L’importo dovuto a saldo dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo di imposta 2025 è evidenziato all’interno del rigo VL38, denominato “Totale Iva dovuta”, della dichiarazione Iva annuale 2026.
Tale importo è il risultato dalla seguente operazione: VL32 – VL34 – VL35 + VL36, ossia:
- IVA a debito, di cui al rigo VL32;
- al netto dei crediti d’imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale, di cui al rigo VL34;
- al netto dei crediti ricevuti da società di gestione del risparmio e utilizzati in sede di dichiarazione annuale, di cui al rigo VL35;
- sommati gli interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale, di cui al rigo VL36.
L’importo, se superiore a 10,33 euro, ossia 10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati all’interno della dichiarazione, deve essere riportato nel rigo VX1, denominato “Iva da versare” della dichiarazione stessa.
Tale importo deve essere versato con modello F24 entro il 16 marzo 2026, in unica soluzione, ovvero in forma rateale ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997.
In particolare, le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e, in ogni caso, l’ultima rata non può essere successiva al 16 dicembre 2026.
Sull’importo delle rate successive alla prima, ossia dalla rata in scadenza il 16 aprile, è dovuto l’interesse fisso pari allo 0,33% mensile.
| RATEIZZAZIONE DEL SALDO IVA | ||
| Rata | Scadenza | Interessi |
| 1 | 16 marzo | – |
| 2 | 16 aprile | 0,33% |
| 3 | 18 maggio | 0,66% |
| 4 | 16 giugno | 0,99% |
| 5 | 16 luglio | 1,32% |
| 6 | 20 agosto | 1,65% |
| 7 | 16 settembre | 1,98% |
| 8 | 16 ottobre | 2,31% |
| 9 | 16 novembre | 2,64% |
| 10 | 16 dicembre | 2,97% |
Il versamento, inoltre, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Pertanto, se il saldo è versato entro il 30 giugno 2026, la maggiorazione da applicare risulta pari all’1,60%, dato dallo 0,40% moltiplicato per i quattro mesi o frazioni di essi.
È consentita, inoltre, la possibilità, anche con saldo IVA versato secondo le scadenze fissate per le imposte sui redditi, di eseguire il versamento in forma rateale.
Occorre, in questo caso:
- maggiorare il saldo IVA dell’1,60%;
- suddividere tale importo per il numero di rate prescelte;
- applicare, sulle rate successive alla prima, gli interessi forfetari fissi di rateazione.
Si evidenzia, infine, che il contribuente ha la possibilità di effettuare la compensazione (parziale o totale) del debito IVA con eventuali altri crediti (compensazione esterna o orizzontale).
Nell’ipotesi in cui il pagamento avvenga “a zero”, a seguito della compensazione effettuata, la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta.
Inoltre, se la compensazione è effettuata in modo parziale, la maggiorazione dello 0,40% deve essere computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.

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