Sarà a breve pubblicato il Decreto del Dipartimento delle Finanze che stabilisce le regole attuative in materia di discarico automatico da parte di ADER dei carichi ad essa affidati per i quali l’attività di recupero si è rivelata infruttuosa.
Il Decreto prevede un monitoraggio mensile dettagliato: l’Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà trasmettere a ciascun ente (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.) lo stato aggiornato di ogni singola quota affidata e delle somme recuperate.
Ciò in linea con le novità introdotte dall’art. 3 del D.Lgs. n. 110/2024 in materia di discarico automatico, discarico anticipato ovvero riconsegna anticipata dei carichi affidati per il recupero ad ADER, ex art. 3, comma 1 e seg. del D.Lgs. n. 110/2024.
“Le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento sono automaticamente discaricate secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Il Decreto attuativo di tali disposizioni sarà dunque pubblicato a breve.
Come da relazione illustrativa del Decreto di riforma della riscossione, le norme in parola, con riferimento alle quote affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025, prevedono che sia attivabile da parte dell’ADER:
- il discarico automatico delle quote affidate e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento (vedi art. 3, comma 1 - periodo più esteso rispetto alla normativa previgente che prevede una comunicazione di discarico entro il terzo anno dall’affidamento - vedi art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 112/1999);
- il discarico anticipato delle quote per le quali la stessa Agenzia ha rilevato la chiusura del fallimento o della liquidazione giudiziale o l’assenza di beni del debitore suscettibili di poter essere aggrediti ovvero la mancanza di nuovi beni rispetto a quelli con riferimento ai quali, nel biennio precedente, le attività di recupero sono state esaurite con esito parzialmente o totalmente infruttuoso (art. 3, comma 2).
Sono temporaneamente escluse dal discarico automatico ovvero dalla riconsegna anticipata, con obbligo di evidenziazione separata nei flussi informativi trasmessi all’ente creditore dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (vedi art. 4), le quote affidate all’Agenzia delle Entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 per le quali:
- al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento risulta sospesa la riscossione, ovvero pendono ancora procedure esecutive o concorsuali (lettera a) del comma 1 dell’art. 4),
- tra la data di affidamento e il 31 dicembre del quinto anno a esso successivo, sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ovvero sono intervenute dilazioni o conseguenti all’applicazione di istituti agevolativi previsti per legge, ancora in essere al predetto 31 dicembre, ovvero per i quali, entro la medesima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio ovvero, nel medesimo periodo di tempo, è stata disposta la sospensione della riscossione per almeno diciotto mesi anche non continuativi (lettera b) del comma 1 dell’art. 4).
Con il nuovo Decreto si passa così dalla tradizionale comunicazione finale di inesigibilità a un tracciamento puntuale e continuo carico per carico, che consente agli enti di verificare in tempo quasi reale cosa è stato fatto e cosa è stato effettivamente recuperato.
Il Decreto richiede inoltre di evidenziare separatamente i carichi temporaneamente esclusi dal discarico, come sopra individuati.
Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà predisporre entro tre mesi le procedure telematiche e i controlli di congruità dei dati, mentre il nuovo sistema di monitoraggio entrerà a regime dal primo giorno del sesto mese successivo alla pubblicazione del Decreto attuativo.

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