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Rottamazione-quater: cosa succede dopo la domanda di riammissione

Dopo la presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione quater occorre informare la banca e bloccare eventuali procedure esecutive. Entro il 30 giugno occorre comunicare le somme dovute ed entro il 31 luglio 2025, bisognerà pagarle. Solo dopo tale pagamento si estingueranno le procedure esecutive e verranno sbloccate le somme pignorate sul conto corrente.

Entro il 30 giugno 2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai soggetti interessati una “Comunicazione” con l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e i moduli di pagamento secondo il numero di rate selezionato nella domanda.

A seguito della presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione-quater, prevista dal Decreto Milleproroghe si pone, nuovamente, per i contribuenti con il conto bloccato per effetto del pignoramento presso terzi, il problema di assolvere al pagamento delle somme dovute o della prima rata.

Se è vero che successivamente al pagamento delle somme o della prima rata, ex art. 1 c. 243 lett. b) L. 197/2022, si verifica “l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo”, non sempre il pagamento della prima rata è agevole quando la liquidità si trova sull'unico conto interessato dalla procedura di pignoramento presso terzi.

Come noto, l'adesione alla sanatoria delle cartelle di pagamento comporta, tra l'altro, che non possono proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Pertanto, per effetto della presentazione della dichiarazione di adesione, anche le procedure di pignoramento presso terzi rimangono sospese in pendenza del pagamento del debito rottamato e si estinguono con il versamento del relativo saldo.

Tuttavia, il pignoramento presso terzi di cui all'art. 72-bis DPR 602/73 rischia di anticipare il pagamento del debito erariale, impedendo al contribuente debitore di fruire della somma agevolata, già richiesta all'Amministrazione Finanziaria secondo le norme di legge. Tale procedura si caratterizza infatti per snellità e celerità, potendo l'agente della riscossione ordinare al terzo Istituto di Credito di pagare il credito per cui si procede direttamente al concessionario, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento.

Cosa fare

Servirà, in primis, informare immediatamente l'Istituto di Credito interessato della presentazione della domanda ed adoperarsi affinché venga rispettata la previsione normativa tale per cui non possono proseguire, a seguito della presentazione della domanda di riammissione alla rottamazione-quater, procedure esecutive precedentemente avviate. A tal fine, sarebbe auspicabile prendere diretto contatto con l'ufficio incaricato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché possa direttamente interloquire con l'Istituto di Credito.

Una volta bloccata l'operazione di pagamento del terzo in favore del creditore servirà impegnarsi ad onorare il pagamento della somma o della prima rata che sarà comunicato entro il 30 giugno 2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. A seguito del pagamento della prima rata, salvo che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo, si verificherà dunque l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate con il conseguente sblocco delle somme sul conto corrente pignorato.

Occorrerà, invece, valutare attentamente come procedere ed interloquire proficuamente con l'Ufficio riscossione laddove le uniche somme disponibili per il contribuente siano quelle contenute nel conto corrente “bloccato” dal pignoramento presso terzi. L'Istituto di Credito, pur sospendendo il pagamento richiesto dalla procedura di cui all'art. 72-bis DPR 602/73, di prassi non svincola anche le somme bloccate oggetto del pignoramento ma attende che intervenga l'estinzione della procedura.

Sul punto è utile osservare che, nel caso in cui il conto corrente abbia la liquidità per far fronte alla definizione agevolata del debito erariale, ma esso non sia nella disponibilità del debitore in ragione del pignoramento presso terzi per la maggior somma anteriormente imputata a debito, è possibile che il terzo venga delegato dall'esecutato a corrispondere direttamente il pagamento al creditore, non più per la somma contenuta nell'atto di pignoramento ma per l'importo ( a rate o in un'unica soluzione) della definizione agevolata (vds, Trib. Bari 14 aprile 2023), consentendo al contribuente di onorare l'accesso alla rottamazione ed estinguere le procedure esecutive in essere.

In sintesi, è pacifico che la domanda di riammissione alla definizione agevolata sospende di diritto le azioni esecutive in corso, tra cui i pignoramenti, consentendo ai contribuenti di guadagnare tempo per regolarizzare la loro posizione fiscale.

Tuttavia, se il contribuente ha un pignoramento in corso sul conto corrente e su di esso giace l'unica liquidità volta anche al saldo della prima rata del debito c.d. rottamato, occorrerà adoperarsi affinché l'Istituto di Credito sia delegato al pagamento all'Agenzia dell'Entrate-Riscossione della prima rata o dell'intero importo rottamato, così da ottenere la definizione della procedura di rottamazione e la conseguente estinzione della procedura esecutiva, con sblocco delle somme in conto corrente.

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