Passa ai contenuti principali

Staff housing: la disciplina tra decreto attuativo e DDL Semplificazioni

Il DDL Semplificazioni, approvato dal Senato l'8 ottobre 2025, contiene alcune semplificazioni concernenti lo "staff housing", la doppia agevolazione introdotta dal DL Economia e attuata dal decreto del Ministero del Turismo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre: facciamo il punto sulla misura.



C'è interesse. E si vede.

Sappiamo tutti che la questione dell'emergenza abitativa sia tutt'ora presente nel nostro paese.

Se a questo endemico problema vogliamo poi legare la difficoltà di certi operatori economici, soprattutto nel turismo, nel reclutare giovani o giovanissimi lavoratori, capite bene che bisognava intervenire.

Uno strumento pensato per provare ad arginare il duplice problema sopra identificato è il c.d. staff housing, che ha visto luce con l'art. 14 del DL Economia (DL 95/2025, poi convertito con modificazioni L. 118/2025).

Il decreto attuativo previsto dal citato art. 14 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 4 ottobre 2025 (con una discreta celerità se pensiamo ai tempi “classici” di pubblicazione di altri decreti), quale dimostrazione che il problema è sentito dal nostro Governo; se poi aggiungiamo il fatto che il recente DDL Semplificazioni (nel testo approvato in Senato l'8 ottobre e ora atteso alla Camera) già ne dispone qualche integrazione, non rimangono dubbi sull'interesse per la misura.

Tracciamo le fila del discorso.

Staff housing: introduzione della misura

L'art. 14 del DL 95/2025 è rubricato “ Disposizioni urgenti in materia di turismo ”.

Si da subito il disposto normativo si qualifica votato ad un obiettivo, ovvero “migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati”.

Nei fatti parliamo di contributi, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato. Senza concentrarsi sulle cifre (svariati milioni di euro), la concessione dei sussidi è riferita:

  • ad investimenti per la “creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale”, degli alloggi per i lavoratori del settore;
  • destinati a “condizioni agevolate ai medesimi lavoratori”;
  • nonché “euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi”.

Tali risorse, continua il secondo comma, sono “destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287”.

Il tutto con un vincolo. Concedere detti alloggi “per un periodo non inferiore a cinque anni secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato”.

Il decreto attuativo

La norma è del 30 giugno 2025, convertita in legge il successivo 8 agosto. Per gli standard a cui ci siamo abituati, quando ci dicono che deve intervenire un decreto attuativo entro 30 giorni, ci prepariamo ad aspettare svariati mesi (o anni, anni nella peggiore delle ipotesi). Questa volta, invece, il decreto del Ministero del Turismo 18 settembre 2025, attuativo della misura, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 ottobre 2025

Nel ricordare come le risorse sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità d'immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo o termali, gestiscono strutture turistico ricettive, ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il decreto:

  • riporta come l'immobile oggetto dell'intervento debba essere destinato per un periodo non inferiore a 9 anni successivi al completamento dell'investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • richieda come il canone di locazione applicato ai dipendenti, dev'essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all'ambito territoriale.

Seguono poi una serie di regole di natura tecnica per la richiesta dei contributi, nonché le garanzie (polizza fideiussoria bancaria o assicurativa) a copertura dell'intero contributo finanziario richiesto in anticipazione, necessarie per la domanda di finanziamento.

Il DDL Semplificazioni

A riprova dell'attenzione verso l'istituto in parola, notiamo come il disegno di legge cd. “Semplificazioni” approvato al Senato in data 8 ottobre 2025 contenga un art. 12 rubricato “Misure di semplificazione per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo” che inserisce un comma 2bis all'art. 14 DL 95/2025.

Invero, secondo la probabile futura novella, “agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026, da realizzare ai sensi del comma 1 da parte dei soggetti beneficiari di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7-ter, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d'uso.”

Cercando di tradurre, la norma in discussione alla Camera dei deputati vuole:

  • per gli interventi iniziati entro il 31 dicembre 2016 sarà possibile realizzarli mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza necessità di permesso per costruire;
  • gli alloggi devono chiaramente avere un vincolo di destinazione decennale, a garanzia del loro utilizzo.

Volendo concludere: l'idea, almeno nel comparto turistico recettivo, c'è. Le norme pure, compreso il decreto attuativo (il che rappresenta una quasi-novità).

Ora non resta che attendere l'approvazione del DDL Semplificazioni; e poi, chi vorrà, potrà.

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...