Passa ai contenuti principali

Bonus asilo nido: le istruzioni Inps

 


L’Inps, con circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha aggiornato le indicazioni per l’accesso al contributo e la presentazione delle domande di bonus asilo nido e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche, a decorrere dall’anno 2025.

Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall’Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa. Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui.

La domanda dev’essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto (digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”) autenticandosi con la propria identità digitale, Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0 o Cns;
  • istituti di patronato.

L’importo del “contributo asilo nido” è determinato, nei limiti della spesa sostenuta, in relazione al valore dell’Isee minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, ferme restando eventuali attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell’Isee con effetto retroattivo.

Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’Isee minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

L’Istituto riepiloga le quote spettanti in base all’Isee, in seguito agli incrementi disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 1, comma 210, L. 207/2024. Inoltre, ricorda che l’articolo 1, comma 209, L. 207/2024, ha stabilito che, ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’Isee minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’Auu.

Commenti

Post popolari in questo blog

730 2026: dati GSE nella dichiarazione precompilata

Il Decreto MEF 21 gennaio 2025 ha previsto che, dal 2026, i proventi da Scambio sul Posto (SSP) e Ritiro Dedicato (RID) confluiranno direttamente nella dichiarazione precompilata, riducendo errori e oneri per i contribuenti. Fiscalmente, tali somme sono generalmente redditi diversi (se non abituali), con distinzione tra SSP, che tassa solo le eccedenze, e RID, che può generare reddito imponibile più ampio o d’impresa. Il panorama degli  adempimenti fiscali  per i produttori di energia da  fonti rinnovabili  (principalmente fotovoltaico) ha subito una significativa semplificazione con l’introduzione del Decreto MEF 21 gennaio 2025. Tale provvedimento disciplina la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), dei  dati relativi ai proventi derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero . A partire dalle  dichiarazioni fiscali del 2026 , relative al periodo d’imposta 202...

Professionisti e spese di trasferta, come cambia la parcella dal 2025

Dal 1° gennaio 2025 le spese di trasferta sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al cliente non saranno più componente di reddito Con il  D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192 , di revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF-IRES, è stata rivista la disciplina dei redditi di lavoro autonomo. Tra le misure introdotte vi è la previsione che il rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, e addebitate analiticamente in capo al committente, non siano più qualificate come compensi. A partire dall’anno di imposta 2025, pertanto, il riaddebito di tali somme in parcella seguirà regole diverse rispetto al passato, di seguito esaminate con l’ausilio di alcune semplici esemplificazioni. Premessa Secondo la  pregressa  formulazione dell’ art. 54  del TUIR, le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico, oggetto di addebito analitico in capo al committente,  concorr...

Estromissione 2026 per i beni immobili strumentali

Il  DDL Bilancio 2026  prevede che gli  imprenditori individuali  potranno escludere dal patrimonio dell’impresa i  beni immobili strumentali  che possiedono  al 30 settembre 2025 , trasferendoli a sé stessi e pagando un’ imposta sostitutiva . Tale possibilità si applicherà alle operazioni effettuate  tra il 1° gennaio 2026 e il 31 maggio 2026 . L' imprenditore individuale  ha la possibilità di “sistemare” la propria azienda, escludendo l' immobile strumentale  che non ha più le caratteristiche di essere utilizzato per l'esercizio dell'attività. Il  DDL Bilancio 2026 , art. 14, permette questa esclusione con applicazione di norme agevolative circa la tassazione dell'operazione. Il provvedimento richiama le disposizioni contenute nell'art. 1 c. 121 L. 208/2015, motivo per cui, ai fini dell'applicazione della nuova possibilità di estromettere l'immobile aziendale dall'impresa individuale, occorre fare riferimento a quest'ult...