Passa ai contenuti principali

Fine dello SSP: nuove regole e opportunità per chi ha (o vuole) un impianto fotovoltaico

 


Lo Scambio sul Posto (SSP) è uno strumento normativo fondamentale per incentivare la diffusione della produzione da fonti rinnovabili in ambito nazionale. Tale meccanismo consente di compensare, su base annuale, l’energia elettrica immessa nella rete nazionale con quella successivamente prelevata, generando una conciliazione tra produzione e consumo. In tal modo, i soggetti produttori-consumatori (c.d. prosumer), possono conseguire una riduzione del costo dell’energia elettrica prelevata, usufruendo altresì di un contributo economico, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), quale forma di valorizzazione dell’energia netta immessa e non autoconsumata.

Il servizio di Scambio sul Posto costituisce una modalità alternativa al regime di vendita dell’energia elettrica immessa in rete, ed è dedicato specificamente per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili come il fotovoltaico o da cogenerazione ad alto rendimento, con potenza fino a 500 kW.

La gestione del servizio è stata normata con la Deliberazione del 20 dicembre 2012 n. 570/2012/R/efr dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha approvato il c.d. Testo Integrato dello Scambio sul Posto (TISP). Il TISP disciplina in modo organico:

  • le condizioni di accesso al servizio;
  • i criteri per la determinazione del contributo economico in conto scambio;
  • le modalità di erogazione da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
  • i rapporti contrattuali tra l’utente e il GSE.

Nel sistema dello Scambio sul Posto, l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico viene interamente immessa nella rete elettrica nazionale, sotto la gestione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE). In parallelo, l’utente continua ad acquistare l’energia necessaria per i propri consumi dal fornitore elettrico locale. Il GSE, in un secondo momento, riconosce un contributo economico chiamato contributo in conto scambio, che ha lo scopo di compensare – in tutto o in parte – il costo sostenuto per l’energia prelevata. Tale contributo è calcolato periodicamente e corrisponde al valore minore tra l’energia immessa in rete e quella prelevata dalla rete, in termini economici.

Se, alla fine del periodo, la quantità di energia prodotta e immessa in rete supera quella prelevata, l’eccedenza non viene persa: può essere portata in compensazione negli anni successivi, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, D.Lgs. 387/2003.

Dal 2025 il meccanismo di Scambio Sul Posto (SSP) è destinato a essere progressivamente eliminato. Con Deliberazione del 4 marzo 2025 n. 78/2025/R/EFR, infatti, l’ARERA ha stabilito la conclusione del regime di scambio sul posto, in attuazione dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 199/2021. I nuovi impianti di produzione che entreranno in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non potranno più accedere al regime di SSP. Tale data coincide con il termine di 90 giorni successivi all’efficacia del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024, richiamato dall’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 199/2021, divenuto operativo il 28 febbraio 2025.

Tra le principali motivazioni che hanno condotto a questo cambiamento vi è l’esigenza di allineare il sistema energetico nazionale ai più recenti strumenti di mercato e alle nuove politiche di incentivazione. L’abbandono dell’SSP intende favorire l’adozione di modalità più evolute ed efficienti di valorizzazione dell’energia immessa in rete, quali il meccanismo del ritiro dedicato e i modelli innovativi delle comunità energetiche.

Per poter accedere al regime di scambio sul posto prima della sua dismissione, gli impianti di produzione devono entrare in esercizio entro il 29 maggio 2025, sia per i Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC) che per lo scambio sul posto altrove. A decorrere da tale data, gli impianti non potranno più beneficiare del regime di Scambio sul Posto.

L’istanza di accesso al regime di scambio sul posto deve essere presentata al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) non oltre il 26 settembre 2025. Questo termine è stato fissato per completare le procedure di ammissione prima della successiva definizione delle modalità graduali di uscita dal regime.

Le convenzioni di scambio sul posto in essere non potranno essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni dalla data di prima sottoscrizione. Al raggiungimento di tale limite, si procederà alla risoluzione e, se non diversamente richiesto, all’attivazione di una convenzione di ritiro dedicato.

La deliberazione prevede che i gestori di rete informino tempestivamente i richiedenti di connessione in merito alla cessazione dello scambio sul posto per gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025. Dovranno inoltre comunicare la necessità di indicare una diversa modalità di ritiro dell’energia immessa in rete.

La dismissione del meccanismo SSP rappresenta una svolta per i produttori di energia da fonti rinnovabili su piccola scala, chiamati a nuovi confronti in un contesto regolatorio e operativo profondamente diverso. Il superamento di questo meccanismo di compensazione introduce nuovi modelli di gestione dell’energia generata, offrendo nuove opportunità che – se ben gestite – potrebbero accelerare la diffusione di soluzioni più efficienti. Sebbene la fase di transizione possa comportare incertezze e sfide, essa offre anche l’occasione di rivedere le logiche di valorizzazione dell’energia immessa in rete, promuovendo forme di autoconsumo più efficaci e integrate nel quadro delle politiche energetiche nazionali ed europee. In tale ottica, sarà essenziale monitorare attentamente le modalità di implementazione delle nuove disposizioni, affinché i meccanismi compensativi risultino equi e sostenibili anche per coloro che hanno investito nel fotovoltaico in virtù del precedente regime incentivante.

 

Commenti

Post popolari in questo blog

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Dimissioni per fatti concludenti: le istruzioni e il modulo dell’Ispettorato del Lavoro

Con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative sulla procedura e un modello standard di comunicazione, relativamente alle   dimissioni per fatti concludenti , previste dall’articolo 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’articolo 19 della Legge n. 203/2024 (Collegato Lavoro). Questo documento rappresenta un importante completamento normativo, utile soprattutto per  datori di lavoro  e  consulenti del lavoro , poiché fornisce una procedura e un modello standard da utilizzare per la gestione di tali situazioni. Dimissioni per fatti concludenti: cosa prevede la normativa La disciplina si applica nei casi di  assenza ingiustificata del lavoratore  prolungata oltre i termini stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) o, in mancanza di una previsione specifica, superiore a 15 giorni. In tali circostanze, il datore di lavoro può ritenere il ra...

APERTO IL BANDO con contributo a fondo perduto per le IMPRESE FEMMINILI

  SOGGETTI POTENZIALI BENEFICIARI   Micro, piccole e medie imprese (PMI) del settori dell'artigianato, dell'industria, del commercio e dei servizi e professioniste che rientrano in una delle seguenti tipologie: a) imprese individuali il cui titolare è una donna residente nel Veneto da almeno due anni; b) società di persone o società cooperative in cui la maggioranza del soci è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni; c) società di capitali In cui la maggioranza del componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne residenti nel Veneto da almeno due anni o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne residenti nel Veneto da almeno due anni d) consorzi costituiti per almeno il 51 per cento da Imprese femminili come definite alle precedenti lettere a), b) e c): e) professioniste Iscritte agli ordini professionali o aderenti ...