L’Inps, con circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha aggiornato le
indicazioni per l’accesso al contributo e la presentazione delle domande
di bonus asilo nido e per l’introduzione di forme di supporto
presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, in
favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche,
a decorrere dall’anno 2025.
Le domande di contributo possono essere presentate dalla
data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno
dall’Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di
riferimento della domanda stessa. Le domande sono accolte secondo l’ordine
cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui.
La domanda dev’essere presentata con la relativa
documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei
seguenti canali:
- portale web dell’Istituto
(digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio
“Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”)
autenticandosi con la propria identità digitale, Spid di livello 2 o
superiore, Cie 3.0 o Cns;
- istituti
di patronato.
L’importo del “contributo asilo nido” è determinato, nei
limiti della spesa sostenuta, in relazione al valore dell’Isee minorenni in
corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità
e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, ferme restando eventuali
attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell’Isee con
effetto retroattivo.
Il “contributo forme di supporto presso la propria
abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino
all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento
l’Isee minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.
L’Istituto riepiloga le quote spettanti in base all’Isee, in
seguito agli incrementi disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2025,
dall’articolo 1, comma 210, L. 207/2024. Inoltre, ricorda che l’articolo 1,
comma 209, L. 207/2024, ha stabilito che, ai fini della verifica del requisito
economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione
dell’Isee minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’Auu.
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