichi affidati ad ADER dal 1° gennaio 2025.

Ambito temporale

Si applica ai carichi affidati ad ADER a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Regola generale

Discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento se non riscosso.

Differenza rispetto al passato

Non più comunicazione di discarico al terzo anno, ma discarico automatico al quinto anno.

Discarico automatico
(art. 3, comma 1)

Opera senza richiesta dell’ente creditore se il carico non è stato riscosso entro 5 anni.

Discarico anticipato
(art. 3, comma 2)

Attivabile da ADER in caso di fallimento, liquidazione giudiziale o assenza di beni aggredibili.

Ulteriore ipotesi discarico anticipato

Quando nel biennio precedente le attività di recupero sono risultate infruttuose e non vi sono nuovi beni.

Facoltà ente creditore
(art. 3, comma 3)

Richiesta di riconsegna anticipata dei carichi non ancora riscossi.

Limiti alla riconsegna anticipata

Esclusi i carichi con procedure esecutive in corso o rientranti nell’art. 4.

Tempistica richiesta per carichi già affidati all’8 agosto 2024

Dopo il 24° mese successivo alla presa in carico.

Tempistica richiesta per carichi affidati dopo l’8 agosto 2024

Tra il 24° e il 30° mese successivo alla presa in carico.

Esclusioni temporanee dal discarico
(art. 4)

Quote con riscossione sospesa o con procedure esecutive/concorsuali pendenti.

Ulteriori esclusioni
(art. 4, lett. b)

Presenza di accordi crisi impresa, dilazioni, agevolazioni o sospensioni ≥18 mesi.

Momento del discarico per quote escluse

Al 31 dicembre del quinto anno successivo alla cessazione della causa di esclusione.

Finalità della norma (Relazione tecnica)

Concentrare la riscossione sui crediti recenti e con maggiori probabilità di recupero.

Riaffidamento carichi
(art. 5)

Possibilità di riaffidare ad ADER carichi già discaricati secondo condizioni di servizio ADER.

Riconsegna anticipata dei carichi affidati ad ADER. Novità D.L. Fiscale

In virtù delle previsioni normative fin qui analizzate, il MEF ha approvato il Decreto attuativo previsto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 110/2024, al comma 1, lett d), D.M. 29 aprile 2026, pubblicato sul portale del Dipartimento delle Finanze in data 9 maggio 2026 e in G.U. Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2026.

Con il Decreto di nuova approvazione, sono fissate le modalità con le quali l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette agli enti creditori flussi informativi relativi:

  • allo stato delle procedure relative ai carichi affidatele dagli enti creditori quali ad esempio Agenzia delle Entrate e INPS,
  • nonché alle riscossioni effettuate nel mese precedente.

Il Decreto si compone di 3 articoli.

Decreto MEF 29 aprile 2026

Trasmissione dati ed evidenziazione separata dei carichi esclusi dal discarico automatico
(art. 1)

La trasmissione telematica agli enti creditori dei flussi informativi concernenti lo stato delle procedure relative alle singole quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e le riscossioni effettuate nel mese precedente, è eseguita:

  • entro la fine di ogni mese e
  • con le modalità indicate nell’Allegato 1 del D.M.

Nel flusso informativo sono evidenziate separatamente le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e temporaneamente escluse dal discarico automatico (vedi 1° paragrafo) per uno dei motivi indicati nell’art. 4, comma 1, lettere a) e b), del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, ossia quelle per le quali sono in corso:

  • sospensioni, rateazioni, definizioni agevolate, azioni di recupero coattivo o
  • procedure concorsuali o accordi ai sensi del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero
  • è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi, anche non continuativi, durante il quinquennio dall’affidamento.

Nei fatti anche una rateazione ordinaria o l’adesione alla rottamazione delle cartelle fa sì che quel carico oggetto di rateazione/definizione agevolata sia escluso dal discarico automatico.

Obblighi di pubblicità
(art. 2)

L’Allegato 1 del Decreto dovrà essere pubblicato nell’area dedicata ai “Servizi agli Enti” del sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto in esame, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà altresì a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, un documento nel quale saranno riportati i criteri di valorizzazione dei campi previsti nei tracciati dell’Allegato 1 e il dettaglio dei controlli di congruità e dei relativi codici errore.

Tale documento potrà essere aggiornato in presenza di specifiche esigenze, anche tecniche e, in tale eventualità, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sarà tenuta a pubblicare tempestivamente gli aggiornamenti.

Decorrenza novità (art. 3)

La trasmissione dei flussi informativi sui carichi in gestione per il recupero all’ADER con le modalità indicate nell’Allegato 1, avverrà con decorrenza dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione del Decreto. Fino al giorno antecedente il predetto termine, continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, del Decreto del Direttore generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 22 ottobre 1999, emanato in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Le informazioni operative più significative però vengono fuori analizzando le specifiche tecniche allegate al Decreto.

