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Bonus asilo nido: le istruzioni Inps

 


L’Inps, con circolare n. 60 del 20 marzo 2025, ha aggiornato le indicazioni per l’accesso al contributo e la presentazione delle domande di bonus asilo nido e per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, di cui all’articolo 1, comma 355, L. 232/2016, in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni affetti da gravi patologie croniche, a decorrere dall’anno 2025.

Le domande di contributo possono essere presentate dalla data di apertura del relativo servizio di presentazione, comunicata ogni anno dall’Istituto con specifico messaggio, fino al 31 dicembre dell’anno solare di riferimento della domanda stessa. Le domande sono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui.

La domanda dev’essere presentata con la relativa documentazione, esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web dell’Istituto (digitando nel motore di ricerca “bonus nido” e accedendo al servizio “Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”) autenticandosi con la propria identità digitale, Spid di livello 2 o superiore, Cie 3.0 o Cns;
  • istituti di patronato.

L’importo del “contributo asilo nido” è determinato, nei limiti della spesa sostenuta, in relazione al valore dell’Isee minorenni in corso di validità, nel mese precedente a quello a cui si riferisce la mensilità e nei limiti del contributo mensile massimo erogabile, ferme restando eventuali attività di conguaglio conseguenti alle variazioni intervenute nell’Isee con effetto retroattivo.

Il “contributo forme di supporto presso la propria abitazione” è erogato in unica soluzione al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile. Ai fini della misura viene preso a riferimento l’Isee minorenni valido alla data di protocollazione della domanda.

L’Istituto riepiloga le quote spettanti in base all’Isee, in seguito agli incrementi disposti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dall’articolo 1, comma 210, L. 207/2024. Inoltre, ricorda che l’articolo 1, comma 209, L. 207/2024, ha stabilito che, ai fini della verifica del requisito economico per la definizione dell’importo del contributo, nella determinazione dell’Isee minorenni è neutralizzato l’importo erogato per l’Auu.

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