Ai sensi dell'art. 1, c. 105, della L. 213/2023, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha emanato il decreto n. 18 del 30 gennaio 2025, relativo al Regolamento con le modalità attuative e operative degli schemi d'assicurazione dei rischi catastrofali.
Il decreto scaturisce in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 1, c. 101, della sopra citata legge, per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia (tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile) di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, c. 1, sezione Attivo, voce B-II, n. 1), 2) e 3), del Codice Civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
A tal proposito, prima di esaminare i contenuti del nuovo Regolamento, occorre ricordare che, il DL 202/2024 (cd. Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2025, ha provveduto a prorogare i termini per la stipulazione di contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie d'imprese, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.
Per effetto di tale proroga, quindi, le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali, entro il nuovo termine del 31 marzo 2025.
In relazione al nuovo Regolamento, invece, lo stesso disciplina:
- le modalità d'individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, di cui all'art. 1, c. 101, della L. 213/2023;
- le modalità di determinazione ed adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- i limiti alla capacità d'assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;
- l'aggiornamento dei valori di cui all'art. 1, c. 104, della L. 213/2023;
- le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Eventi calamitosi e catastrofali
Il decreto del MEF in commento, definisce gli eventi calamitosi e catastrofali, intendendo per:
- alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto, ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad uno stesso episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Determinazione e adeguamento periodico dei premi
Conformemente alle previsioni di cui all'art. 1, c. 104, della L. 213/2023, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto dell'ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità d'accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Il Regolamento specifica, altresì, che si tiene conto, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici, di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti-selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa d'assicurazione.
Danno indennizzabile a carico dell'assicurato
Dopo aver disciplinato la capacità d'assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, il Regolamento in esame, in relazione all'entità di danno indennizzabile a carico dell'assicurato, prevede che, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile.
Fermo restando l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese indicate all'art. 1, c. 1, lett. o), del Regolamento, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Massimali o limiti d'indennizzo
Le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti d'indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite d'indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata, trova applicazione un limite d'indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata.
In considerazione dell'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, ovvero per le grandi imprese di cui all'art. 1, c. 1, lett. o), del Regolamento, la determinazione di massimali o limiti d'indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo restando quanto sopra disposto, per i terreni, la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite d'indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze della fascia fino ad 1 milione di euro di somma assicurata, i contratti d'assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati, in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Trasparenza dell'offerta assicurativa
Rilevante, infine, quanto stabilito dall'art. 8 del Regolamento che, al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione alle imprese che devono adempiere all'obbligo d'assicurazione, prevede l'obbligo per le imprese assicurative di pubblicare sul proprio sito internet, i documenti di cui all'art. 185 del Codice delle assicurazioni private (D. Lgs. 209/2005) e le condizioni d'assicurazione, secondo le modalità individuate dalla regolamentazione secondaria adottata dall'IVASS.
Fonte: MEF, decreto 30 gennaio 2025 n. 18 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2025, n. 48)

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