I flussi informativi sullo stato della Riscossione che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette entro la fine di ogni mese agli enti creditori con le modalità indicate nell’Allegato 1, si riferiscono ai seguenti “eventi”:

  • la formazione delle cartelle di pagamento e le relative notifiche;
  • i provvedimenti di sgravio/discarico/annullamento della coobbligazione, quelli di rimborso, quelli di sospensione o di rateizzazione e relative revoche, nonché quelli afferenti a eventuali specifici istituti di definizione agevolata introdotti dalla legge;
  • le riscossioni registrate e il dettaglio dei riversamenti effettuati a fronte di ciascuna riscossione;
  • le quietanze rilasciate all’Agente della Riscossione dai soggetti creditori a fronte dei riversamenti effettuati;
  • il dettaglio delle procedure di recupero coattivo del credito svolte dall’Agente della Riscossione e lo stato di aggiornamento delle stesse;
  • l’informazione relativa al discarico automatico, al discarico anticipato, e alla riconsegna anticipata, nonché all’eventuale differimento del discarico automatico (vedi 1° paragrafo)

Tipologia di flussi informativi sullo stato della Riscossione

Flussi ordinari (a1)

Contemplano le informazioni afferenti agli eventi registrati nella base dati dell’Agenzia in un determinato periodo di riferimento e relativi ai carichi affidati dagli enti creditori a partire dal 1° gennaio 2000.

Flussi correttivi (a2)

Contemplano le informazioni “correttive” riguardanti gli errori riscontrati nell’ambito dell’attività di controllo e rilevati nel flusso esito di cui al successivo punto b.

Flussi esito (b)

Contemplano gli esiti dei controlli di congruenza effettuati sulle informazioni contenute nei flussi dello stato della riscossione.

Le tempistiche di comunicazione ossia di trasmissione dei flussi informativi, possono essere individuati sulla base dell’ente creditore che ha affidato il carico all’ADER per l’attività di recupero nei confronti del contribuente.

Fase / Tipologia flusso

Soggetti coinvolti

Contenuto del flusso

Tempistiche di trasmissione

Note operative

Flussi “Ordinari” - Enti con collegamento telematico (punto 2.1 lett. a)

Agenzia Entrate, ADM, Demanio, INPS, INAIL ↔ Agenzia Entrate-Riscossione

Eventi registrati nella base dati su carichi affidati dal 1° gennaio 2000 nel periodo di riferimento (decade).
Possibile invio unico per decade o per singola giornata o per tipologia informativa.
Limite massimo: 5 milioni di record per flusso.

1–10 mese X → invio entro 25 mese X
11–20 mese X → invio entro 5 mese X+1
21–fine mese X → invio entro 15 mese X+1

Verificare la coerenza temporale tra data evento e decade di riferimento. Attenzione a eventuali spezzature del flusso per limiti dimensionali.

Flussi “Ordinari” - Altri enti (punto 2.1 lett. b)

Tutti gli altri enti creditori ↔ Agenzia Entrate-Riscossione

Eventi registrati nel sistema nel mese precedente relativi ai carichi affidati.

Cadenza mensile (mese successivo a quello di registrazione eventi).

Monitorare mensilmente l’arrivo dei flussi per attività di riconciliazione con gli enti locali o minori.

Flusso esito (punto 2.2)

Agenzia Entrate, ADM, Demanio, INPS, INAIL → Agenzia Entrate-Riscossione

Risultanze dei controlli di congruenza sulle unità logiche trasmesse nei flussi ordinari. Segnalazione di eventuali scarti distinti in: non bloccanti ed errori gravi.

Entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione del flusso ordinario.

Fondamentale per individuare scarti che richiedono azioni correttive. Gli errori non bloccanti non generano flussi correttivi.

Flusso esito - Altri enti

Generato direttamente da Agenzia Entrate-Riscossione

Controllo interno di congruenza sui flussi trasmessi agli enti senza collegamento telematico diretto.

Tempistiche interne all’Agenzia.

Non è prevista interazione diretta dell’ente, ma è utile comprenderne l’esistenza per eventuali disallineamenti.

Flussi “Correttivi” (punto 2.3)

Agenzia Entrate-Riscossione → Enti creditori

Contiene esclusivamente le informazioni risultate errate e scartate nel flusso esito.
Richiama sempre l’identificativo del flusso ordinario di riferimento.

Successivi all’esito con errori gravi. Possono susseguirsi ulteriori correttivi in caso di nuovi scarti.

Verificare sempre il richiamo al flusso ordinario originario. Necessaria gestione puntuale degli scarti per evitare reiterazione degli errori.

Infine, si evidenzia che, rispetto alle informazioni circolate prima della pubblicazione del Decreto qui in esame, il provvedimento non regola nello specifico (modalità e termini), dunque mancano ancora i relativi provvedimenti attuativi, le ipotesi di discarico automatico, discarico anticipato ovvero riconsegna anticipata dei debiti affidati ad ADER, seppur i flussi informativi fin qui analizzati fanno riferimento a tali ipotesi operative.

Tuttavia, il termine di “vacatio legis” previsto per la piena operatività del nuovo flusso informativo ADER/Enti creditori consentirà anche la definizione tempestiva delle suddette regole.

Riferimenti normativi:

  • D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, art. 3 ss.;
  • D.L. 27 marzo 2026, n. 38;
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze, Decreto 29 aprile 2026.

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