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Reddito da lavoro dipendente 2026: tutte le agevolazioni

Facciamo il punto sui vantaggi fiscali per i lavoratori dipendenti introdotti dalla Legge di Bilancio 2026: tra riduzione Irpef e interventi mirati su determinate tipologie di redditi, le nuove misure sono solo l'ultimo passo di un percorso iniziato sin dal 2023.


Il DDL Bilancio 2026, attualmente in discussione al Senato, punta a introdurre nuove misure per la riduzione del carico fiscale dei contribuenti, con particolare attenzione ai lavoratori dipendenti.

Osservando asetticamente le disposizioni contenute nel disegno di legge, prima facie, potrebbe apparire che i vantaggi fiscali riguardino fasce di contribuenti con redditi elevati; ma invero si tratta di una valutazione tecnicamente limitata ad alcune disposizioni del provvedimento e, soprattutto, non tengono conto di un percorso di interventi proposti dal Governo ed approvati dal Parlamento nel corso di questa legislatura.

Il DDL Bilancio 2026, infatti, prevede una nuova riduzione dell'Irpef e diverse misure per la riduzione del cuneo fiscale  nelle  buste paga dei dipendenti.

Taglio Irpef

Partendo dalla prima misura, contenuta all'art. 2 del DDL, prevede la riduzione dell'aliquota del secondo scaglione Irpef di due punti percentuali (dal 35% al 33%).

Il taglio dell'Irpef in parola riguarda pertanto tutti i contribuenti con redditi di almeno 28.000 euro (per quelli al di sotto, come già rilevato, la riduzione è stata già introdotta dal 1° gennaio 2025); l'impatto della riduzione sarà ovviamente variabile in base al reddito del soggetto e potrà raggiungere al massimo la somma di 440 euro, ove abbia raggiunto un reddito di almeno 50.000 euro.

Per i contribuenti con redditi superiori a euro 200.000, tuttavia, è previsto di fatto uno speculare taglio delle detrazioni fiscali che azzera l'effetto dell'agevolazione.

In particolare, per tali contribuenti l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri è diminuito di un importo pari a 440 euro:

a) oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'art. 15 c. 1 lett. c) TUIR;
b) erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'art. 11 DL 149/2013;
c) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'art. 119 c. 4 quinto periodo DL 34/2020.

La lettura delle disposizioni inserite nella legge di bilancio 2026 fa emergere con evidenza che le misure previste fanno parte di un percorso di riduzione fiscale avviato sin dal 2023 che dovrebbe, a regime, interessare fasce sempre più ampie di contribuenti.

Vale la pena ricordare a tal fine che, dal 1° gennaio 2025 sono state stabilizzate le misure per la riduzione del cuneo fiscale per i dipendenti. In particolare, allargando lo sguardo ai provvedimenti assunti a partire dal 2023 e fino all'ultima legge di bilancio (L. 207/2024), infatti, si era partiti con l'incremento delle misure per il taglio del cuneo fiscale dei dipendenti fino alla riduzione di 7 punti percentuali dell'aliquota della ritenuta previdenziale (cfr. L. 197/2022 e DL 48/2023). Con la L. 207/2024, mutatis mutandis, si è reso strutturale il taglio del cuneo fiscale in parola incentivo consentendo in tal modo ai lavoratori di poter recuperare, almeno in parte, il potere d'acquisto delle loro retribuzioni.

Ulteriori riduzioni del cuneo fiscale

Ma a ben vedere, tuttavia, anche la legge di bilancio 2026 prevede diverse misure per la riduzione del cuneo fiscale.

Il primo importante intervento è quello contenuto all'art. 4 del DDL, che prevede la detassazione (rectius: tassazione agevolata) a favore dei lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro.

In particolare, gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell'anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2025 e 2026, saranno assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%. In buona sostanza, tale misura consentirà un taglio fiscale di ben 18 punti percentuali, atteso che l'aliquota Irpef applicabile sarebbe invece del 23%. Tale regime costituirà nel 2026  il regime naturale di tassazione applicabile alle maggiorazioni retributive previste in sede di rinnovo dei contratti collettivi, e  i datori di lavoro lo applicheranno salvo rinuncia scritta del lavoratore.

Altra importante agevolazione riguarda i premi di risultato di cui all'art. 1 c. 182 e ss. L. 208/2015 che, ordinariamente, sono assoggettati all'aliquota agevolata del 10% fino a 3.000 euro (nel 2025 si applica l'aliquota ridotta del 5%).

Il DDL amplia ulteriormente le agevolazioni, atteso che, per le somme di cui al citato comma 182 erogate negli anni 2026 e 2027, si applicherà l'imposta sostitutiva dell'1% ed inoltre il limite sarebbe sarà di euro 5.000.

Ulteriori interventi sono poi quelli, sempre a favore dei dipendenti del settore privato,  relativi  alle somme corrisposte a titolo di:

a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, ai sensi dell'art. 1 c. 2 D.Lgs. 66/2003 e dei CCNL;

b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;

c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

Più precisamente, le somme corrisposte nel 2026, entro il limite annuo di euro 1.500, saranno assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%, salvo rinuncia scritta del lavoratore.

In questo caso, le condizioni reddituali previste sono quelle di aver conseguito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a euro 40.000.

Per i lavoratori dipendenti occupati presso datori di lavoro del settore turistico, ricettivo e termale e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, invece, viene riproposta l'analoga agevolazione prevista lo scorso anno dall'art. 1 c. 395-398 L. 207/2024.
In particolare, nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, l'art. 8 del DDL prevede un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. Il lavoratore dipendente deve aver conseguito, nell'anno 2025, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.

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