Aliquota al 50% per abitazione principale per tutto il 2026
Saranno prorogate al 2026, alle stesse condizioni previste per l'anno 2025, le disposizioni relative alle detrazioni delle spese sostenute per interventi edilizi. Si conferma, quindi, una detrazione al 50% se le spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e se gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con ripartizione in dieci rate annuali. Nessuna conferma, invece, per l'agevolazione del 75% destinata a favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche mentre risulta confermato il bonus mobili nella misura del 50%.
Questo ciò che emerge dalla lettura delle prime bozze del disegno di legge di bilancio per il 2026 in tema di agevolazioni per gli interventi edilizi. A regime, è riconosciuta dall'art. 16-bis del dpr 917/1986 una detrazione, ai fini Irpef, per la generalità degli interventi edilizi diversi da quelli che integrano gli estremi della nuova costruzione. Il comma 1 dell'art. 16 del dl 63/2013, peraltro, ha potenziato al 50% l'aliquota dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 31/12/2024, su un ammontare massimo di spese detraibili riconosciute pari a 96.000 euro ma dall'1/01/2025 al 31/12/2033 l'aliquota è stata ridotta al 30%, ai sensi del comma 3-ter dell'art. 16-bis del Tuir, come modificato dal comma 54 dell'art. 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025).
Le disposizioni richiamate hanno introdotto un regime transitorio che prevede aliquote di detrazione diverse a seconda che gli interventi siano eseguiti o meno sull'unità adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, fermo restando la validità di tutte le altre disposizioni sul tema. Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del dl 63/2013, la detrazione per gli interventi destinati al recupero edilizio è stabilita al 36% se le spese sono sostenute dall'1/01/2025 al 31/12/2025 e al 30% se le spese sono sostenute dall'1/01/2026 al 31/12/2027; per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 il limite massimo di spesa detraibile resta fissato nella soglia pari a 96.000 euro per unità immobiliare, comprese le pertinenze.
La detrazione per gli interventi destinati al recupero edilizio relativamente alle spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi del comma 1 dell'art. 16 del dl 63/2013, è stabilita nella percentuale del 50%, se le spese sono sostenute dall'1/01/2025 al 31/12/2025 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o nella percentuale del 36% se le spese sono sostenute dall'1/01/2026 al 31/12/2027 dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e gli interventi sono effettuati sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; il limite massimo di spesa detraibile è pari a 96.000 euro per unità immobiliare, comprese le pertinenze, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027.
Per poter beneficiare dell'aliquota maggiorata del 50% (2025 e, se confermato, del 2026 e del 36% per spese 2026 e 2027) l'unità immobiliare nella quale sono realizzati i lavori deve essere destinata ad abitazione principale e la detta aliquota spetta anche se l'unità immobiliare (e relative pertinenze) è adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.
Per abitazione principale si intende, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 10 del Tuir, "quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente” e “non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata".
L'aliquota più alta spetta, però, esclusivamente al titolare del diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), che destina l'unità ad abitazione principale e il requisito della titolarità dell'immobile deve essere verificato all'inizio dei lavori; l'eventuale cambio di destinazione dell'immobile successivo alla fruizione della detrazione non comporta la riduzione dell'agevolazione (circ. 8/E/2025 ) .

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