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Atti di fine 2025 delle imprese familiari

In vista dell’approssimarsi della fine dell’anno è opportuno / necessario procedere, entro il 31.12.2025, alla stipula di atti / scritture private autenticate al fine di attribuire agli stessi rilevanza fiscale già dal 2025 / 2026.

Con particolare riguardo alle imprese familiari, trattasi degli atti finalizzati:
  • alla costituzione di una nuova impresa familiare;
  • all’enunciazione dell’impresa familiare per una ditta individuale già esistente;
  • all’ingresso di un collaboratore.




La stipula, entro il 31.12.2025, di alcuni atti riferiti alle imprese familiari consente di attribuire rilevanza fiscale, già dal 2025 ovvero dal 2026, alle operazioni in essi contenute. In particolare gli atti riguardano le seguenti fattispecie:

  • costituzione di nuova impresa familiare;
  • enunciazione dell’impresa familiare per ditta individuale già esistente;
  • ingresso nell’impresa familiare di nuovo collaboratore.

RIPARTIZIONE DEL REDDITO PRODOTTO DALL’IMPRESA FAMILIARE

Il reddito prodotto dall’impresa familiare è ripartito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, TUIR, tra ciascun collaboratore che ha “prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell’impresa, proporzionalmente alla ... quota di partecipazione agli utili”, per un importo complessivamente non superiore al 49% dell’ammontare risultante dal mod. REDDITI del titolare, tenendo presente quanto segue.

Qualifica di collaboratore

Coniuge

Parente entro il 3° grado

1° grado : padre / madre, figlio/a

2° grado: nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello / sorella

3° grado: bisnonno/a, pronipote (figlio/a del nipote, nipote (figlio/a del fratello / sorella, zio/a (fratello / sorella di uno dei genitori)

Affine entro

il 2° grado

1° grado: suocero/a, figlio/a del coniuge

2° grado: nonni del coniuge, nipote del coniuge (figlio/a del figlio/a del coniuge), cognato/a

Per effetto di quanto stabilito dalla Legge n. 76/2016, c.d. “Legge Cirinnà” in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, anche i soggetti “uniti civilmente” possono assumere la qualifica di collaboratore nell’ambito dell’impresa familiare, come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 26.10.2017, n. 134/E.

NB

La Corte Costituzionale con la sentenza 25.7.2024, n. 148 ha sancito l’incostituzionalità dell’art. 230-bis, comma 3, C.c. “nella parte in cui non prevede come familiare anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il « convivente di fatto»”.

L’equiparazione del convivente di fatto al coniuge nell’ambito dell’impresa familiare si dovrebbe riflettere sull’obbligo di iscrizione all’INPS anche per il convivente di fatto (negato dall’INPS nella Circolare 31.3.2017, n. 66) che partecipa con la propria attività di lavoro all’impresa familiare dell’altro convivente in maniera abituale e prevalente (Informativa SEAC 12.9.2024, n. 260).

Imputazione reddito ai collaboratori

L’imputazione del reddito (con esclusione delle perdite) va effettuata sulla base del principio di “trasparenza” (indipendentemente dall’effettiva percezione) e richiede:

  • che il collaboratore risulti da atto pubblico / scrittura privata autenticata, stipulato anteriormente all’inizio del periodo d’imposta.

    NB

    Non è necessario specificare nell’atto le quote di partecipazione agli utili spettanti ai collaboratori, considerato che le stesse sono individuate a consuntivo, in proporzione al lavoro prestato nell’impresa (in modo continuativo e prevalente), come indicato nel quadro RS del mod. REDDITI del titolare;

  • che nel mod. REDDITI il titolare evidenzi la quota di partecipazione spettante al collaboratore, attestando che la stessa è proporzionata alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell’impresa in modo continuativo e prevalente nel periodo d’imposta;

Imputazione reddito ai collaboratori

  • che ciascun familiare attesti, tramite la sottoscrizione del proprio mod. REDDITI, di aver prestato l’attività nell’impresa in modo continuativo e prevalente.

Si rammenta che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 31.8.2015, n. 78/E, la plusvalenza conseguita in caso di cessione d’azienda in presenza di un’impresa familiare va imputata interamente al titolare della stessa.

NB

Per un imprenditore individuale minimo / forfetario, il reddito è interamente imputato al titolare anche in caso di impresa familiare.

