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TRUST: maggiore certezza nella Trusts Jersey Law

Il legislatore di Jersey, in data 12 dicembre 2025, ha modificato alcune disposizioni esistenti della Trust Jersey Law dell’84 (TJL84) adottando la Trusts (Jersey) Amendment Law 202 al fine di garantire che la Legge rimanga aggiornata e rifletta l’evoluzione giurisprudenziale e la prassi del settore in continua trasformazione.

La Legge di modifica 12 dicembre 2025 – l’ottava dalla promulgazione della Legge, avvenuta nel 1984 – è entrata in vigore lo scorso 20 marzo, segnando una tappa fondamentale nell’evoluzione del diritto dei trust considerando che la Legge di Jersey rappresenta senza ombra di dubbio la normativa sulla quale si basa la maggior parte dei trust istituiti nel nostro Paese.

La Legge di Jersey del 1984 è consultabile al link https://www.jerseylaw.je/laws/current/l_11_1984.

Le modifiche riguardano principalmente i seguenti temi:

  • reserved powers del disponente;
  • le dimissioni del singolo trustee;
  • il diritto di anticipazione ai beneficiari.

I reserved powers

L’art. 9A della Legge di Jersey contempla i c.d. reserved powers ossia i poteri potenzialmente e particolarmente invasivi che il disponente può esercitare nei confronti del trustee senza, tuttavia, far venir meno la validità del trust.

In sostanza, secondo la Legge di Jersey il fatto che il disponente si riservi determinate prerogative non incide sulla validità del trust.

La recente novella aggiunge tra i poteri quello di agire in qualità di amministratore, o impartire istruzioni in merito alla nomina o alla revoca di un dirigente di qualsiasi società in cui il trust detenga una partecipazione, indipendentemente dal fatto che tale partecipazione sia detenuta interamente, parzialmente, direttamente o indirettamente dal trust.

Il quadro normativo previgente lasciava incerta l’estensione dei poteri del disponente nel caso di trust con partecipazioni, soprattutto nei casi in cui si trattasse di una partecipazione non totalitaria o detenuta indirettamente attraverso strutture intermedie.

Ovviamente, sotto un diverso angolo visuale la questione può interessare il tema della interposizione fiscale. Possiamo affermare, senza temere di essere smentiti, che qualora un disponente si riservasse siffatti poteri “invasivi”, l’Agenzia riterrà che i redditi del trust siano da imputare in capo al disponente interponente.

Le dimissioni del singolo trustee

Il legislatore ha inserito un nuovo paragrafo (3A) nell’art. 19 della Legge prevedendo che le dimissioni dell’unico trustee, fintanto che lo stesso non sarà sostituito, non produrranno effetto. In buona sostanza, non può esservi un trust senza trustee.

Viene, infatti, previsto che qualora due o più trustee intendano dimettersi simultaneamente, con la conseguente assenza di un trustee, tali dimissioni non avranno effetto. La modifica all’art. 19 consentirà di ridurre i rischi di vuoti gestionali ed eviterà situazioni di incertezza in particolare per i trustee non professionisti.

Si tratta di una previsione che, abituati al nostro sistema di civil law, appare, invero, scontata. Anche se il trustee dà le dimissioni, il suo ruolo non viene meno finché non interviene la sostituzione in quanto i beni rimarranno a lui intestati. (Il comune, ad esempio, non cesserà di chiedergli l’IMU!).

Il diritto di anticipazione ai beneficiari

L’intervento più significativo, tuttavia, riguarda l’art. 43 della Legge nella parte in cui disciplina la c.d. Saunders v Vautier rule.

L’art. 43, par. 3, concede la facoltà ai beneficiari di ottenere la cessazione anticipata del trust: se tutti i beneficiari di un trust sono individuatimaggiorenni e capaci, essi concordemente possono pretendere dal trustee la distribuzione dell’intero fondo in trust, ponendo fine al trust anticipatamente, anche contro le intenzioni del disponente; tale regola è, di fatto, stata trasfusa nell’art. 43 della Legge di Jersey.

L’interpretazione tradizionale dell’art. 43, in relazione alla possibilità per i beneficiari di un trust di richiederne la cessazione, era stata messa in discussione a seguito della sentenza del tribunale di Guernsey nel caso Rusnano Capital AG (in liquidation) contro Molard International (PTC) Limited e Pullborough International Corp GRC011 (“Rusnano”) (sia in primo grado che in appello).

L’opinione prevalente era orientata nel senso di ritenere che l’esistenza di un potere di aggiungere beneficiari fosse sufficiente a impedire la cessazione di un trust; il tribunale di Guernsey si è espresso in senso difforme.

La Corte ha statuito che la mera esistenza di un potere del trustee di nominare nuovi beneficiari non impedisce al beneficiario unico attuale di chiudere il trust, a meno che non ci sia un’indicazione contraria che protegga interessi di terzi non ancora identificati.

Le disposizioni dell’art. 43 della TJL84 (Trust Jersey Law) sono analoghe a quelle dell’art. 53(3) della Trusts Guernsey Law 2007, oggetto della sentenza sopra citata e, pertanto, era possibile che un tribunale di Jersey attribuisse peso alle conclusioni raggiunte in relazione al caso citato.

La riforma 2025 “chiude la porta” a Saunders v. Vautier in Jersey, restringendone drasticamente l’applicabilità.

Viene infatti inserito un nuovo comma (3A) all’art. 43 che esclude la possibilità di cessazione anticipata del trust nell’ipotesi in cui:

  1. “esistono altre persone che potrebbero divenire beneficiarie”, conformemente ai termini del trust o all’esercizio di poteri previsti dall’atto;
  2. “i termini del trust prevedono la destinazione di beni in trust a uno scopo, sia esso caritatevole o non caritatevole”.

Pertanto, con la modifica dell’art. 43 della Legge di Jersey:

  • qualora vi siano altre persone che potrebbero diventare beneficiarie in conformità ai termini del trust o in virtù dell’esercizio di un qualsiasi potere previsto dal trust stesso, o
  • qualora i termini del trust prevedano attualmente la disposizione dei beni del trust per uno scopo benefico o non benefico,

i beneficiari non possono esercitare il potere di richiedere la cessazione del trust.

Nei trust discrezionali con classi aperte di beneficiari, nei trust con poteri di aggiunta di beneficiari o di variazione delle quote, nonché nei trust che prevedono anche la destinazione di beni in trust a uno scopo, i beneficiari attuali non possono più imporre la cessazione anticipata del trust.

Rendere più difficile per i beneficiari la possibilità richiedere la cessazione del trust contribuirà a garantire che i desideri e le intenzioni del disponente al momento della costituzione del trust siano debitamente rispettati, conferendo certezza alla situazione ed evitando così costi e ritardi inutili derivanti dalla necessità di richiedere una pronuncia giudiziaria su tale questione.

Riferimenti normativi:





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