Ritardo anche di un solo giorno sulla rata annulla i benefici. Rottamazione quinquies con pagamenti delle rate a scadenza tassativa e senza più i cinque giorni di tolleranza presenti nelle precedenti edizioni delle definizioni agevolate.
In caso di pagamento in ritardo anche di un giorno della prima o dell'ultima rata del piano quindi, la rottamazione salta e vengono meno tutti i benefici.
Per le rate differenti dalla prima e l'ultima invece, superato il termine di pagamento fissato dal piano, la rata insoluta va immediatamente conteggiata nel computo delle potenziali due non corrisposte (anche non consecutivamente) che determinano la decadenza della rottamazione.
Questo è quanto si evince dalla struttura della nuova rottamazione quinquies, disciplinata all'articolo 23 del disegno di legge di bilancio 2026 da poco bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato.
Niente più 5 giorni di tolleranza sui pagamenti.
Va preliminarmente ricordato che le precedenti edizioni delle rottamazioni delle cartelle esattoriali concedevano ai contribuenti la possibilità di pagare le rate in cui era stato suddiviso il debito dovuto con un lieve ritardo senza incorrere nella decadenza dalla definizione agevolata.
Nello specifico si prevedeva che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, non superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui era dilazionato il pagamento delle somme, non si sarebbero prodotti gli effetti della decadenza dalla definizione agevolata.
La rottamazione quinquies invece rivoluziona e rende più pro contribuente la disciplina della decadenza prevedendo (al comma 14 dell'articolo 23) che la definizione agevolata è inefficace non più al mancato pagamento nei termini di una rata (con la tolleranza dei 5 giorni) ma nell'ipotesi di omesso o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento, nel caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata.
Da come è strutturata la nuova disciplina della decadenza però viene meno il principio della tolleranza dei 5 giorni entro cui un pagamento di una rata (prima e ultima compresa) se ritardato non fa saltare la definizione agevolata.
| I piani rate della rottamazione quinques prevedono un massimo di 54 rate bimestrali con rata minima da 100 euro. |
Se la citata tolleranza di 5 giorni ha un peso relativo in caso di mancato pagamento nei termini delle rate “nel mezzo del piano” poiché il ritardo in questo caso viene assorbito dal nuovo principio della decadenza con due rate insolute, differente è il peso che ha in caso di ritardi sulla prima o l'ultima rata.
Per la prima o ultima rata del piano infatti basta un solo giorno di ritardo per far venir meno gli effetti della definizione agevolata con conseguenze differenti.
In caso di mancato pagamento della prima infatti si determina l'inefficacia della definizione agevolata mentre l'ultima rata insoluta determina la decadenza a tutti gli effetti ovvero la definizione non produce effetti, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione.
In quest'ultimo caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.
Va invece ricordato come indicato al comma 13 lettera b) che il mancato pagamento della prima rata in scadenza il 31 luglio 2026 delle somme dovute fa si non siano estinte eventuali delle procedure esecutive precedentemente avviate.
Per completezza espositiva va inoltre ricordato che nella rottamazione quinquies i piani rate concessi sono potenzialmente più lunghi rispetto a quelli delle precedenti definizioni agevolate perché prevedono un massimo di 54 rate bimestrali con rata minima da 100 euro.

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