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Buoni pasto elettronici 2026: esenti fino a 10 euro

La Legge di Bilancio 2026 ha innalzato il limite di esclusione dalla base imponibile IRPEF delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (cd. ticket restaurant o buoni pasto).



La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto numerose novità che interesseranno lavoratori e imprese, a partire da tematiche particolarmente delicate e al centro del dibattito politico, tra cui il trattamento di fine rapporto, gli ammortizzatori sociali, le misure a favore di lavoratori genitori, fino ad arrivare a misure di tipo fiscale, come le nuove soglie di esenzione dei buoni pasto elettronici e la nuova tassazione degli incrementi retributivi a seguito di rinnovi contrattuali. Molte di queste novità richiederanno particolare attenzione da parte degli operatori di settore nei primi mesi di applicazione, in attesa dei consueti chiarimenti da parte degli istituti competenti, Agenzia delle Entrate ed INPS in particolare.

Un tema particolarmente interessante per lavoratori e imprese riguarda l'aumento dei limiti di esenzione buoni pasto elettronici. La normativa attuale prevede una franchigia di esenzione, al superamento della quale si assoggetterà a tassazione e contribuzione esclusivamente l'importo eccedente. Già in precedenza la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) aveva modificato i previgenti limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto, rendendo più conveniente l'utilizzo di quelli in formato elettronico.

Buoni pasto e fringe benefit

Come sappiamo, i buoni pasto fanno parte della più ampia categoria dei fringe benefit, di cui non esiste a livello legislativo una definizione: con questo termine intendiamo i compensi in natura, sottoforma di beni e servizi, che il datore di lavoro eroga ai propri dipendenti, in aggiunta alla retribuzione e per fini non direttamente collegati allo svolgimento della prestazione. Questi beni e servizi, infatti, dovrebbero incentivare i lavoratori ad una maggiore produttività, in quanto soddisfano esigenze legate alla loro sfera personale e familiare, generando una maggiore affiliazione all'impresa.

L'art. 51 c. 2 DPR 917/1986 (TUIR) prevede un'elencazione tassativa delle somme e dei valori, percepiti in relazione al rapporto di lavoro dipendente, che non concorrono a formare il relativo reddito. In primo luogo, l'esclusione è prevista per le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro e quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi. Sono, inoltre, incluse nella deroga le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. ticket restaurant o buoni pasto).

In base al principio di armonizzazione dell'imponibile fiscale e contributivo, quest'ultimo viene determinato secondo i criteri contenuti nel TUIR; pertanto, nei limiti previsti dalla normativa fiscale, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a titolo di fringe benefit non è soggetto contribuzione.

Dal 2026 esenti i ticket elettronici fino a 10 euro

In base a quanto disposto dalla legge di bilancio 2026, e in particolare dall'art. 1 c. 14 L. 199/2025, dal 2026 sono escluse dalla formazione della base imponibile ai fini IRPEF le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di 4 euro, aumentato a 10 euro (fino al 2025 erano 8) nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica.

La notizia di tale modifica normativa, già diffusa nei mesi precedenti la definitiva approvazione da parte del Parlamento, era già stata accolta con favore da parte di lavoratori e imprese; si tratta sicuramente di un risparmio fiscale e contributivo non indifferente, che potrebbe incentivare le aziende ad aumentare l'importo dei buoni pasto attualmente erogati, tramite le piattaforme elettroniche dedicate, garantendo ai propri dipendenti e collaboratori un servizio pratico e utile.

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