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Professionisti e pagamenti a cavallo d’anno: le novità della Riforma fiscale


Per effetto delle previsioni contenute nel D.Lgs. n. 192/2024, in materia di revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo viene derogato il criterio di cassa per le fatture pagate dal sostituto negli ultimi giorni del 2024 ma incassate dal professionista a inizio 2025.

In particolare, l’art. 5, comma 1, lettera b) riscrive l’art. 54 TUIR prevedendo che le somme e i valori in genere:

  • percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta
  • si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.

Esempio

Il professionista Rossi fattura alla Gamma s.r.l., in data 30.11.2024, un importo pari a 1.000 euro + IVA (22%), soggetto a ritenuta. L’impresa effettua il pagamento la sera del 30.12.2024. Il professionista riceve l’accredito in data 2.1.2025.

Disciplina ante modifiche D.Lgs. n. 192/2024

Attuale disciplina

In passato il compenso avrebbe rilevato ai fini del reddito 2025 (quadro RE del modello Redditi PF 2026) in ragione del principio di cassa. In questo modo si sarebbe creato un disallineamento tra:

  • l’importo indicato nella CU emessa da Gamma s.r.l.;
  • e quanto effettivamente indicato nel modello dichiarativo di Rossi.

Con la nuova norma, si precede espressamente che il compenso rilevi già ai fini del reddito 2024 (quadro RE del modello Redditi PF 2025) ancorché l’effettivo incasso sia successivo.

Situazioni pregresse: l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 192/2024 prevede che le nuove regole, sopra delineate, hanno “effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi. Restano fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi”. Vale a dire che se, come da prassi diffusa, il professionista avesse indicato nel modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023) la fattura pagata il 31.12.2023 ed incassata il 2.1.2024 (privilegiando la data della parcella a quello di incasso), l’Agenzia non potrà contestare il comportamento tenuto (che in passato comportava il rischio di “doppia tassazione” dello stesso).

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