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Badge di cantiere obbligatorio solo dopo il decreto attuativo

 

Aumentano le sanzioni per chi risulta sprovvisto di patente a crediti e nuove sinergie per la sua sospensione



L’obbligo di munire il personale dipendente del nuovo badge di cantiere è subordinato all’adozione del relativo decreto attuativo, previsto dal comma 3 dell’art. 3 del DL 159/2025.
Lo ha confermato l’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL) che, dopo le prime indicazioni fornite con la nota n. 609/2026, in tema di decurtazione dei punti della patente a crediti a seguito di lavoro nero, con la circolare n. 1, pubblicata ieri, è tornato a esaminare in modo più ampio e completo le novità introdotte dal recente DL 159/2025 (conv. L. 198/2025).

Tra le tante, spicca sicuramente quella del cosiddetto badge di cantiere.
In merito, l’INL precisa come lo stesso vada ad integrare, richiedendo la presenza di un codice univoco anticontraffazione, quanto già previsto dagli artt. 18 comma 1 lett. u) e 26 comma 8 del DLgs. 81/2008, che prescrivono, nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, di munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Tale nuovo requisito, tuttavia, sarà obbligatorio solo dopo che il Ministero avrà adottato il previsto decreto con il quale individuarne le concrete modalità di attuazione, con particolare attenzione alle specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, nonché ai tipi di informazioni trattate.

L’Ispettorato ha già precisato che, esattamente come avviene per la patente a crediti, al badge di cantiere sarà tenuto chi opera “fisicamente” nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, indipendentemente dalla qualifica di impresa edile. Inoltre, sempre con successivo decreto ministeriale, sarà esteso tanto l’obbligo di patente quanto dello stesso badge di cantiere ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato.

Importanti novità emergono anche in tema di patente a crediti.
Oltre agli aspetti legati alle decurtazioni, già esaminate con la menzionata nota n. 609/2026, l’Ispettorato ricorda come dal 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore del DL 159/2025, sia aumentata la sanzione amministrativa prevista per chi opera senza patente a crediti o con patente priva della soglia minima di 15 crediti. Il comma 11 dell’art. 27 del DLgs. 81/2008 prevede, per entrambe le ipotesi, l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al 10% del valore dei lavori, con una soglia minima che proprio il DL 159/2025 ha elevato a 12.000 euro dai 6.000 precedenti.

Pertanto, tutte le volte in cui il valore dei lavori non sarà determinabile, ovvero il 10% dello stesso risulterà inferiore a 12.000 euro, sarà quest’ultima soglia a costituire il riferimento per il trattamento sanzionatorio, che verrà applicato in concreto in 4.000 euro, ossia un terzo del massimo (o della misura fissa), così come previsto dall’art. 16 della L. 689/81, non essendo normativamente possibile applicare l’art. 301-bis del DLgs. 81/2008.

Altro aspetto da considerare attiene alla procedura di sospensione della patente in caso si verifichino infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale. Ai fini della sospensione, l’INL si deve basare su elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni. In tal senso, il DL 159/2025 ha previsto proprio che le competenti Procure della Repubblica trasmettano tempestivamente all’INL tali essenziali informazioni, ricordando che, come già puntualizzato nella circolare n. 4/2024, dovendo verificare anche una responsabilità diretta “almeno a titolo di colpa grave” secondo il criterio del “più probabile che non”, laddove dette responsabilità non siano del tutto chiare e richiedano approfondimenti che possono essere effettuati solo nell’ambito di un procedimento giudiziario, la sospensione non potrà essere adottata.

L’Ispettorato fornisce, poi, una panoramica delle numerose novità previste in tema di salute e sicurezza e relative, tra le altre cose, a notifica preliminare, misure di prevenzione di condotte violente o moleste, dispositivi di protezione individuali, requisiti di sicurezza delle scale, sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, sorveglianza sanitaria e in materia di formazione. Proprio con riferimento a tale ultimo aspetto, l’INL ha evidenziato la deroga, introdotta con l’art. 1-bis del DL 159/2025, che concede ai datori di lavoro che svolgono servizi di somministrazione di alimenti e bevande e a quelli che operano nel settore turistico-ricettivo 30 giorni di tempo per poter completare la formazione e l’eventuale addestramento specifico, riservato al proprio personale dipendente. Adempimento che, di norma, deve avvenire sempre in via preventiva.

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