Si avvicina la scadenza per la rivalutazione delle criptovalute e delle altre attività digitali detenute al 1° gennaio 2025. ll termine per il versamento dell'imposta sostitutiva è fissato infatti al 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).
In virtù delle previsioni di cui ai commi 26-29, articolo 1, della Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.
In particolare, l’art. 1 comma 26, Legge n. 207/2024, prevede che: “Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies) del comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificata, da ultimo, dal comma 25 del presente articolo, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del citato testo unico, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento”.
Come rilevato dalla circ. n. 30/202 3 (§ 3.6), in assenza di un prezzo ufficiale occorre assumere:
- il valore al 1° gennaio 2025 rilevato sulla piattaforma dove era stata originariamente acquistata la cripto-attività;
- in assenza di tale dato, il valore al 1° gennaio 2025 rilevato su una "analoga piattaforma" in cui è negoziata la medesima cripto-attività o su siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato di tali asset.
Grazie alla chance di rivalutazione, i contribuenti individuano un nuovo valore fiscale delle cripto-attività in loro possesso, assumendo come base il valore di mercato al 1° gennaio 2025, anziché il prezzo di acquisto. Ciò consente di ridurre il carico fiscale ossia l’eventuale plusvalenza in ipotesi di cessione futura della stessa cripto. Attenzione però, l’assunzione del valore normale di mercato quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis, art. 68 del TUIR.
L’imposta sostitutiva del 18% può essere:
- pagata in unica soluzione entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica);
- rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 30 novembre 2025 (1° dicembre). Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.
Il 15 novembre scadrà invece la 3ª rata della sostitutiva sulla rivalutazione 2023, comma 133, articolo 1 , Legge n. 197/2022.
Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’affrancamento (rivalutazione) delle cripto-attività nel modello F24 è 1717.
La nuova chance di affrancamento, comporta complessivamente:
- l’individuazione del valore normale delle criptoattività al 1° gennaio 2025;
- in dichiarazione, per ogni cripto-attività affrancata, si indicherà il nuovo valore di carico, che sostituirà il costo di acquisto ai fini del calcolo delle future plusvalenze o minusvalenze;
- calcolo e versamento dell’imposta sostitutiva del 18% sul valore di riferimento.
È possibile rideterminare il valore di cripto-attività detenute alla data del 1° gennaio 2025, anche nel caso in cui non siano più detenute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva (vedi circolare n. 30/E del 2023).
Con effetti dal 1° gennaio 2026, si ricorda che la tassazione sostitutiva delle plusvalenze da cripto-attività passa dal 26% al 33%. La rivalutazione consentirà di intercettare gli effetti dell’aumento del carico fiscale.

Commenti
Posta un commento