Per quanto riguarda i bonus edilizi diversi dal Superbonus, nel quadro normativo attuale occorre fare una distinzione:
SCADENZA BONUS (Legge di bilancio 2026 - L.199/2025) | ||
|---|---|---|
TIPOLOGIA | 2026 | 2027 |
Bonus ristrutturazione | 50% solo per l'abitazione principale | 36% solo per l'abitazione principale |
36% per le seconde case | 30% per le seconde case | |
Ecobonus | 50% solo per l'abitazione principale | 36% solo per l'abitazione principale |
36% per le seconde case | 30% per le seconde case | |
Sismabonus | 50% solo per l'abitazione principale | 36% solo per l'abitazione principale |
36% per le seconde case | 30% per le seconde case | |
Bonus mobili | 50% con massimale di spesa pari a 5.000 euro | non previsto |
Bonus Barriere Architettoniche | non previsto | non previsto |
Bonus verde | non previsto | non previsto |
Le principali novità del 2026 dei bonus edilizi
Bonus unico. La Legge di Bilancio 2026 conferma il quadro normativo del 2025 attuale in materia di bonus edilizi. La Manovra proroga per tutto l'anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all'anno 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia, e a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l'anno 2026, alle medesime condizioni dell'anno 2025, il cosiddetto bonus mobili. Pertanto:
- Bonus ristrutturazione (art. 16, comma 1, DL 63/2013), anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027;
- Risparmi energetico (art. 14, comma 3-quinquies, DL n. 63/2013), anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di risparmio / riqualificazione energetica in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36%, come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027);
- Simabonus (art. 16, comma 1-septies.1, DL n. 63/2013), anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi di riduzione del rischio sismico in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50% ovvero 36% come previsto per il 2025. La riduzione della detrazione al 36% - 30% è pertanto differita al 2027. Per quanto riguarda l'utilizzo della detrazione spettante per gli interventi in esame, per le spese sostenute dal 2024 la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (anziché 5).
Sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza (art. 16-bis, commi 3-bis e 3-ter, TUIR), per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione la percentuale di detrazione fruibile continua ad essere pari al 50%. Anche per le spese sostenute nel 2026 per gli interventi in esame sarà possibile fruire della detrazione nella misura del 50%.
Caldaie unica alimentata a combustibili fossili, già dal 2025 risulta esclusa da ogni detrazione (recupero edilizio / riqualificazione energetica / Superbonus), la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con la caldaia in oggetto. Invece, come già ribadito dal Fisco nella Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, tale esclusione non riguarda: i microcogeneratori, anche se alimentati da combustibili fossili; le pompe di calore ad assorbimento a gas; i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro di cui al DM 6.8.2020.
Bonus mobili. Con la manovra resta invariato il Bonus mobili per il 2026. Con la norma in esame si stabilisce che tale agevolazione si applica anche per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2025. Invero, si la detrazione in commento:
- è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo;
- spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute;
- è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.
In argomento, valgono le considerazioni svolte in precedenza. Invero, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Bonus barriere architettoniche. L'art. 119-ter DL 34/2020, fino al 31 dicembre 2025, prevedeva la possibilità di fruire della detrazione del 75% per le spese per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto esclusivamente scale / rampe / ascensori / servoscala / piattaforme elevatrici che rispettavano i requisiti richiesti dal DM n. 236/89. Legge di Bilancio 2026, invece, non contiene attualmente alcuna proroga di tale agevolazione, che pertanto non risulta fruibile per le spese sostenute dal 2026.
Bonus verde. Come per il 2025, confermata la cancellazione del Bonus verde anche nel 2026.
Cessione del credito. Anche con la Manovra 2026, non sussistono più le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per questi bonus.
Limite di spese detraibili. Con la Legge di Bilancio 2025, il Legislatore ha previsto che per i soggetti con reddito superiore a € 75.000, l'art. 16-ter, TUIR prevede che l'ammontare massimo complessivo di spese detraibili varia in base alla composizione del nucleo familiare del contribuente. Il presente quadro normativo risulta applicabile anche per le spese 2026. Inoltre, con la nuova finanziaria, in base al comma 4 dell'art. 1, Legge n. 199/2025le spese dei bonus edilizi non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo comma 5-bis dell'art. 16-ter, TUIR ai sensi del quale, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, la detrazione spettante per le spese sostenute nel 2026 è ridotta di € 440. Tale previsione risulta infatti limitata: agli oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 15, comma 1, lett. c), TUIR; alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici; ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119, comma 4, DL 34/2020.

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