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TRUST: il più efficace per il passaggio generazionale

 



Indubbiamente il trust rappresenta il veicolo principe in tema di passaggio generazionale. Questa asserzione, generalmente condivisa dagli operatori del settore, poggia su 2 considerazioni.

In primo luogo, uno strumento di passaggio generazionale dovrebbe garantire una sorta di segregazione del patrimonio, affinché il “tesoretto di famiglia” sia protetto da aggressioni da parte di terzi e segua il destino che gli abbiamo assegnato.

Ebbene, nel caso del trust la segregazione discende dal fatto che il disponente si spossessa del patrimonio che viene assegnato al trustee e dal fatto che in capo al trustee il patrimonio si configura come un patrimonio separato. Il trustee, infatti, in relazione al patrimonio in trust risulta essere proprietario ai fini della gestione, ma non del godimento. Ovviamente non va dimenticata l’azione revocatoria!

Invero, la segregazione è presente anche in relazione ad altri istituti domestici come il fondo patrimoniale e i vincoli di destinazione ex art. 2645-ter, c.c.. Tuttavia, il fondo patrimoniale non è certo uno strumento di ricambio, atteso che lo stesso si esaurisce in linea di principio alla morte di un coniuge e, in relazione alle partecipazioni societarie si pone come una soluzione macchinosa, atteso che solo l’ordinaria amministrazione spetta a entrambi i coniugi in maniera disgiunta, mentre quella straordinaria spetta congiuntamente a entrambi. Il vincolo di destinazione ha qualche cartuccia in più da sparare, ma rimane farraginosa la gestione dopo la morte del disponente.

La segregazione nel contratto di affidamento fiduciario è questione oltremodo problematica in quanto, in assenza di una norma che la preveda, la stessa può discendere ragionevolmente da una eventuale soluzione positiva alla possibilità di creare delle segregazioni atipiche in deroga all’art. 2740, c.c.; cosa tutt’alto che pacifica, atteso che taluni vedono in quest’ultimo articolo una norma di ordine pubblico.

Ovviamente la segregazione è assente in istituti come il patto di famiglia: le partecipazioni o l’azienda passano dal genitore al figlio, ma la proprietà è sempre in capo a qualcuno. Ricordiamo il proverbio napoletano secondo cui “tre sono i potenti: il papa, il re e chi non ha nulla”.

Il secondo aspetto da valutare in tema di passaggio generazionale è la flessibilità che il veicolo può offrire come, ad esempio, la possibilità di adeguarsi alle vicende future che si possono presentare e che non potrebbero essere prevedibili ex ante. Il trust, sotto questo profilo, rappresenta una soluzione ottimale: il disponente trasferisce al trustee i beni che questi gestirà al meglio secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo, secondo le proprie valutazioni, anche nei casi in cui il disponente si trovi in situazioni di difficoltà a causa di malattie o di debolezza dovuta all’età avanzata. Con la dovuta attenzione al rispetto della legittima, il trust può durare anche oltre la vita del disponente.

In caso di disposizione in trust del compendio partecipativo di famiglia il trustee, sempre secondo le indicazioni dell’atto, potrà valutare di trasferire l’azienda al figlio più meritevole o idoneo e tutelare i suoi fratelli con beni di altra natura oppure, nel caso in cui nessuno sia in grado o sia interessato a proseguire l’attività, alienare l’azienda e utilizzare il corrispettivo per mantenere o assistere i beneficiari.

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