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Definito il termine dell’invio annuale dei dati al STS

È stato pubblicato sulla G.U. l’apposito Decreto con il quale il MEF ha definito il termine dell’invio annuale al STS dei dati delle spese sanitarie, utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate.

In particolare è disposto che l’invio va effettuato entro il 31.1 dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesaPer le spese sanitarie sostenute nel 2025 il termine di invio è pertanto fissato al 2.2.2026 (il 31.1 cade di sabato). Quanto sopra non riguarda le spese veterinarie per le quali il termine di invio dei dati annuali rimane fissato al 16.3 dell’anno successivo. Le spese veterinarie 2025 dovranno pertanto essere inviate entro il 16.3.2026.



L’invio al STS dei dati relativi alle spese sanitarie delle persone fisiche, al fine di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre il mod. 730 / REDDITI PF precompilato, è stato oggetto di svariate modifiche / differimenti, sia per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti tenuti all’assolvimento di tale adempimento ed i dati da trasmettere, sia per quanto riguarda i termini entro i quali provvedere all’invio dei dati.

Con particolare riferimento alla periodicità dell’adempimento in esame, si rammenta che:

  • il Decreto 19.10.2020 aveva previsto l’invio dei dati con cadenza mensile;
  • l’invio mensile (mai applicato) è stato sostituito dall’invio semestrale per le spese sanitarie sostenute nel 2021 e successivamente, con apposite proroghe riconosciute di anno in anno, nel 2022 e 2023;
  • l’invio con cadenza semestrale, entro i termini fissati dal DM 8.2.2024 ( 30.9 e 31.1 dell’anno successivo), è stato disposto a regime dal 2024 dall’art. 12, D.Lgs. n. 1/2024, c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, in attuazione della Riforma fiscale;
  • da ultimo, l’art. 5, D.Lgs. n. 81/2025, c.d. “Decreto correttivo”, ha modificato il citato art. 12 disponendo che a decorrere dai dati relativi al 2025 l’invio al STS va effettuato con cadenza annuale entro il termine stabilito dal MEF con un apposito Decreto.

INVIO ANNUALE ENTRO IL 31.1 DELL’ANNO SUCCESSIVO

In attuazione del citato art. 5, il MEF ha emanato il Decreto 29.10.2025, pubblicato sulla G.U. 10.11.2025, n. 261, con il quale è disposto che “a decorrere dal 1° gennaio 2025, per le spese sanitarie di cui all’articolo 2 la trasmissione dei relativi dati è effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle medesime spese”.

I termini di invio dei dati relativi alle spese sanitarie sono pertanto così individuati.

(*) Il 31.1.2026 cade di sabato e il 31.1.2027 cade di domenica.

INVIO SPESE VETERINARIE

I termini sopra esposti non riguardano i veterinari per i quali continua ad essere applicabile l’art. 16-bis, DL n. 124/2019, ai sensi del quale l’invio al STS dei dati delle spese veterinarie sostenute nell’anno dalle persone fisiche per gli animali da compagnia / per la pratica sportiva di cui al DM n. 289/2001, va effettuato entro il 16.3 dell’anno successivo.UTILIZZO DATI PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Con l’aggiunta del comma 4-bis all’art. 4, DM 19.10.2020 il MEF interviene anche sulle modalità di utilizzo dei dati inviati al STS per l’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del quale, dal 2025, l’Ufficio potrà consultare / verificare i dati delle spese in esame per le (sole) dichiarazioni dei redditi selezionate per il controllo formale ex art. 36-ter, DPR n. 600/73, con esclusione dei dati per i quali i contribuenti hanno manifestato l’opposizione all’uso.

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