A partire dal 1° gennaio 2026 è previsto l’avvio dello scambio automatico di informazioni fiscali che riguardano anche le cripto-attività e, in maniera più ampia, la moneta elettronica e le valute digitali.
Normativa di riferimento
- La direttiva UE n. 2023/2226 (cosiddetta DAC8) estende la cooperazione amministrativa e lo scambio automatico obbligatorio di informazioni anche alle cripto-attività, secondo le definizioni del regolamento MiCA;
- gli Stati membri devono applicare le disposizioni DAC8 dal 1° gennaio 2026;
- In Italia, il D.Lgs. 10 dicembre 2025, n. 194 attua la DAC8 inserendo le cripto-attività nella rete dello scambio di informazioni fiscali. Il Decreto stabilisce espressamente che le nuove disposizioni si applicano “a decorrere dal 1° gennaio 2026”.
Oggetto dello scambio per le cripto-attività
Oggetto dello scambio automatico sono le informazioni sulle transazioni (operazioni di scambio e trasferimento) effettuate dagli utenti di cripto-attività, persone fisiche o entità residenti in uno Stato membro, che siano clienti di prestatori di servizi di cripto-attività (CASP) tenuti alla comunicazione.
Per il trasferimento di cripto-attività come corrispettivo di beni o servizi è previsto un limite quantitativo di 50.000 dollari.
Le cripto soggette a comunicazione sono, secondo la logica DAC8/MiCA, quelle utilizzabili a fini di pagamento o di investimento, diverse dalla moneta elettronica e dalla valuta digitale di banca centrale. La prima comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 giugno 2027 con riferimento alle operazioni fatte nel 2026.
Moneta elettronica, valute digitali e D.M. 30 dicembre 2025
Il D.M. MEF 30 dicembre 2025, che modifica il D.M. 28 dicembre 2015 in materia di cooperazione amministrativa, adegua le regole tecniche di scambio automatico includendo espressamente:
- moneta elettronica,
- valute digitali delle banche centrali,
- cripto-attività soggette a comunicazione.
Le novità del Decreto ministeriale sono anch’esse applicabili dal 1° gennaio 2026, completando il quadro operativo per l’acquisizione e la trasmissione dei dati da parte delle istituzioni finanziarie italiane.
Rischi compliance
Per i contribuenti residenti in Italia lo scambio di informazioni comporterà, inevitabilmente, un incrocio dei dati con le risultanze dei con quadri RW (monitoraggio) ed RT (redditi diversi, art. 67, comma 1, lett. g-sexies, TUIR). Ciò, con ogni probabilità farà scattare questionari e comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo.
Ricevuta la comunicazione, il contribuente potrà come di consueto procedere in due modi:
- fornendo elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia o, in alternativa,
- correggendo autonomamente l’irregolarità commessa (tramite il ravvedimento operoso).

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