Il Disegno di Legge di Bilancio 2026 prevede la nuova rottamazione-quinquies, una riedizione della definizione agevolata dei ruoli che riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 31 dicembre 2023. Tuttavia, a differenza delle precedenti edizioni, il beneficio è fortemente circoscritto e accompagnato da novità rilevanti sul fronte dei controlli e delle compensazioni fiscali.
Rottamazione-quinquies: ambito e benefici - Possono accedere alla misura tutti i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, indipendentemente dal reddito, purché i debiti siano:
- derivanti da liquidazione automatica (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter D.P.R. n. 633/1972) o da controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973);
- inclusi anche i versamenti omessi dei contributi INPS;
- esclusi invece i ruoli da accertamento, avvisi di recupero crediti d’imposta, irrogazioni di sanzioni, nonché da atti per registro, successioni e donazioni.
Gli effetti sono analoghi alle precedenti rottamazioni: stralcio integrale di sanzioni, interessi di mora e aggi di riscossione.
Il contribuente può presentare domanda entro il 30 aprile 2026, pagando il dovuto:
- in unica soluzione entro luglio 2026, oppure
- in 54 rate bimestrali fino al 2035.
La rottamazione decade soltanto in caso di mancato pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive, o dell’ultima rata. In tal caso, il debitore può chiedere la dilazione ordinaria.
Liquidazione automatica per omessa dichiarazione IVA - Viene introdotto un nuovo meccanismo di liquidazione automatica dell’IVA omessa, basato sui dati delle fatture elettroniche e delle comunicazioni LIPE. Questa procedura comporta:
- l’applicazione di una sanzione del 120%, ridotta al 75% se la dichiarazione viene presentata spontaneamente prima della notifica dell’avviso bonario;
- il calcolo della base imponibile sugli importi liquidati senza considerare eventuali crediti IVA dell’anno precedente.
Si tratta di una misura che permette all’Agenzia delle Entrate di eseguire controlli automatizzati, riducendo i tempi e senza necessità di un formale accertamento.
Divieto di compensazione oltre i 50.000 euro - Il Disegno di Legge riduce da 100.000 a 50.000 euro la soglia dei debiti iscritti a ruolo scaduti che comportano il divieto di compensazione di crediti in F24, ai sensi dell’art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. n. 223/2006.
La limitazione:
- si applica anche se il credito supera l’importo dovuto (vale il principio di totale preclusione);
- non impedisce il pagamento dei ruoli tramite compensazione F24;
- non riguarda i contribuenti che risultano in regola con il pagamento delle rate derivanti da una precedente rottamazione.
Aspetto | Dettaglio |
Periodo carichi ammessi | 2000 - 2023 |
Tipologia debiti ammessi | Liquidazione automatica o controllo formale |
Esclusioni | accertamenti, avvisi di recupero, atti impositivi |
Termine domanda | 30 aprile 2026 |
Pagamento | Unica soluzione o 54 rate bimestrali |
Sanzione IVA omessa | 120% o 75% se ravvedimento prima dell’avviso |
Divieto compensazione | Debiti scaduti > 50.000 euro |

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