Lo Scambio sul Posto (SSP) è uno
strumento normativo fondamentale per incentivare la diffusione della
produzione da fonti rinnovabili in ambito nazionale. Tale meccanismo consente
di compensare, su base annuale, l’energia elettrica immessa nella rete
nazionale con quella successivamente prelevata, generando una conciliazione tra
produzione e consumo. In tal modo, i soggetti produttori-consumatori
(c.d. prosumer), possono conseguire una riduzione del costo
dell’energia elettrica prelevata, usufruendo altresì di un contributo
economico, erogato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), quale forma
di valorizzazione dell’energia netta immessa e non autoconsumata.
Il servizio di Scambio sul Posto
costituisce una modalità alternativa al regime di vendita dell’energia
elettrica immessa in rete, ed è dedicato specificamente per gli impianti di
produzione alimentati da fonti rinnovabili come il fotovoltaico o da
cogenerazione ad alto rendimento, con potenza fino a 500 kW.
La gestione del servizio è stata
normata con la Deliberazione del 20 dicembre 2012 n. 570/2012/R/efr
dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che ha
approvato il c.d. Testo Integrato dello Scambio sul Posto (TISP). Il TISP
disciplina in modo organico:
- le condizioni di accesso al servizio;
- i criteri per la determinazione del contributo
economico in conto scambio;
- le modalità di erogazione da parte del
Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
- i rapporti contrattuali tra l’utente e il
GSE.
Nel sistema dello Scambio sul
Posto, l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico viene interamente immessa
nella rete elettrica nazionale, sotto la gestione del Gestore dei Servizi
Energetici (GSE). In parallelo, l’utente continua ad acquistare l’energia
necessaria per i propri consumi dal fornitore elettrico locale. Il GSE, in
un secondo momento, riconosce un contributo economico chiamato contributo in
conto scambio, che ha lo scopo di compensare – in tutto o in parte – il costo
sostenuto per l’energia prelevata. Tale contributo è calcolato periodicamente e
corrisponde al valore minore tra l’energia immessa in rete e quella
prelevata dalla rete, in termini economici.
Se, alla fine del periodo, la
quantità di energia prodotta e immessa in rete supera quella prelevata,
l’eccedenza non viene persa: può essere portata in compensazione negli
anni successivi, in base a quanto stabilito dall’articolo
6, D.Lgs. 387/2003.
Dal 2025 il meccanismo di Scambio
Sul Posto (SSP) è destinato a essere progressivamente eliminato. Con
Deliberazione del 4 marzo 2025 n. 78/2025/R/EFR, infatti, l’ARERA ha stabilito
la conclusione del regime di scambio sul posto, in attuazione dell’articolo
9, comma 2, D.Lgs. 199/2021. I nuovi impianti di produzione che entreranno
in esercizio dopo il 29 maggio 2025 non potranno più accedere al regime di SSP.
Tale data coincide con il termine di 90 giorni successivi all’efficacia
del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024, richiamato dall’articolo
9, comma 1, D.Lgs. 199/2021, divenuto operativo il 28 febbraio 2025.
Tra le principali motivazioni che
hanno condotto a questo cambiamento vi è l’esigenza di allineare il sistema
energetico nazionale ai più recenti strumenti di mercato e alle nuove
politiche di incentivazione. L’abbandono dell’SSP intende favorire l’adozione
di modalità più evolute ed efficienti di valorizzazione dell’energia immessa in
rete, quali il meccanismo del ritiro dedicato e i modelli innovativi
delle comunità energetiche.
Per poter accedere al regime di
scambio sul posto prima della sua dismissione, gli impianti di produzione
devono entrare in esercizio entro il 29 maggio 2025, sia per i Sistemi Semplici
di Produzione e Consumo (SSPC) che per lo scambio sul posto altrove. A
decorrere da tale data, gli impianti non potranno più beneficiare del
regime di Scambio sul Posto.
L’istanza di accesso al regime di
scambio sul posto deve essere presentata al GSE (Gestore dei Servizi
Energetici) non oltre il 26 settembre 2025. Questo termine è stato fissato
per completare le procedure di ammissione prima della successiva definizione
delle modalità graduali di uscita dal regime.
Le convenzioni di scambio sul
posto in essere non potranno essere rinnovate per un periodo superiore a
quindici anni dalla data di prima sottoscrizione. Al raggiungimento di tale
limite, si procederà alla risoluzione e, se non diversamente richiesto,
all’attivazione di una convenzione di ritiro dedicato.
La deliberazione prevede
che i gestori di rete informino tempestivamente i richiedenti di
connessione in merito alla cessazione dello scambio sul posto per gli
impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025. Dovranno inoltre
comunicare la necessità di indicare una diversa modalità di ritiro
dell’energia immessa in rete.
La dismissione del meccanismo SSP
rappresenta una svolta per i produttori di energia da fonti rinnovabili su
piccola scala, chiamati a nuovi confronti in un contesto regolatorio e
operativo profondamente diverso. Il superamento di questo meccanismo di
compensazione introduce nuovi modelli di gestione dell’energia generata,
offrendo nuove opportunità che – se ben gestite – potrebbero accelerare
la diffusione di soluzioni più efficienti. Sebbene la fase di
transizione possa comportare incertezze e sfide, essa offre anche
l’occasione di rivedere le logiche di valorizzazione dell’energia immessa in
rete, promuovendo forme di autoconsumo più efficaci e integrate nel quadro
delle politiche energetiche nazionali ed europee. In tale ottica, sarà
essenziale monitorare attentamente le modalità di implementazione delle
nuove disposizioni, affinché i meccanismi compensativi risultino equi e
sostenibili anche per coloro che hanno investito nel fotovoltaico in virtù del
precedente regime incentivante.
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