ATTI RELATIVI ALL’IMPRESA FAMILIARE ED EFFETTO FISCALE

Nell’impresa familiare gli effetti fiscali connessi con l’attribuzione di una parte del reddito ai collaboratori, come specificato dal Ministero delle Finanze nelle Circolari 17.5.2000, n. 98/E e 19.5.2000, n. 101/E, si producono con decorrenza differenziata a seconda che si tratti di:

  • impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare;
  • impresa già esistente, per la quale sia enunciata la conduzione nella forma di impresa familiare;
  • ingresso nell’impresa familiare di un nuovo collaboratore.

impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare

Per l’impresa avviata ex novo sotto forma di impresa familiare gli effetti fiscali decorrono dallo stesso periodo d’imposta, a condizione che l’atto di enunciazione dell’impresa familiare sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Esempio 1


La sig.ra Paola Neri avvia un’attività di estetista il 16.12.2025, costituendo contestualmente un’impresa familiare con la sorella Marta.

Considerato che gli effetti fiscali dell’impresa familiare decorrono già dal 2025, in sede di mod. REDDITI 2026 alla sorella sarà attribuita una quota del reddito 2025 prodotto in relazione all’attività svolta.

ENUNCIAZIONE DI IMPRESA FAMILIARE RELATIVA AD un’IMPRESA ESISTENTE

Per una ditta individuale già esistente è possibile enunciare l’impresa familiare, i cui effetti fiscali si producono dal periodo d’imposta successivo alla data dell’atto, come chiarito dal Ministero nella citata Circolare n. 98/E. Di conseguenza:

  • per garantire l’attribuzione al collaboratore del reddito dal 2026 (mod. REDDITI 2027), l’atto deve essere stipulato entro il 31.12.2025;
  • se l’atto è stipulato successivamente al 31.12.2025 (ad esempio, il 12.1.2026), l’effetto fiscale di ripartizione del reddito al collaboratore si produrrà solo a decorrere dal 2027 (mod. REDDITI 2028).

Esempio 2


Il sig. Pietro Rossi svolge dal 2018 l’attività di imbianchino.

Il 18.12.2025 stipula un atto costitutivo di impresa familiare con il figlio. Gli effetti fiscali dell’impresa familiare decorrono dal 2026 e pertanto:

  • il reddito d’impresa 2025 è tassato in capo al titolare;
  • dal 2026 (mod. REDDITI 2027) al figlio sarà attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta.

INGRESSO DI UN NUOVO COLLABORATORE

Se nell’impresa familiare già esistente entra un nuovo collaboratore, gli effetti fiscali sono differiti; la quota del reddito d’impresa allo stesso spettante potrà essere attribuita a partire dall’anno successivo a quello di modifica dell’atto.

Al fine di garantire la ripartizione del reddito d’impresa anche al nuovo collaboratore dal 2026 (mod. REDDITI 2027) la modifica dell’atto va effettuata entro il 31.12.2025.

Esempio 3

La sig.ra Lia Verdi gestisce una pizzeria al taglio, in forma di impresa familiare, con la figlia.

Il 18.12.2025, a seguito dell’ingresso di un nuovo collaboratore (figlio), l’atto dell’impresa familiare viene modificato.

Gli effetti fiscali della modifica decorrono dal 2026 (mod. REDDITI 2027) e pertanto:

  • il reddito d’impresa 2025 è ripartito tra la titolare e la figlia;
  • dal 2026 al figlio sarà attribuita la quota di reddito proporzionale all’attività svolta.

USCITA DI UN COLLABORATORE

Nel caso in cui collaboratore cessi in corso d’anno l’attività nell’ambito dell’impresa familiare, allo stesso è attribuita una quota di reddito proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato durante l’anno. I requisiti della continuità e prevalenza dell’attività svolta devono essere verificati con riferimento al periodo antecedente la cessazione.

Esempio 4


Il sig. Nicola Rosi (idraulico) esercita l’attività in forma di impresa familiare con lo zio.

Nel mese di settembre 2025 lo zio ha cessato l’attività nell’impresa familiare.

La quota di reddito 2025 spettante al collaboratore sarà commisurata all’attività svolta fino a settembre.

NB

In base alla disciplina civilistica, al collaboratore che esce dall’impresa familiare spetta una quota degli incrementi patrimoniali (plusvalenze latenti), compreso l’avviamento riferibile all’attività svolta dallo stesso nonché la quota di utili residui non ancora distribuiti.

Tali somme non hanno rilevanza fiscale e pertanto non sono soggette a tassazione.

Alla luce di quanto sopra, la decorrenza dei predetti atti è così sintetizzabile.

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