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Secondo acconto delle imposte 2025

Entro il prossimo 1.12.2025 deve essere versata dai contribuenti solari la seconda o unica rata dell’acconto 2025 delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e segnatamente dal modello Redditi 2025. Quest’anno, infatti, il 30.11, termine naturale della scadenza, cade di domenica.



La somma dovuta può essere calcolata sulla base del metodo storico oppure del metodo previsionale, secondo cui è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) oppure non effettuare alcun versamento qualora si dovesse ritenere ragionevolmente probabile una riduzione del reddito complessivo 2025 rispetto al 2024 oppure un aumento importante degli oneri deducibili o detraibili, oppure ancora quando il contribuente è stato interessato nel 2025 da talune operazioni straordinarie, con la conseguenza che l’imposta 2025 risulterà a consuntivo presumibilmente inferiore all’imposta 2024.

È il caso, ad esempio, dell’imprenditore individuale che nel 2025 conferisce l’unica azienda in una S.r.l. di nuova costituzione. A parità di condizioni, è probabile che il reddito d’impresa 2025 del conferente risulterà inferiore rispetto al reddito d’impresa 2024 e ciò tanto più quando il trasferimento dell’azienda si sia perfezionato nella prima parte dell’anno; meno, invece, quando il conferimento diviene efficace in corrispondenza della chiusura del 2025. Va, comunque, valutata la situazione fiscale complessiva del soggetto, così se a seguito del conferimento l’ex imprenditore ha incassato redditi di lavoro dipendente o assimilato è evidente che il ricalcolo al ribasso della seconda rata dell’acconto ne deve tenere conto.

Un’altra ipotesi eclatante è quella in cui nel corso del 2025 il socio di S.n.c. o di S.a.s. cede le quote sociali. Ai fini dell’imputazione del reddito della società ex art. 5, TUIR, rilevano i soci al 31.12, quindi al socio uscente non verrà attribuita alcuna quota del reddito d’impresa 2025. Ne può conseguire, quindi, la convenienza ad azzerare o comunque ridurre l’acconto 2025, ferma restando una valutazione complessiva della situazione reddituale dell’ex socio.

Meno evidente, ma certamente da valutare, è il caso del professionista che decide di versare nel 2025 alla propria Cassa di appartenenza un contributo potenziato rispetto a quanto versato nel 2024; ipotizzando un reddito stabile nel biennio, potrebbe essere opportuno ridurre il quantum della seconda rata delle imposte.

Va da sé che il metodo previsionale espone il contribuente al rischio sanzionatorio, laddove l’acconto non dovesse essere capiente rispetto all’imposta dovuta; pertanto, è bene che ogni valutazione del caso vada fatta in un’ottica cautelativa e prudenziale.

Si ricorda che, di base, la misura della seconda rata dell’acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi varia seconda della natura del contribuente:

  • per i soggetti no ISA, essa è pari al 60% dell’imposta del periodo d’imposta precedente (metodo storico);
  • per i soggetti ISA, essa pari al 50% dell’imposta del periodo d’imposta precedente (metodo storico).

Il Legislatore aveva riconosciuto la possibilità di versare la seconda rata dell’acconto 2023 e 2024 da parte delle persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi o compensi 2022 o 2023 non superiori a 170.000 euro, entro un termine differito (16.01.2024 e 16.01.2025 invece che 30.11.2023 e 2.12.2024) prevedendo altresì la rateizzazione dell’importo dovuto.

Con riferimento all’acconto 2025, con la risposta all’Interrogazione parlamentare 22.10.2025, n. 3-02260, il MEF ha precisato che tale possibilità di rateizzazione «è sempre stata rimessa a una valutazione rispetto alla sostenibilità degli effetti di cassa in relazione al momento in cui veniva fatta la valutazione … al momento la possibilità di prorogare la misura in argomento, con queste verifiche, non è possibile … Questo non esclude la possibilità che possa essere fatto … in prossimità dell’acconto».

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