Il DdL di Bilancio 2026 introduce una significativa modifica al regime fiscale dei dividendi per le società, segnando l’abbandono del regime generalizzato di imponibilità ridotta al 5% prevista finora per i proventi da partecipazioni societarie.
Il regime di favore in argomento, è disciplinato dall’art. 89 del TUIR ai sensi del quale “gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all’art. 47, comma 7, dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell’ente ricevente per il 95% del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all’art. 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento”.
A decorrere dal 1° gennaio 2026 il regime agevolato sarà riservato esclusivamente alle società o enti con una partecipazione diretta nella società o ente che distribuisce gli utili almeno pari al 10%. La soglia si calcola considerando anche le partecipazioni indirette attraverso società controllate, applicando un meccanismo di demoltiplicazione della catena partecipativa di controllo.
Analoghe modifiche sono previste, per effetto della riscrittura dell’art. 59, comma 1, del TUIR, per i dividendi percepiti dalle società di persone, le quali perderebbero l’esclusione parziale dal reddito in assenza del requisito minimo di partecipazione nel capitale dell’emittente.
Per chi possiede partecipazioni inferiori al 10%, pertanto, l’esclusione del 95% dei dividendi percepiti non sarà più riconosciuta, con attrazione a tassazione di un imponibile più ampio.
Si noti infine che la data spartiacque per l’applicazione delle nuove disposizioni (1° gennaio 2026) dovrebbe assumere rilievo in riferimento al momento della delibera degli utili e non già alla loro materiale corresponsione (con una situazione analoga a quella sperimentata con il regime transitorio previsto dall’art. 1, comma 1006, della Legge n. 205/2017 per le persone fisiche).
Pertanto:
- con la delibera di distribuzione entro il 31 dicembre 2025
- si evita la maggior tassazione prevista per le partecipate sotto la soglia del 10%.

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